BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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CIRCOLARE 10 MAGGIO 1996, n. 1220 Strutture sanitarie. Copertura di posti vacanti e utilizzazione delle graduatorie di concorsi espletati.
Continuano a pervenire numerosi quesiti da parte di regioni, aziende sanitarie, direttori amministrativi e sanitari o singoli dipendenti in ordine alle problematiche relative alloggetto. Al riguardo si ritiene utile ed opportuno fornire alcune indicazioni atte a delineare un percorso logico-razionale, in conformità alla vigente normativa, relativamente alla tematica concernente le assunzioni di personale nelle strutture sanitarie. Dette indicazioni sono state concordate con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IG.O.P. (Omissis)
4 - ASSUNZIONI PRESSO I SER.T. Al regime generale quale delineato nei punti precedenti fanno eccezione le assunzioni per i servizi per le tossicodipendenze disciplinati con il decreto ministeriale 30 novembre 1990; n. 444, emanato in attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162. Per dette assunzioni sono previsti concorsi interni per i posti di dirigente istituti alla data del 31 ottobre 1992 o di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993 (decreto-legge 19 marzo 1996, n. 131, in reiterazione di vari decreti legge fra i quali il penultimo e il n. 21 del 18 gennaio 1996). Sono altresì, previsti concorsi riservati per i posti di organico istituiti ai sensi dellart. 6 del decreto ministeriale suindicato. Detti posti che ovviamente sono diversi da quelli di dirigente 0 coadiutore sono individuali in quelli istituiti fino al 31 dicembre 1995, con riferimento allarco temporale preso in considerazione per calcolare i requisiti di partecipazione al concorso riservato (servizio convenzionale nel periodo 1990-1995). Per i posti di dirigente istituti successivamente al 31 ottobre 1992 e per quelli di coadiutore istituti dopo il 31 ottobre 1993 nonché per tutti gli altri posti eventualmente istituiti dopo il 31 dicembre 1995 sono applicabili le disposizioni limitative previste dalla legge 724/1994. In termini concreti, si ritiene che i posti suddetti ricadono nei limiti e vincoli dellart. 22, comma 6 della legge 724/1994 alla stregua di quanto previsto per il restante personale delle USL. La mancata definizione delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, non consente di procedere a nuove assunzioni, salvo quanto gia detto in ordine alla possibilità di definire la pianta organica "a stralcio". * * * Le indicazioni interpretative contenute nella presente nota devono considerarsi utile guida per lapplicazione omogenea delle disposizioni di legge vigenti in materia e sono volte a fornire gli opportuni chiarimenti per la illustrazione della portata di talune disposizioni normative. Va comunque rilevato che restano ferme le attribuzioni istituzionali delle regioni in materia nonché le responsabilità dei direttori generali delle strutture sanitarie interessate ai fini delle determinazioni di loro competenza. Nellinvitare codesti assessorati di diramare alle aziende USL e ospedaliere del rispettivo territorio le sopraddette indicazioni, si confida circa lobiettivo del contenimento di singoli specifici quesiti sulle materie oggetto delle presenti indicazioni inviati direttamente dalle aziende sanitaria. Laddove invece i problemi assumano il carattere della generalità per l'importanza del tema e per la dimensione del fenomeno, e siano evidenziati da codesti assessorati, sarà cura di questo Ministero fornire i necessari chiarimenti del caso. Il Ministro: GUZZANTI NOTA* In data 17 maggio 1996 sono stati reiterati immutati i seguenti decreti legge:
I testi dei due decreti sono pubblicati sul Bollettino per le Farmacodipendenze e lAlcoolismo 19:1, 1996, pp. 99-104.
* Nota del Direttore Responsabile del Bollettino per le Farmacodipendenze e lAlcoolismo. Sentenza 18-23 Luglio 1996 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Stupefacenti - Trattamento sanzionatorio penale delle tossicodipendenze compresa la cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario - Inclusione dei derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alle condotte di lieve entità - Contraddittorietà con la depenalizzazione della detenzione per uso personale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 333/1991, 170 e 104 del 1982, 133 e 308 del 1992 e ordinanza n. 38C/1987) circa la permanenza delloffensiva di una condotta relativa alla fase terminale del circuito del narcotraffico - Discrezionalità legislativa circa la valutazione in ordine alla nocività dei vari tipi di droga - Non fondatezza. [D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
artt. 14,
lettera b), nn. 1 e 2, e 73, commi quarto e quinto].
