BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO
| ANNO XXI 1998, no. 4: |
DELIBERAZIONE cipe 9 ottobre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996 n. 302)
Finanziamento
di un progetto dellUniversità di Roma
"Tor Vergata" compreso nel programma
di interventi urgenti per la lotta allAIDS
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista le legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta allAIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;
Visto il primo comma dellart. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica lapprovazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra laltro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per lapprovazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Visto, in particolare, lart. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dallart. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e lapprovazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta allAIDS, nonchè il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;
Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta allAIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dallUniversità degli studi di Roma "Tor Vergata" ai sensi del secondo comma dellart. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive presso il Policlinico universitario;
Visto il parere del Ministero della sanità trasmesso in data 3 ottobre 1996 con la nota n. 100/SCPS/5.14666;
Tenuto conto delle competenze attribuite dallart. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;
Delibera:
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 - programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS - è ammesso a finanziamento il progetto presentato dallUniversità degli studi di Roma "Tor Vergata" relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive presso il relativo Policlinico universitario, per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 10.061. 435.726.
Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.
Roma, 9 ottobre 1996
Il Presidente delegato: CIAMPI
DELIBERAZIONE cipe 9 ottobre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996 n. 302)
Variazione
al programma di interventi urgenti
per la lotta allAIDS della regione Sardegna
e finanziamento dei relativi progetti
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta allAIDS e le successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;
Visto il primo comma dellart. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica lapprovazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra laltro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per lapprovazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Visto, in particolare, lart. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995 modificato dallart. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e lapprovazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta allAIDS, nonchè il termine per il successivo inoltro al Comitato interministeriale per la programmazione economica delle istanze dei relativi finanziamenti;
Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta allAIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;
Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per ledilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;
Vista la deliberazione in data 29 maggio 1996 con la quale la regione Sardegna ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta allAIDS limitatamente ai seguenti progetti per i quali la regione ha ridefinito i relativi costi non superando i limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993:
1) ospedale Busico di Cagliari;
2) ospedale SS. Trinità di Cagliari;
3) ospedale civile Sirai di Carbonia;
4) ospedale S. martino di Oristano;
5) ospedale civile di Olbia;
6) istituto malattie infettive dellUniversità di Sassari;
7) istituto di patologia neonatale delluniversità di Cagliari;
8) istituto di clinica pediatrica dellUniversità di Cagliari;
Vista la relazione del Ministro della sanità trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.14579 del 2 ottobre 1996 con la quale si propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Sardegna;
Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Sardegna ai sensi del secondo comma dellart. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:
ristrutturazione reparto malattie infettive ospedale Businco di Cagliari;
realizzazione reparto malattie infettive ospedale SS. Trinità di Cagliari;
realizzazione reparto malattie infettive ospedale civile di Olbia;
realizzazione reparto malattie infettive ospedale S. Martino di Oristano;
ristrutturazione reparto istituto di patologia naonatale Università di Cagliari;
realizzazione reparto malattie infettive Università di Sassari;
acquisto forniture reparto istituto clinica pediatrica Università di Cagliari;
ampliamento istituto puericultura medica-clinica pediatrica Università di Sassari;
Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 2 ottobre 1996;
Tenuto conto delle competenze attribuite dallart. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;
Delibera:
1. È approvato, a parziale modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Sardegna relativo agli interventi urgenti per la lotta allAIDS limitatamente ai seguenti progetti per limporto a fianco di ciascuno indicato:
Ristrutturazione reparto malattie infettive
ospedale Busico di Cagliari L. 1.449.520.689
Realizzazione reparto malattie infettive
