BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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Ordinanza
11 ottobre 1995, n. 870
Ordinanza emessa l’11 ottobre 1995 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Manicone Maria Rosaria Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale - Prevista assoggettabilità a sanzione penale diversamente da quanto stabilito all’esito delle abrogazioni referendarie (recepite nel D.P.R. n. 171/1993) per l’importazione, la detenzione o l’acquisto di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale - Ingiustificata disparità di trattamento - Irrazionalità. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 75, modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171). Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Manicone Maria Rosaria, imputata, nel proc. pen. n. 49/1995 r.g., del delitto p. e p. dall’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere senza autorizzazione, coltivato alcune piante di canapa indiana, sostanza stupefacente appartenente alla tabella 2ª, prevista dall’art. 14 d.P.R. citato, in Bologna, il 29 luglio 1992. Rilevato che: all’esito della discussione, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, nel giudizio dibattimentale oggi celebrato a carico della Manicone per il delitto in epigrafe; le risultanze processuali potrebbero condurre a ritenere accertata, a carico della Manicone, la condotta materiale ascrittale, nonché la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione, così come sostenuto dalla difesa, anche in assenza della prove – di cui il pubblico ministero non si è fatto carico, ritenendo la coltivazione comunque penalmente perseguibile in sé – della destinazione a terzi di detto prodotto della coltivazione; Ritenuto che: quanto precede giustifica il giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla difesa in via di subordine – dell’art. 75, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dal d.P.R. n. 171/1993 a seguito di referendum popolare, in relazione all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui detto art. 75 non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, oltre che l’importazione, l’acquisto o la detenzione, venga punita soltanto con sanzioni amministrative, se finalizzata all’uso personale della sostanza; quanto alla non manifesta infodatezza di tale questione, debbono valere le argomentazioni che seguono, peraltro già svolte dalla Corte di appello di Catanzaro nell’ordinanza di promovimento del giudizio della Corte costituzionale, emessa in data 10 febbraio 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16, 1ª serie sociale, del 19 aprile 1995: a parere di questo Tribunale, l’attuale sistema normativo, così come risultante all’esito referendario dell’aprile 1993 e dal conseguente d.P.R. n. 171/1993, delinea, agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 39/1990 per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza all’uso personale (coltivazione da un lato, e acquisto, importazione e detenzione dall’altro un trattamento sanzionatorio diversificato che non appare ispirato a criteri di ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art.5 della Costituzione; è pur vero che la Corte costituzionale è già intervenuta in subiecta materia, con la pronuncia di inammissibilità 23 dicembre 1994 n. 445, osservando che la censura di incostituzionalità deve passare attraverso la verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato, in forza della quale l’operata depenalizzazione della condotta di "detenzione" appaia interpretativamente estensibile anche alle condotte della "coltivazione" e della "fabbricazione"; senonché, occorre prendere atto che la possibilità di siffatta esegesi adeguatrice resta ormai esclusa dal diritto vivente di legittimità, così come emergente dal magistero della Corte regolatrice, laddove – nella sentenza della Sezione 4ª, del 29 settembre 1994, depositata il 21 dicembre 1994, pres. Viola, imp. Noia – osserva che "gli effetti abroganti del decreto n. 171/1993 non riguardano gli artt. 26 e 75 del d.P.R. n. 309/1990, che fanno espresso divieto di coltivazione e fabbricazione – ritenute equipollenti dal legislatore – di sostanze stupefacenti"; mentre la illiceità della coltivazione risulta invero tuttora sanzionata penalmente, ai sensi dell’art. 73, l’art. 75, come riformato dal decreto referendario, mediante la degradazione della detenzione per uso personale a mero illecito amministrativo, limita oggettivamente l’ambito dei soggetti che eventualmente fanno uso personale della sostanza, con esclusivo riferimento a chi illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti; dal novero dei beneficiari della non punibilità vanno perciò esclusi coloro che coltivano o fabbricano stupefacenti; non è peraltro possibile "una estensione analogica, in mancanza dei presupposti necessari, ed in considerazione della tassatività delle prescrizioni contenute negli articoli 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che implicano una scelta precisa ed una valutazione ponderata del legislatore"; in conclusione, va riaffermata la punibilità, in sede penale, della coltivazione di sostanze stupefacenti anche se finalizzata ad uso personale, ribadendosi l’indirizzo che ravvisa in tale condotta un reato di pericolo, con conseguente irrilevanza della valutazione della quantità di droga potenzialmente ricavabile dalle piantine coltivabili e