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli art. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera b), numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 18 ottobre 1995 e il 10 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Pannella Giacinto ed altri e Buccolini Cesare ed altra, iscritte ai nn. 878 del registro ordinanze 1995 e 168 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, prima serie speciale, dellanno 1995 e 10, prima serie speciale, dellanno 1996; Visti gli atti di costituzione di Pannella Giacinto ed altri e di Pezzuto Vittorio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nelludienza pubblica del 9 1uglio 1996 il giudice relatore Renato Granata; Uditi gli avvocati Franco Coppi, Adelmo Manna e Beniamino Caravita di Toritto per Pannella Giacinto ed altri, Beniamino Caravita di Toritto per Pezzuto Vittorio e lavvocato dello Stato Paolo di Tarzia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto infatto 1. Nel corso del procedimento penale di convalida dellarresto di Pannella Giacinto, detto Marco, ed altri per il reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dellart. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato (con ordinanza del 18 ottobre 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale degli art. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera b), numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di discipline degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) con riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione. In particolare il giudice rimettente si duole del fatto che dette norme includano, ai fini della prevista sanzione penale, i derivati della canapa indiana tra le sostanze stupefacenti e psicotrope con riferimento alle condotte di lieve entità riconducibili al quinto comma dell art. 73 cit. Premette il giudice a quo che a seguito del referendum abrogativo il cui esito è stato sancito dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sono state depenalizzate le condotte di detenzione, acquisto, importazione di qualsiasi sostanza stupefacente per uso personale, mentre rimane sanzionata penalmente, tra laltro, la condotta di cessione gratuita di cosiddette droghe leggere in modica quantità che costituisce unattività "logicamente e necessariamente propedeutica alla detenzione per uso personale". È però contraddittorio ritiene il remittente continuare a sanzionare tale attività, mentre la detenzione per uso personale è stata depenalizzata. Ed in particolare le disposizioni censurate si rivelano arbitrarie ed irragionevoli perché violando il principio di offensività sanzionano penalmente comportamenti, diversi dalla detenzione, relativi a stupefacenti la cui nocività e paragonabile (o addirittura inferiore) a quella di sostanze non vietate (ed anzi talora commercializzate dallo Stato), ancorché dichiaratamente nocive, quali il tabacco, lalcool e gli psicofarmaci, dai quali derivano dipendenza ed assuefazione (come riconosciuto espressamente dal legislatore nellart. 2, lettere a), c) e g), del d.P.R. n. 309 del 1990). Si determina in tal modo anche una disparità di trattamento che non trova giustificazione nella tutela della salute (e dunque nella nocività delle sostanze), né in ragioni di ordine pubblico. 2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. LAvvocatura richiama in particolare i principi affermati nella sentenza n. 360 del 1995, in cui questa Corte ha puntualizzato che la detenzione, lacquisto e limportazione di sostanze stupefacenti per uso personale si presentano come condotte in stretto collegamento, immediato e diretto, con luso stesso; collegamento che, naturalmente, si riferisce alluso personale del medesimo soggetto che detiene. Il che rende non irragionevole un atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi, ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo, ha già operato una scelta che lordinamento non intende più contrastare nella rigida forma della sanzione penale. Invece ritiene lAvvocatura può dirsi che nella condotta di chi cede droghe leggere manca quel "nesso di immediatezza" con luso personale richiesto nella citata pronuncia di questa Corte, e ciò è sufficiente a giustificare un possibile atteggiamento di maggior rigore nella previsione della norma penale, rientrando nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici allapprovvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Comunque la cessione di droghe leggere può ragionevolmente ritenersi "pericolosa" in quanto, agevolando lofferta delle sostanze stupefacenti, aumenta di converso la domanda e quindi il consumo di droga, con gravissimo danno della salute pubblica, della sicurezza e dellordine pubblico; sicché è logico e razionale che a tali condotte sia riservato un trattamento normativo più severo rispetto alle condotte finalizzate alluso personale. LAvvocatura ricorda infine che il disposto dellart. 