ospedale SS. Trinità di Cagliari L. 19.937.185.096
Realizzazione reparto malattie infettive
ospedale civile Sirai di Carbonia L. 5.197.329.988
Realizzazione reparto malattie infettive
ospedale civile di Olbia L. 5.169.769.875
Realizzazione reparto malattie infettive
ospedale S. Martino di Oristano L. 4.441.103.294
Ristrutturazione reparto istologico
di patologia neonatale
Università di Cagliari L. 302.241.772
Realizzazione reparto malattie infettive
Università di Sassari L. 10.406.757.385
Acquisto forniture reparto istituto clinica
pediatrica Università di Cagliari L. 304.935.292
Ampliamento istituto di puericultura
medica-clinica pediatrica Università
di Sassari L. 1.775.175.157
2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:
Progetto costo Mutuo a carico
complessivo dello Stato*
Lire Lire
Ristrutturazione reparto
malattie infettive
ospedale Busico di Cagliari 1.449.520.689 1.449.520.689
Realizzazione reparto
malattie infettive ospedale
SS. Trinità di Cagliari 19.937185.096 * 9.687.489.959
Realizzazione reparto
malattie infettive ospedale
civile Sirai di Carbonia 5.197.329.988 5.197.329.988
Realizzazione reparto
malattie infettive
ospedale civile di Olbia 5.169.769.875 5.169.769.875
Realizzazione reparto
malattie infettive
ospedale S. Martino di Oristano 4.441.103.294 4.441.103.294
Ristrutturazione reparto
istologico di patologia neonatale
Università di Cagliari 302. 241.772 302.241.772
Realizzazione reparto
malattie infettive
Università di Sassari 10.406.757.385 5.000.000.000
Acquisto forniture
reparto istituto clinica
pediatrica Università di Cagliari 304.935.292 * 0
Ampliamento
istituto di puericultura
medica-clinica pediatrica
Università di Sassari 1.775.175.157 1.775.175.157
* Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.
Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.
DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1996 n. 270,
Supplemento ordinario n. 201)
Regime
di rimborsabilità e prezzo di vendita
della specialità medicinale Invirase - Saquinavir
Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali, con i numeri:
EU/1/96/026/001 Invirase - 200 mg - capsule - 270 capsule - via orale;
Titolare AIC: Roche Registration Ltd. , 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Regno Unito.
IL
DIRIGENTE DELLUFFICIO PER LE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI
ADEMPIMENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI -
DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA
Vista la decisione della Commissione europea n. 2724 del 7 ottobre 1996 ed i relativi allegati, notificata alla Repubblica italiana in data 8 ottobre 1996, pervenuta a questa amministrazione in data 30 ottobre 1996, recante lautorizzazione allimmissione in commercio della specialità medicinale Invirase, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata, ai sensi dellart. 3 del regolamento CEE 2309/93;
Visto lart. 3 della direttiva CEE 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanità a norma dellart. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento allart. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento allart. 8;
Visto il decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, recante "Provvedimenti urgenti in materia di prezzi medicinali, nonchè in materia sanitaria";
Ritenuto di dover procedere alla classificazione ai fini della rimborsabilità, nonchè alla indicazione del prezzo della specialità medicinale Invirase - Saquinavir, compatibile con i vincoli di spesa farmaceutica previsti;
Considerato che, per la corretta gestione nelle varie fasi della sua distribuzione, alla specialità medicinale Invirase debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Vista la deliberazione della Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti nella seduta del 28 ottobre 1996;
Decreta:
Art. 1
Alla specialità medicinale Invirase nelle sottoelencate confezioni vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Invirase - 200 mg - capsule - 270 capsule - via orale;
AIC n. 030675019/E (inbase 10) 0X842C (in base 32).
Art. 2
La specialità medicinale Invirase - saquinavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai soggetti con infezione da HIV.
La classificazione in H non preclude la possibilità di distribuzione territoriale nè di impiego domiciliare del farmaco, anche alla luce delle disposizioni della legge n. 135/1990.
Art. 3
I prezzi della specialità medicinale Invirase - Saquinovir per la cessione ai centri di cui allart. 2 del presente decreto, derivanti da contrattazione con lazienda interessata, sono i seguenti:
Invirase - 200 mg - 270 capsule - via orale;
Prezzo L. 580.000 + IVA,
ai sensi dellart. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 e successive modifiche.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .
DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1996 n. 270,
Supplemento ordinario n. 201)
Regime
di rimborsabilità e prezzo di vendita
della specialità medicinale Crixivan - Indinavir
Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali, con i numeri:
EU/1/96/024/001 Crixivan - 200 mg - capsule -180 capsule per flacone - via orale;
EU /1/96/024/002 Crixivan - 200 mg -capsule - 270 capsule per flacone - via orale;
EU/1/96/024/003 Crixivan - 200 mg - capsule 360 capsule per flacone - via orale;
EU/1/96/024/004 Crixivan - 400 mg - capsule 90 capsule per flacone - via orale;
EU/1/96/024/005 Crixivan - 400 mg - capsule 180 capsule per flacone - via orale.