dell’elemento soggettivo dell’agente in relazione all’eventuale destinazione ad uso personale della sostanza; nel prendere atto di tale orientamento di legittimità, il tribunale deve tuttavia rilevare che il sistema normativo in tema di stupefacenti seguito al referendum abrogativo del 1993, così delineato, si presenta, con riferimento alla coltivazione di sostanze stupefacenti, poco razionale ed in contrasto con il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione; e invero: la scelta del legislatore del 1990 aveva una sua logica coerenza, in quanto si radicava sul principio della illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche se finalizzata ad uso personale, e limitava l’applicabilità delle sanzioni amministrative al solo esiguo parametro quantitativo della dose media giornaliera; appariva pertanto coerente con tale impostazione la esclusione della coltivazione dall’elenco delle condotte che, ai sensi dell’art. 75, comportavano la degradazione dell’illecito penale ad illecito amministrativo, in quanto tale attività produttiva, per sua nature, era potenzialmente ed astrattamente idonea a travolgere il dato quantitativo della dose media giornaliera che operava come discrimine per la punibilità penale; in simile prospettiva, coerentemente, si poneva la giurisprudenza che tratteggiava la coltivazione di sostanze stupefacenti come reato di pericolo nei termini già descritti; gli esiti del referendum abrogativo travolgono tale impostazione, giacché cancellano il principio del divieto dell’uso personale di sostanze stupefacenti sancito al primo comma dell’art. 72 e, eliminando il parametro quantitativo della dose media giornaliera, pongono la finalità dell’uso personale quale unico discrimine tra l’illecito penale e quello amministrativo, indipendentemente dal tipo di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente; il rilievo depenalizzante assunto dall’uso personale della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi, non più esistenti (in tal senso, espressamente, Cassazione, Sez. 4ª, 18 gennaio 1994, n. 2534), dovrebbe ora equiparare la coltivazione alle altre condotte previste dall’art. 75, ai fini degli effetti sanzionatori indicati nella medesima norma; nel quadro normativo ridisegnato dagli esiti del referendum, pertanto, l’esclusione della coltivazione dal novero delle condotte punite con sanzione amministrativa, se finalizzate all’uso personale dello stupefacente, non appare più sorretta da quei criteri di ragionevolezza che pur aveva nel contesto della originaria normativa e si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento che l’art. 3 della Costituzione impone al legislatore; tale esclusione costituisce oggi una non più giustificata diversità di trattamento sanzionatorio per condotte diverse (importazione, acquisto, detenzione e coltivazione), ma egualmente ispirate a quella medesima finalità di uso personale della sostanza stupefacente, posta a fondamento della scelta popolare di depenalizzazione; allo stato della normativa attuale, colui che, in contesto domestico, coltiva - come nel caso di specie - un esiguo numero di piantine di canapa indiana per uso personale, è sottoposto alle sanzioni penali previste dall’art. 73, mentre colui che importa, sempre per uso personale, anche cospicue quantità di eroina o cocaina, soggiace alle sole sanzioni amministrative previste dall’art. 75; a parere del Collegio, la descritta situazione normativa configura un’ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta, conseguente agli esiti del referendum ed al d.P.R. n. 171/1993, per certi versi inevitabile, data la natura del referendum abrogativo ed i limiti della sua operatività sulla normativa preesistente, alla quale può porre rimedio la Corte costituzionale con una sentenza additiva, con la quale si dichiari l’incostituzionalità del primo comma dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, come modificato dal d.P.R. n. 171/1993, perché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, oltre che l’acquisto, l’importazione o la detenzione, sia punita con le sanzioni amministrative, se finalizzata esclusivamente all’uso personale della droga. P. Q. M. Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in via di subordine e fatta propria dal Tribunale – dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, al pari dell’importazione, acquisto e detenzione, venga punita con le sanzioni amministrative previste dalla medesima norma, ove tale coltivazione sia finalizzata all’uso personale della sostanza; Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso. Bologna, addi 11 ottobre 1995 Il presidente: Mancuso Ordinanza 18
ottobre 1995, n. 878 Ordinanza emessa il 8 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Pannella Marco ed altri Stupefacenti o sostanze psicotrope - Canapa indiana e derivati - Repressione penale delle condotte diverse dalla detenzione per uso personale (nel caso di specie, cessione), ma a questa propedeutiche - Lamentata irragionevolezza in considerazione della intervenuta depenalizzazione della detenzione per uso personale - Comparazione con la libera commercializzazione di altre sostanze (tabacchi, alcool, psicofarmaci) di pari nocività - Asserita disparità di trattamento - Violazione del principio di offensività del reato. [D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, artt. 73, quarto comma, e quinto comma,
ultimo periodo, e 14, lett. b), nn. 1 e 2].