Titolare AIC: Merck Sharp & Donme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Herfordshire EN 11 9BU, Regno Unito.
IL
DIRIGENTE DELLUFFICIO PER LE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI
ADEMPIMENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI -
DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOSORVEGLIANZA
Vista la decisione della Commissione europea n. 27 26 del 7 ottobre 1996 ed i relativi allegati, notificata alla Repubblica italiana in data 8 ottobre 1996, pervenuta a questa amministrazione in data 30 ottobre 1996, recante lautorizzazione allimmissione in commercio della specialità medicinale Crixivan, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata, ai sensi dellart. 3 del regolamento CEE 2309/93;
Visto lart. 3 della direttiva CEE 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanità a norma dellart. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento allart. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento allart. 8;
Visto il decreto legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, recante "Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di medicinali, nonchè in materia sanitaria";
Ritenuto di dover procedere alla classificazione ai fini della rimborsabilità, nonchè alla indicazione del prezzo della specialità medicinale Crixivan - Indinavir, compatibile con i vincoli di spesa farmaceutica previsti;
Considerato che, per la corretta gestione nelle varie fasi della sua distribuzione, alla specialità medicinale Crixivan debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 22 ottobre 1996;
Sentito il parere espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti nella seduta del 28 ottobre 1996;
Decreta:
Art. 1
Alla specialità medicinale Crixivan nelle sottoelencate confezioni vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Crixivan - 200 mg - capsule - 180 capsule per flacone - via orale;
AIC n. 030644037/E (in base 10) 0X75U5 (in base 32);
Crixivan - 200 mg - capsule - 270 capsule per flacone - via orale;
AIC n. 030644049/E (in base 10) 0X75UK (in base 32);
Crixivan - 200 mg - capsule - 360 capsule per flacone - via orale;
AIC n. 030644052/E (in base 10) 0X75UN ( in base 32);
Crixivan - 400 mg - capsule - 90 capsule per flacone - via orale;
AIC n. 030644013/E ( in base 10) 0X75TF 8 in base 32);
Crixivan - 400 mg - capsule - 180 capsule per flacone - via orale;
AIC n. 030644025/E ( in base 10) 0X75TT ( in base 32).
Art. 2
La specialità medicinale Crixivan - Indinavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai soggetti con infezione da HIV.
La classificazione in H non preclude la possibilità di distribuzione territoriale nè di impiego domiciliare del farmaco, anche alla luce delle disposizioni della legge n. 135/1990.
Art. 3
I prezzi della specialità medicinale Crixivan - Indinavir per la cessione ai centri di cuiallart. 2 del presente decreto, derivanti da contrattazione con lazienda interessata, sono i seguenti:
Crixivan - 200 mg - capsule - 180 capsule per flacone - via orale;
Prezzo L. 286.000 + IVA;
Crixivan - 200 mg - capsule 270 capsule per flacone - via orale;
Prezzo L. 429.000 + IVA;
Crixivan - 200 mg - capsule - 360 capsule per flacone - via orale;
Prezzo L. 572.00 + IVA;
Crixivan - 400 mg - capsule - 90 capsule per flacone - via orale;
Prezzo L. 286.000 + IVA;
Crixivan - 400 mg - capsule - 180 capsule per flacone - via orale;
Prezzo L. 572.000 + IVA.
ai sensi dellart. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 e successive modifiche.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO ministeriale 25 Novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1996 n. 297)
Modificazioni
al decreto ministeriale 5 novembre 1996
riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di
vendita della specialità medicinale Invirase - Saquinavir
Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/96/026/001 INVIRASE - 200 mg - capsule - 270 capsule - via orale.
Titolare A.I.C.: Roche registration Ltd., 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AY, Regno Unito.
IL
DIRIGENTE DELLUFFICIO PER LE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI
ADEMPIMENTI RAPPORTI INTERNAZIONALI -
DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOSORVEGLIANZA
Visto il proprio decreto UAC/C/N. 11/1996;
Vista la legge n. 135/90 sul programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lAIDS;
Vista la nota della Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti del 20 novembre 1996;
Decreta:
Lart. 2 è così sostituito: "La specialità medicinale Invirase - Saquinavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai casi di AIDS".
Lart. 3 è così modificato: la frase "...., derivanti da contrattazione con lazienda interessata ..." è sostituita dalla frase "...., al netto dello sconto minimo del 50% previsto".
DECRETO ministeriale 26 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1996 n. 296,
Supplemento ordinario)
Regime
di rimborsabilità e prezzo di vendita
della specialità medicinale Norvir - Ritornavir
Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/1996/016/001 Norvir - 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flaconi da 90 ml - via orale
EU/1/1996/016/002 Norvir - 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale
Titolare A.I.C.:
Abbott Laboratories limited, Queenborough, Kent ME11 5E1, regno Unito
IL
DIRIGENTE DELLUFFICIO PER LE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI
ADEMPIMENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOSORVEGLIANZA
Vista la decisione della Commissione europea n. 2432 del 26 agosto 1996 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana in data 28 agosto 1996, pervenuta a questa Amministrazione in data 24 settembre 1996, recante lautorizzazione allimmissione in commercio della specialità medicinale Norvir - Ritornavir, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata, ai sensi dellart. 3 del regolamento CEE 2309/1993;
Visto lart. 3 della direttiva CEE 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanità a norma dellart. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con particolare riferimento allart. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento allart. 8;
Visto il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n.490, recante "Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di medicinali, nonchè in materia sanitaria";
Vista la legge n. 135/1990 sul programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lAIDS;
Vista la nota della Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti del 20 novembre 1996;
Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 25 novembre 1996;
Ritenuto di dover procedere alla classificazione ai fini della rimborsabilità, nonchè alla indicazione del prezzo della specialità medicinale Norvir - Ritornavir, compatibile con i vincoli di spesa farmaceutica previsti;
Considerato che, per la corretta gestione nelle varie fasi della sua distribuzione, alla specialità medicinale Norvir debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1
Alla specialità medicinale Norvir nelle sottoelencate confezioni vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Norvir - 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flaconi da 90 ml - via orale - AIC n. 030081018/E (in base 10) 0WPZZU (in base 32);
Norvir - 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale - AIC n. 030081020/E (in base 10) 0WPZZW (in base 32).
Art. 2
La specialità medicinale Norvir - Ritornavir ai fini della rimborsabilità è classificata in fascia H: uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai casi di AIDS.
Art. 3
I prezzi della specialità medicinale Norvir - Ritornavir per la cessione ai centri di cuiallart. 2 del presente decreto, al netto dello sconto minimo del 50% previsto, sono i seguenti:
Norvir - 80 mg/ml - soluzione orale - 5 flaconi da 90 ml - via orale - prezzo L. 597.000 + IVA;
Norvir - 100 mg - capsule - 4 flaconi contenenti 84 capsule - via orale - prezzo L. 557.200 + IVA, ai sensi dellart. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 e successive modifiche.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DELIBERAZIONE cipe 27 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1997 n. 28)
Finanziamento
di progetti della regione Lazio
compresi nel programma di interventi urgenti
per la lotta contro lAIDS
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta allAIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;
Visto il primo comma dellart. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE lapprovazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
Visto il decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509 convertito dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34 concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra laltro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990 n. 135 per lapprovazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta allAIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Lazio ai sensi del secondo comma dellart. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per i seguenti progetti:
ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dellospedale "S. Maria Goretti" di Latina;
ristrutturazione del reparto malattie infettive presso lospedale di Viterbo;
Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 3 ottobre 1996 con le note n. 100/SCPS/5.14665 e n. 100/SCPS/5.14655;
Tenuto conto delle competenze attribuite dallart. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;
Delibera:
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 - programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS - sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti presentati dalla regione Lazio, per limporto del mutuo a carico dello Stato a fianco di ciascuno indicato:
AZ. USL Latina: Ristrutturazione ed ampliamento reparto malattie infettive dellospedale
"S. Maria Goretti" di Latina L. 9.368.005.978
AZ. USL Viterbo: Ristrutturazione del reparto malattie infettive
presso lospedale di Viterbo L. 9.129.486.072
Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.