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso: che con verbale di arresto del 27 agosto 1995 la p.g. procedeva allarresto in flagranza del reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dellart. 14 legge stupefacenti, di Marco Pannella ed altri; che, alludienza di convalida, preliminarmente, la difesa degli indagati eccepiva questione di legittimità costituzionale degli art. 73, comma quarto, comma quinto, ultima parte e 14, lett. b) nn. 1 e 2 d.P.R. 309 del 9 ottobre 1990, nella parte in cui includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le "sostanze stupefacenti e psicotrope" per violazione degli art. 3, 13, 25 comma secondo e 32 della Costituzione; Considerato che il complesso delle norme costituenti il testo unico d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ha subito importanti modifiche in seguito al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993; Premesso: che lammissibilità del quesito referendario era per la Corte fondata sulla considerazione che liniziativa referendaria "è oggettivamente diretta a depenalizare ma non ad eliminare la illiceità della detenzione per uso personale di tali sostanze", tanto che non era richiesta labrogazione delle disposizioni da cui deriva la punibilità di tali comportamenti con sanzioni amministrative; che, peraltro, la scelta della depenalizzazione secondo la Corte, non era in contrasto né con la Convenzione di New York del 1961 né con la Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, la quale ultima fascia espressamente alla scelta discrezionale degli Stati contraenti la possibilità di prevedere, per reati di natura minore, misure diverse dalla sanzione penale e ciò in perfetta aderenza al principio di rilievo costituzionale per cui il sistema penale deve essere considerato lextrema ratio di tutela dei bene giuridici (cfr. le sentenze nn. 291 del 1992, 282 del 1990, 487 e 409 del 1985 etc.); che, dunque, nellammettere il quesito referendario, la Corte riconosceva la possibilità di diversa e più mite sanzione; tutto ciò premesso e rilevato che, con il d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, attuativo del referendum 18 aprile 1993, sono state dunque sottratte alla sanzione penale le norme relative: 1) alluso personale di qualsiasi sostanza stupefacente; 2) ai comportamenti di cui allart. 75 legge stupefacenti relativi allimportazione, acquisto, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale; che, con riferimento alle c.d. droghe leggere (oggetto della presente eccezione), la cui nocività è paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate ma addirittura commercializzate dallo Stato, come il tabacco, vengono invece punite quelle attività di cessione, logicamente e necessariamente propedeutiche alla detenzione per uso personale e ad essa finalizzate; che contraddittoria appare dunque la scelta operata dal sistema penale di consentire la detenzione di sostanze "proibite" in virtù di referendum avente vera e propria forza di legge ordinaria, ma non la loro "cessione", in virtù della normativa precedente; ritenuto che la Corte, nel riaffermare il principio dellinsindacabilità delle scelte legislative in materia penale, ha però individuato i limiti dellarbitrarietà o manifesta irragionevolezza del precetto quando si determina discriminazione tra i soggetti interessati o si ledono altri limiti costituzionali; che se la discrezionalità legislativa in materia penale può comprendere anche finalità politico-criminali contingenti che vanno al di là della tutela dei beni giuridici, così come può individuare condotte a presunzione assoluta di pericolo, tuttavia non può comunque superare i limiti della irrazionalità ed arbitrarietà; che dunque un comportamento penalmente sanzionato, per sottrarsi al sindacato dellirragionevolezza ed arbitrarietà deve corrispondere necessariamente ad una valutazione di offensività necessaria e dunque allindividuazione del bene giuridico tutelato dalla norma; che, sotto questo aspetto, la normativa in tema di cessione di sostanze stupefacenti ricomprese tra quelle di cui alla tab. II n. 1 e 2 dellart. 14 legge stupefacenti appare arbitraria ed irragionevole: 1) perché sanziona penalmente i comportamenti diversi dalla detenzione, di quelle sostanze la cui nocività e paragonabile o addirittura inferiore a sostanze non vietate, commercializzate dallo Stato ma dichiaratamente nocive, come il tabacco o in libera vendita come lalcool e gli psicofarmaci dai quali certamente deriva dipendenza ed assuefazione, come riconosciuto espressamente dal legislatore nellart. 2 lett. a), c) e g) d.P.R. n. 309/1990 e, con riferimento allalcool, equiparando lalcooldipendenza e la tossicodipendenza ai fini di cui allart. 94 d.P.R. n. 309/1990; 2) perché, a seguito di referendum abrogativo è stata sottratta alla sanzione penale, la detenzione per uso personale di tali sostanze con evidente valutazione di irrilevanza della protezione della salute dei consumatori mentre sono rimaste penalmente rilevanti condotte quali quelle contestate agli attuali indagati, identificabili nella cessione di modesti quantitativi, anche a titolo gratuito, che della detenzione costituiscono presupposto logico e necessario, di talché non è infrequente nella prassi giudiziaria che lacquirente di sostanze stupefacenti leggere (non punibile) ceda poi a titolo gratuito ed occasionale parte delle sostanze detenute ad altri con conseguenze devastanti (pregiudizi e precedenti penali) che rischiano di incidere pesantemente nello sviluppo della personalità e nel successivo inserimento sociale di un soggetto, a ragione dei precedenti penali da cui risulterà gravato; che questa disparità di trattamento non può fondarsi né nella tutela della salute e dunque nella nocività delle sostanze, diversamente sarebbero vietate anche le condotte della detenzione e del consumo delle sostanze di cui alle citate tabelle e di altre allo stato non vietate, né in ragioni di ordine pubblico in quanto il consumatore di sostanze ricomprese nella tab. 14, lett. b), nn. 1 e 2 legge stupefacenti il cui comportamento di detenzione non è punito, deve però rivolgersi per soddisfare i suoi bisogni al mercato clandestino con tutte le conseguenze che questo comporta; ritenuta dunque la questione rilevante in quanto investe la norma di diritto sostanziale la cui flagrante violazione ha determinato la polizia giudiziaria a procedere allarresto oggetto del presente giudizio di convalida, con conseguente pregiudizialità dellinvocato sindacato di costituzionalità rispetto al giudizio di convalida cui questo g.i.p. è chiamato a procedere; ritenuta peraltro la non manifesta infondatezza per violazione degli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione, degli artt. 73 comma quarto, comma quinto, ultima parte, e 14, lettera b, nn. 1 e 2 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 nella parte in cui dette norme includono, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le "sostanze stupefacenti e psicotrope" con riferimento alle condotte di lieve entità riconducibili al quinto comma art. 73 legge stupefacenti. P. Q. M. Visto lart. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Pannella Marco, Vigevano Paolo, Pinto Domenico, Bernardini Rita, Pezzuto Vittorio, Della Vedova Benedetto tutti proponenti la medesima eccezione; Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi 18 ottobre 1995 Il giudice per le indagini preliminari: Iannini Ordinanza 27
ottobre 1995, n. 723 Ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 giugno 1996) dalla corte dappello di Firenze nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti destinate ad uso personale - Lamentata mancata depenalizzazione - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per le ipotesi di acquisto, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale. (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 73 e 75, modificato dal d.P.R. S
giugno 1993, n. 171).