DELIBERAZIONE cipe 27 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1997 n. 28)
Modificazione
al programma di interventi urgenti
per la lotta allAIDS nella regione Toscana
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135 concernente un programma - per una spesa complessiva di 2100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta allAIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;
Visto il primo comma dellart. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE lapprovazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra laltro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per lapprovazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta allAIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;
Viste le proprie delibere in data 26 giugno 1996 e 12 luglio 1996, con le quali sono stati ammessi a finanziamento nove interventi per la lotta allAIDS della regione Toscana, al netto delle somme anticipate dal Ministero della sanità, per un importo complessivo pari a L. 80.687.079.071;
Considerato che la somma anzidetta, per un mero errore materiale intercorso nella stesura delle predette deliberazioni, risulta superiore di lire 86.476 alla disponibilità mutuabile della regione Toscana, pari complessivamente a L. 88.689.492.595, comprensiva di L. 86.476 dal mutuo relativo allazienda ospedaliera Meyer di Firenze, come segnalato dalla regione Toscana con nota n. 11/42401/2.4.2. del 4 novembre 1996;
Delibera:
Per le finalità indicate in premessa, il mutuo a carico dello Stato relativo allintervento di ristrutturazione del reparto di malattie infettive dellazienda ospedaliera Meyer di Firenze - intervento ammesso a finanziamento con delibera del 12 luglio 1996 - passa da L. 5.824.725.550 a L. 5.824.639.074.
DELIBERAZIONE cipe 27 novembre 1996
(in Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1997 n. 28)
Finanziamento
di un progetto della regione Basilicata
compreso nel programma di interventi urgenti
per la lotta allAIDS
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di L. 2100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta allAIDS e le successive modificazioni ed integrazione con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993 n. 492;
Visto il primo comma dellart. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE lapprovazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del servizio sanitario nazionale, e recante, tra laltro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per lapprovazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta allAIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991;
Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;
Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per ledilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;
Vista la richiesta di finanziamento in data 28 giugno 1996 presentata dalla regione Basilicata ai sensi ed entro i termini previsti dal secondo comma dellart. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del reparto AIDS presso lospedale di Matera;
Visti i pareri del Ministero della sanità trasmessi in data 24 luglio 1996 e 19 novembre 1996, rispettivamente con le note n. 100/SCPS/5.10748 e n. 100/SCPS/5.17103;
Tenuto conto delle competenze attribuite dallart. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;
Delibera:
A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135 - programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS - è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Basilicata, relativo alla realizzazione del reparto AIDS presso lospedale di Matera, per un importo del mutuo a carico dello Stato pari a L. 2.686.223.825, al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità con i decreti dirigenziali 18 novembre 1993 e 16 novembre 1995 citati in premessa a fronte di un costo complessivo di L. 3.650.867. 947.
Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.
CIRCOLARE MINISTERO DELLA SANITÀ
10 Gennaio 1997
(non pubblicato in Gazzetta Ufficiale)
Agli Assessori alla sanità delle regioni a Statuto ordinario e speciale
LORO SEDI
Agli Assessori alla Sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
e, per conoscenza
Ai Commissari di Governo presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI
OGGETTO: Assistenza farmaceutica ai pazienti affetti da AIDS.
Di recente, sono pervenute al Ministero della sanità preoccupate comunicazioni da parte di Associazioni dei pazienti secondo le quali risulterebbe sospesa o, comunque, inadeguata rispetto alle necessità, la somministrazione degli inibitori delle proteasi in ambito ospedaliero.
Come è noto, il trattamento farmacologico antiretrovirale con inibitori della proteasi, registrati per uso clinico in combinazione con altri medicinali antiretrovirali, viene effettuato impiegando le specialità medicinali denominate Crixivan (principio attivo: Indinavir); Invirase (principio attivo: Saquinavir); Norvir (principio attivo: Ritonavir). Tali prodotti, autorizzati allimmissione in commercio mediante la procedura europea centralizzata di cui al Regolamento CEE n. 2309/93, sono classificati ai fini della rimborsabilità nella classe a) di cui allart. 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993 con uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie, nonchè ad altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai soggetti con infezioni da AIDS (contrassegno 11).