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento a carico di Bigoni Alessio. FATTO E DIRITTO Bigoni Alessio veniva tratto ad udienza preliminare per avere al fine anche di spaccio compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a portare a completa maturazione due piante di canapa indiana, di cui una più sviluppata da produrre circa venti dosi con effetto stupefacente (art. 73 t.u. n. 309/90, 56 c.p., 81 cpv. c.p.). Con sentenza 2 dicembre 1993 il g.i.p. presso il tribunale di Arezzo dichiara non luogo a procedere contro il Bigoni, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Rilevava il g.i.p. che il comportamento tenuto dal Bigoni dinanzi ai carabinieri intervenuti mentre stava innaffiando una piantina, ai quali aveva indicato altre quattro piantine, le dichiarazioni rese dallo stesso Bigoni in sede di convalida dellarresto, secondo cui egli aveva intenzione di ricavare dalle piante sostanza stupefacente per suo esclusivo uso personale ed infine il modesto numero di piantine sequestrate non autorizzavano a ritenere prova che la marijuana da essa ricavabile fosse, ancorché in parte, destinata allo spaccio. Lipotesi doveva quindi essere fatta rientrare nella previsione dellart. 75 d.P.R. n. 309/90. A seguito di ricorso del p.g. la Corte di cassazione, con sentenza 14 febbraio 1995, annullava con rinvio per nuovo esame la sentenza impugnata, osservando che la coltivazione delle piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope è soggetta alla apposita disciplina dettata dal capo primo del titolo terzo del d.P.R. n. 309/90. In particolare lart. 26 vieta la coltivazione di piante di canapa indiana e lart. 28 prevede al proposito specifiche sanzioni penali. Erroneamente, quindi, la fattispecie in esame, relativa a coltivazioni in sé vietate, era stata ritenuta compresa nella previsione dellart. 75 d.P.R. n. 309/90, relativo allacquisto o alla detenzione di sostanze già prodotte. Osserva questo Collegio che la Corte di cassazione con la menzionata sentenza ha enunciato un principio di diritto, relativo alla necessità di distinguere comunque le ipotesi di coltivazione di piante da cui possono ricavarsi stupefacenti, da quelle di detenzione di sostanze già prodotte, con conseguente impossibilità di far rientrare (come invece aveva fatto il g.i.p.) lipotesi di cui si tratta nella previsione dellart. 75 del d.P.R. n. 309/90. Daltra parte a tale principio questo Collegio deve uniformarsi ai sensi dellart. 627, terzo comma cpp. Siffatta interpretazione, obbligatoria per il giudice di rinvio, conduce tuttavia ad una configurazione del trattamento sanzionatorio della coltivazione di stupefacenti destinati ad uso personale inaccettabile sotto il profilo costituzionale. Ciò è stato implicitamente rilevato, anche se non espressamente dichiarato, dalla Corte costituzionale con sentenza 23 dicembre 1994 n. 443 ed in effetti, a seguito della abrogazione referendaria recepita nel d.P.R. n.171/93, non appare giustificata la permanente punibilità della condotta (del tutto omogenea a quella della importazione, acquisto o detenzione) di colui che, come nel caso in esame, coltivi piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti da ritenersi destinate, per gli elementi probatori già espressi dal g.i.p. e sopra ricordati, ad uso personale. La questione proposta appare daltra parte rilevante nel caso in esame, dovendo questa Corte, sulla base della accennata interpretazione, disporre il rinvio a giudizio del Bigoni. P. Q. M. Visto lart. 134 della Costituzione e lart. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara dufficio rilevante e non manifestamente infondata in riferimento allart. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309/90, come modificato a seguito del d.P.R. n. 171/93, nella parte in cui non escludono la illiceità penale della condotta di coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate ad uso personale; Sospende il processo in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata allimputato, al suo difensore, al procuratore generale nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Firenze, addi 27 ottobre 1995 II presidente: (firma
illeggibile) DECRETO 11 APRILE 1996 Trasferimento alle regioni del 75% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 1995 con il quale è stato conferito lincarico per la famiglia e la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio prof. Adriano Ossicini; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995 recante delega di funzioni al Ministro per la famiglia e per la solidarietà sociale; Visto larticolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante la istituzione e la disciplina del "fondo nazionale dintervento per la lotta alla droga"; Visto larticolo 4 del decreto legge 19 marzo 1996, n. 130 che dispone il trasferimento alle regioni, "in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze", del 75 per cento delle disponibilità del "fondo nazionale dintervento per la lotta alla droga"; Verificato lentità del predetto Fondo, di lire 202.940.000.000 come iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 1996, categoria IX, capitolo 2966, rubrica 13 Ufficio per la famiglia e la solidarietà sociale tabella 1/A Presidenza del Consiglio dei Ministri: Considerato che tale stanziamento va ridotto di lire 7.940.000.000 in conseguenza della campagna informativa di cui allart. 1, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dallart. 6, comma 1, lettera e), del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130; e che quindi il "Fondo" da ripartire ammonta a L. 195.000.000.000 da cui scomputare il 75 per cento da destinare pari a L. 146.250.000.000; Ritenuto a mente dellart. 4 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130, di dover ripartire tale finanziamento distintamente per ogni regione secondo due criteri: 1) in base al "numero degli abitanti" e 2) in relazione alla "diffusione delle tossicodipendenze"; Valutato legittimo ed opportuno suddividere tale quota del Fondo da destinare alle regioni per il 50 per cento in rapporto al "numero degli abitanti" e per il 50 per cento in rapporto alla "diffusione delle tossicodipendenze"; Stimato utile ed equo, ai fini di un "riequilibrio", nella destinazione degli impieghi, distribuire alle regioni la quota parte relative al criterio 2) "diffusione delle tossicodipendenze" secondo alcuni "indicatori" quali "letà a rischio di diffusione del fenomeno" (15/39 anni), la consistenza numerica degli "utenti", il numero medio degli "utenti", in relazione alla popolazione residente, il numero dei "segnalati" per la prima volta ai Prefetti dagli organi di polizia come tossicodipendenti, il numero dei detenuti dichiaratisi tossicodipendenti ed il numero dei "deceduti" per cause conseguenti allassunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; Attribuito un "peso" a ciascuno dei suddetti "indicatori", come è dato rilevare dalla tabella C allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante; Individuato il coefficiente moltiplicativo derivante dalla sommatoria delle percentuali parziali degli indicatori sopra descritti in relazione ai diversi "pesi" assegnato a ciascuno di essi; Effettuato il calcolo matematico sulle basi di dati delllSTAT e dellOsservatorio permanente sul fenomeno delle tossicodipendenze del Ministero dellInterno; DECRETA: Art. 1. Sono approvate le tabelle A (ripartizione del 75 per cento del Fondo nazionale per la lotta alla droga), B (ripartizione del 50 per cento del 75 per cento del Fondo nazionale dintervento per la lotta alla droga in proporzione al numero de i residenti per ciascuna Regione e ai parametri evidenziati nelle premesse del presente decreto) e C (riparametrazione degli indicatori elementari con attribuzione dei relativi pesi e calcolo dei coefficienti moltiplicativi). Art. 2. II trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per lanno finanziario 1996. Art. 3. È differito il trasferimento del finanziamento destinato alla regione Valle dAosta di un anno finanziario, quindi al 1997, come dalla stessa regione richiesto, a mente dellart. 4, terzo comma, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130. Art. 4. Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 11 aprile 1996 Il Ministro: OSSICINI Registrato alla Corte dei conti 111
luglio 1996
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Tabella A

Tabella B

Tabella C

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Indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per lazione antidroga alle regioni ed alle
province autonome di Trento e Bolzano sullerogazione dei
finanziamenti provenienti dal "Fondo nazionale
dintervento per la lotta alla droga" Il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo la previsione dellart. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, presa visione del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dell11 aprile 1996, che dispone la ripartizione del "Fondo nazionale dintervento per la lotta alla droga" per il 75 per cento delle disponibilità in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e ritenendolo conforme alle previsioni normative, indirizza alle regioni medesime le seguenti indicazioni, utili per una coordinata e coerente erogazione dei finanziamenti su presentazione di progetti per la prevenzione e il recupero dei tossicodipendenti da parte degli enti locali (e loro organismi sociali e sanitari) e di altri enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operano senza scopi di lucro, riservando una quota parte dal fondo per autonomi progetti e attività di formazione degli operatori sociali. 1. Al fine di preservare lomogeneità dindirizzo delle politiche di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze, nellambito di una azione di intervento globale, e di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti dallItalia in armonia con analoghe politiche dellO.N.U. e dellUnione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verificherà annualmente, servendosi delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presenteranno a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a mente del comma 4 dellart. 4 del decreto-legge n. 375/1996, lefficacia degli interventi realizzati tramite i finanziamenti concessi agli organismi aventi diritto, nel quadro della programmazione e degli indicatori per la valutazione regionali, nonché dei criteri e delle modalità di attribuzione dei finanziamenti medesimi. La Presidenza medesima calibrerà, anche sui risultati raggiunti, la ripartizione per gli anni successivi al 1996 del "Fondo nazionale dintervento per la lotta alla droga" in modo tale da incentivare le regioni verso il più corretto impiego delle risorse in termini di progressivo miglioramento dei servizi offerti agli utenti, di strutture adeguate, di raggiungimento degli obiettivi programmati, dintegrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola ed al lavoro, di riduzione del danno e del rischio, di formazione e di sostegno, fermo restando lesercizio dei poteri sostitutivi del Governo previsti in caso dinutile decorso del termine di finanziamento da parte delle regioni. 2. Per pervenire ad una metodologia dintervento possibilmente uniforme sul territorio, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avranno cura: a) di utilizzare al meglio gli attuali strumenti di raccordo a carattere interregionale con funzioni di supporto, se del caso con lapporto di esperti anche delle amministrazioni dello Stato, in special modo in ipotesi di progetti che possono avere riflessi internazionali, nel rispetto delle varie programmazioni regionali, e di coordinamento degli organismi di riferimento delle singole regioni, al fine di individuare le aree di esigenze funzionali prioritarie e ricondurle alle responsabilità progettuali dei soggetti abilitati dalla legge agli interventi specifici; b) di individuare criteri generali comuni di riferimento per la selezione dei progetti meritevoli di finanziamento evitando una eccessiva frammentazione e dispersione degli interventi sul territorio; c) di coordinare le informazioni utili per la predisposizione della relazione annuale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con le prefetture ed i commissariati di Governo su linee guida di riferimento predisposte dalla Presidenza del Consiglio medesima; d) di indicare le modalità procedurali e operative di massima per la selezione e lesame istruttorio dei progetti e per lerogazione dei relativi finanziamenti; e) di verificare lo stato di avanzamento e la omogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati, nonché dei metodi di verifica e valutazione degli interventi finanziati utilizzando eventualmente anche il nucleo operativo di cui allart. 