Questa particolare classificazione, oltre ad assicurare una utilizzazione ottimale di questi medicinali, ha anche il vantaggio di ridurre notevolmente i costi globali per il Servizio Sanitario Nazionale conseguenti a questi nuovi strumenti terapeutici.
Ciò premesso, si desidera attirare lattenzione delle SS.LL. sul fatto che la segnalata situazione di sospensione o di inadeguatezza della somministrazione, da una parte, provocherebbe danni gravissimi alla salute dei pazienti bisognosi di detti medicinali e, dallaltra, configurerebbe evidenti responsabilità per le suddette strutture sanitarie impegnate nella assistenza ai pazienti affetti da AIDS.
È, pertanto, assolutamente indispensabile che le Regioni e le USL provvedano a quanto necessario affinchè le summenzionate strutture sanitarie siano nella condizione di consentire laccesso a questi nuovi medicinali da parte di tutti i pazienti affetti da AIDS che ne necessitano.
DELIBERAZIONE cipe 30 gennaio 1997
(in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997 n. 72)
Fondo
sanitario nazionale 1995. Parte corrente.
Finanziamenti interventi ai sensi della
legge 5 giugno 1990, n. 135
IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta allAIDS;
Visto, in particolare, lart. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, della predetta legge 135/1990, che prevede, tra laltro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonchè per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nellambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lAIDS;
Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto lart. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra laltro, che "la regione Valle DAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dallart. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci".
Visto lart. 2, comma, 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 5 dell8 gennaio 1996, con la quale sono state ripartite tra le regioni le somme relative agli interventi AIDS perlanno 1994, subordinando lerogazione delle quote relative al trattamento domiciliare alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dellavvenuta attivazione dellintervento stesso;
Considerato che le regioni Molise, Umbria e Puglia hanno comunicato al Ministero della sanità di aver attivato lintervento di trattamento domiciliare, mentre le regioni Abruzzo e Sicilia risultano ancora inadempienti;
Ritenuto, pertanto, che per le regioni Umbria, Molise e Puglia potrà disporsi lerogazione delle somme relative al trattamento domiciliare per gli anni 1994 e 1995, al contrario delle regioni Abruzzo e Sicilia;
Vista la proposta del Ministero della sanità in data 24 dicembre 1996 concernente lassegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui 35 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale - in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive - e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione;
Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 19 dicembre 1996;
Delibera:
A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 95.000.000.000 di cui:
a) lire 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;
b) lire 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.
Gli importi relativi alle regioni Abruzzo e Sicilia verranno erogati dal Ministro del tesoro non appena il Ministro della sanità farà pervenire comunicazione in merito allattivazione degli interventi di trattamento domiciliare nelle regioni medesime.
Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.
Allegato
FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 - PARTE CORRENTE
finanziamenti interventi legge n. 135/1990
| Regioni | Assegnazioni corsi di formazione (in milioni di lire) |
Assegnazioni Trattamento
Domiciliare (in milioni di lire) |
| Piemonte | 2.483 | 4.350 |
| Lombardia | 6.650 | 19.592 |
| Veneto | 2.268 | 3.810 |
| Friuli-Venezia Giulia | 316 | 383 |
| Liguria | 1.615 | 3.405 |
| Emilia-Romagna | 2.815 | 6.107 |
| Toscana | 2.694 | 3.848 |
| Umbria | 395 | 413 |
| Marche | 1.031 | 960 |
| Lazio | 4.076 | 7.920 |
| Abruzzo | 592 | 443* |
| Molise | 199 | 44 |
| Campania | 3.458 | 2.167 |
| Puglia | 1.954 | 2.217 |
| Basilicata | 542 | 156 |
| Calabria | 719 | 616 |
| Sicilia | 2.377 | 1.982* |
| Sardegna | 816 | 1.587 |
| Totale | 35.000 | 60.000 |
* Lerogazione delle somme è subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dellattivazione degli interventi di trattamento domiciliare.