5, comma 1, del decreto-legge n. 375/1996, al fine di pervenire allelaborazione di sistemi e metodi applicabili da tutte le regioni in modo uniforme ed alla produzione di dati finali omogenei raffrontabili tra loro e con quelli delle amministrazioni statali competenti; f) di dotarsi di uno strumento contabile volto a garantire lutilizzazione del Fondo per le sue specifiche finalità. 3. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 relativi alla raccolta e trasmissione dei dati conoscitivi del fenomeno delle tossicodipendenze, dovendo le regioni e gli organi dello Stato perseguire interessi e finalità armoniosamente concomitanti nel settore delle tossicodipendenze, anche per lelaborazione dei criteri e degli indirizzi comuni da recepirsi con atto dintesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi del comma 4 dellart. 4 del decreto-legge n. 375/1996, le prime avranno cura di intrattenere con i secondi rapporti di aperta collaborazione e di scambio di informazioni reciprocamente utili anche attraverso lutilizzazione comune di dati e di notizie a distanza resa possibile dalle tecniche combinate dellinformatica e della telematica con lausilio di una banca dati di cui si doterà la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali. DECRETO LEGISLATIVO Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e allimmissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto lart. 26 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per lattuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e allimmissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; Visto lart. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994; Visto lart. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del 1994; Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE; Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n. 3677/90, e n. 3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente lesecuzione e la modificazione del citato regolameno n. 3677/90; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996; Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dellUnione europea e dellinterno, di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Il comma 7 dellart. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso. Art. 2. 1. Lart. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: "Art. 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nellallegato I. 2. I soggetti definiti nellallegato II, di seguito denominati gli operatorì, i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dellallegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dellautorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dellart. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità. 3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nellimmissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dellallegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui allart. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati. 4. Lesportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dellallegato I è subordinata al previo rilascio del permesso allesportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, limportazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dellallegato I da parte di chi è munito dellautorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V. 5. Allinterno del territorio dellUnione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dellallegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro. 6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dellallegato I, secondo le modalità indicate nellallegato III. 7. Gli operatori hanno lobbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nellambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dellinterno sentiti i Ministri delle finanze e dellindustria, del commercio e dellartigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito. 8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nellambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonchè segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dellattività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito. 9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sullesattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui allart. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dellart. 35, comma 3. 10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dellautorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dellesercizio dellattività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno. 11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dellautorizzazione allesercizio dellattività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6. 12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dellallegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dellautorizzazione, nonchè il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dellattività svolta dalloperatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dellallegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. 13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dellallegato I, è punito con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dellattività svolta dalloperatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dellautorizzazione per un periodo non superiore ad un anno. 14. La violazione dellobbligo di cui al comma 5 è punita con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dellautorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. 15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.". Art. 3. 1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:
ALLEGATO I
CATEGORIA 1
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali
CATEGORIA 2
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali
CATEGORIA 3
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne lacido solforico e lacido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
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