CIRCOLARE ministero della sanità
24 febbraio 1997, n. 3
(in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1997 n. 53)
Modalità
di distribuzione dei medicinali inibitori
della proteasi (Crixivan della Merck Sharp & Dohme,
Invirase della Roche e Norvir della ABBOTT)
per la cura dei pazienti affetti da AIDS
Agli assessori alla
sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale
Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e
Bolzano
e, per conoscenza:
Ai commissari di
Governo presso le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
AllIstituto superiore di sanità
Al Comando carabinieri per la sanità
Alla Federfarma
Alle Associazioni distributori dei medicinali
Alla Merck Sharp e Dohme
Alla Roche S.p.a.
Alla Abbott S.p.a.
Al momento attuale, il trattamento farmacologico antiretrovirale con inibitori della proteasi registrati per uso clinico in combinazione con altri antiretrovirali viene effettuato impiegando le specialità medicinali denominate Crixivan (principio attivo Inadivir), Invirase (principio attivo Saquinavir), Norvir (principio attivo Ritornavir).
Tali prodotti sono stati autorizzati allimmissione in commercio, mediante la procedura europea centralizzata di cui al Regolamento CEE n. 2309/93, e sono stati classificati, ai f ini della rimborsabilità, nella fascia a) di cui allart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 con uso limitato ad unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie, nonchè ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai soggetti con infezioni da AIDS (contrassegno H).
Al fine di consentire la disponibilità di tali medicinali anche attraverso le farmacie, senza ulteriori oneri di spesa per il S.N.N., la Federfarma e le Associazioni di distributori allingrosso dei farmaci si sono dichiarate disponibili ad effettuare, in via provvisoria, la dispensazione dei farmaci in questione a titolo completamente gratuito; inoltre, le aziende farmaceutiche interessate hanno assicurato la fornitura delle specialità medicinali in questione alle ASL dietro ordine scritto, con consegna a proprie spese presso i distributori allingrosso di farmaci e farmacisti, secondo le indicazioni fornite nellordine citato.
Pertanto le regioni possono ora garantire tramite le ASL la disponibilità degli inibitori della proteasi, oltre che presso i centri impegnati nellattività di assistenza e terapia delle patologie da AIDS, anche nelle farmacie aperte al pubblico ubicate nel proprio territorio.
I medicinali verranno forniti dalle aziende farmaceutiche, di cui alloggetto, in base allordine scritto delle ASL e saranno consegnati dalle stesse aziende ai distributori allingrosso di farmaci e farmacisti, con diretta fatturazione allASL richiedente, al consueto prezzo di cessione. I medicinali in questione potranno essere, quindi, dispensati anche dai farmacisti senza costo aggiuntivo per la distribuzione, esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai predetti Centri di assistenza e terapia dei pazienti affetti da AIDS. Le ASL sono tenute a verificare, nei modi consueti, la corrispondenza del quantitativo di medicinali distribuito nelle farmacie, dietro prescrizione medica limitativa, allordinativo richiesto alle ditte interessate.
Compete alle ASL la determinazione del quantitativo di medicinali necessari al fabbisogno del proprio bacino dutenza, sia riguardo alle confezioni distribuite direttamente sia in riferimento a quelle dispensate, con le modalità suddette, presso le farmacie aperte al pubblico, individuando in base ai dati disponibili le farmacie e i relativi distributori maggiormente coinvolti in questo regime di dispensazione.
Il Ministro: BINDI
legge 23 maggio 1997 n. 135
(in Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997 n. 71)
Testo
del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67 coordinato
con la legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135
recante: "Disposizioni urgenti per
favorire loccupazione"
Art.
10
(Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per
interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS)
1. Per garantire limmediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, è effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dallarticolo 3, comma 4, del decreto- legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Riferimenti normativi:
a) La legge 5 giugno 1990, n. 135, reca: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro lAIDS".
b) Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, della legge 17 gennaio 1997, n. 4, reca: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
c) Si riporta il comma 4 dellart. 3 del D.L. 10 dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, (Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale): "4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nellambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo art. 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuato dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Lutilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nellambito , comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi , da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e allattivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dallOrganizzazione mondiale della sanità alla preparazione e allassistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione di ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dellinterruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonchè le finalità previste dal progetto obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nellambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per lattivazione e gestione dei nuovi Consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alluopo utilizzando laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio".
5. Larticolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.