3, quarto comma, lettera c) della convenzione di Vienna del 1988 preclude la liberalizzazione del commercio delle droghe, anche leggere, in quanto consente lirrogazione di sanzioni di natura amministrativa soltanto per le fattispecie di minore entità. 3. Si sono costituite le parti private concludendo, anche con due successive memorie, per la fondatezza delle censure di incostituzionalità formulate dal giudice remittente. Dopo la vicenda referendaria, che ha condotto alla depenalizzazione della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, lart. 73 cit. sostiene la difesa ormai ingloba fattispecie incriminatrici di contenuto non più compatibile con quelle relative alla detenzione per uso personale. Infatti, oltre a prevedere una serie di condotte latamente riconducibili allacquisizione delle sostanze per scopi di traffico commerciale, individua anche condotte fra le quali è da ricomprendere la cessione a titolo gratuito (per evidente scopo dimostrativo) di piccoli quantitativi di droghe leggere, condotta questa del tutto estranea alla finalità di spaccio. La scelta punitiva del legislatore conserva la necessaria coerenza e razionalità soltanto fino a che ricevono il medesimo trattamento ipotesi (descritte dallart. 73) affini allo spaccio al fine di lucro; invece tale ragionevolezza viene meno quando nella stessa disciplina si ricomprendono condotte le quali, pur comportando una diffusione delluso degli stupefacenti, sono funzionalmente collegate a quelluso personale reso penalmente lecito dallart. 75. La difesa poi, con riferimento alla disciplina degli stupefacenti, ritiene identificabili due tipi normativi: il consumatore (da curare) e lo spacciatore (da punire). Però questa distinzione tra le due tipologie di autore tenute presenti dal legislatore nel disegnare il complessivo quadro normativo non è coerente con la inclusione di taluni comportamenti nella fattispecie incriminatrice di cui allart. 73. Infatti il comma primo di tale disposizione, nel reprimere svariati comportamenti con esclusione delle ipotesi di cui allart. 75, rende manifesto lintento del legislatore di sanzionare solo il traffico illecito delle sostanze stupefacenti, eliminando nel contempo la punibilità del consumo e delle azioni ad esso finalizzate. E invece la norma, nellincludere genericamente una moltitudine di comportamenti, ha esteso eccessivamente il suo raggio di applicazione, sconfinando in zone disciplinate dallart. 75. La difesa argomenta ancora che la normativa in tema di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cannabis e suoi derivati rivela, daltro canto, i caratteri della irrazionalità e della arbitrarietà anche alla luce del principio di "offensività necessaria" della norma penale. Infatti i derivati della cannabis indica posseggono unazione psicotropa pari a quella di altre sostanze, lecite e di larghissimo uso quali psicofarmaci, caffeina, alcool, nicotina; ma, a differenza di tali sostanze, non producono i danni alla salute che in maniera inconfutabile sono determinati dalluso di queste ultime. Pertanto, la inclusione dellhashish e marijuana tra le sostanze illecite, avuto riguardo ai parametri di offensività desumibili dalla affermata liceità delle altre sostanze psicotrope, determina la punibilità di condotte prive di offensività e comporta uningiustificata disparità di trattamento. 4. Nel corso del procedimento penale contro Buccolini Cesare ed altri per il reato di cessione a terzi di sostanze stupefacenti di cui alle tab. II e IV dellart. 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato (con ordinanza del 10 gennaio 1996) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 73, commi 4 e 5, ultima parte, e 14, lettera b), numeri 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in termini identici a quelli della precedente ordinanza sopra indicata. 5. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente allatto di intervento depositato nel giudizio incidentale promosso con la precedente ordinanza di rimessione del medesimo giudice. Considerato in diritto 1. In entrambi i giudizi e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione degli artt. 14, lett. b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevedono come condotta sanzionata penalmente anche la cessione gratuita di modesti quantitativi di "droghe leggere" (quali i derivati della canapa indiana) per uso personale del cessionario. Si sospetta da parte del giudice remittente la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza in quanto una volta depenalizzate le condotte di detenzione, acquisto, importazione di qualsiasi sostanza stupefacente per uso personale sarebbe illogico mantenere penalmente sanzionata la suddetta condotta di cessione gratuita di droghe leggere che costituisce unattività "logicamente e necessariamente propedeutica alla detenzione per uso personale". Parimenti il principio di ragionevolezza e quello di eguaglianza sarebbero violati perché non e prevista come reato la cessione di sostanze egualmente (o addirittura più) nocive, quali il tabacco, lalcool e gli psicofarmaci. Infine sarebbe violato il principio di offensività perché non è posta in pericolo la salute degli assuntori di tali sostanze stupefacenti (droghe leggere), né è leso o posto in pericolo lordine pubblico. 2. I due giudizi vanno riuniti per identità delloggetto. 3. Le questioni non sono fondate. Il citato art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (disposizione censurata unitamente al precedente art. 14) contemplava, nella sua formulazione originaria prima della parziale abrogazione referendaria, un tipico reato a condotta plurima prevedendosi come delitto il fatto di chi senza lautorizzazione coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope. Al successivo quinto comma era (ed e) poi delineata unipotesi attenuata, prevedendosi una pena ridotta quando, per il mezzo, per le modalità o le circostanze dellazione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti sono di lieve entità. Dal novero delle condotte contemplate dallart. 73, il successivo art. 75 ne estrapola tre limportazione, lacquisto e la detenzione per riferirle ad una finalità specifica dellagente, che e quella di farne uso personale; per queste condotte la disciplina precedente alla abrogazione referendaria, ispirata ad un maggior rigore nel contrastare la diffusione della tossicodipendenza e dellassunzione di sostanze stupefacenti, operava una distinzione, utilizzando un criterio quantitativo (quello della dose media giornaliera) per tracciare un confine tra lillecito perseguito penalmente e quello sanzionato solo in via amministrativa. Per effetto dellesito referendario è caduta tale limitazione quantitativa (il criterio della dose media giornaliera) e con essa la distinzione suddetta, sicché le tre condotte contemplate dallart. 75, ove finalizzate alluso personale, sono state interamente attratte nellarea dellillecito amministrativo divenendo estranee allarea del penalmente rilevante; in tal modo è risultata anche in parte modificata la stessa strategia di (confermato) contrasto della diffusione della droga nel senso che e stata isolata la posizione del tossicodipendente (e anche del tossicofilo) rendendo tale soggetto destinatario soltanto di sanzioni amministrative significative peraltro del perdurante disvalore attribuito alla attività di assunzione di sostanze stupefacenti ma non anche di sanzione penale. Ciò pero non sulla base soggettiva dellautore della condotta, quasi si trattasse di una immunità personale, bensì sulla base oggettiva della condotta stessa (quale specificata nellart. 75 nelle tre ipotesi suddette) e dellelemento teleologico (della destinazione della droga ad uso personale). In tal modo come questa Corte ha già puntualizzato (sentenza n. 360 del 1995) ne risulta tracciata una "cintura protettiva" del consumo, volta ad evitare il rischio che lassunzione di sostanze stupefacenti possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. In questarea di rispetto ricadono "comportamenti immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso lacquisto, talvolta limportazione) lantecedente ultimo dellassunzione"; ed e lelemento teleologico della destinazione della droga alluso personale ad assicurare (secondo lid quod plerumque accidit) tale nesso di immediatezza. Ove invece non ricorra lelemento oggettivo (di una delle tre condotte tipizzate nellart. 75 cit.) o quello teleologico (appena ricordato) si ricade nellarea dellillecito penale. Ciò anche nellipotesi di una condotta, quale quella della coltivazione di piante da cui si possono estrarre i principi attivi di sostanze stupefacenti al fine di fare uso personale delle stesse, che si approssima notevolmente a tale "cintura protettiva", ma ne rimane pur sempre allesterno mancando la puntuale e rigorosa identificazione di uno dei due requisiti prescritti: condotta questa la cui perdurante rilevanza penale è stata ritenuta proprio per tale ragione non illegittima da questa Corte nella citata sentenza n. 360 del 1995. 4. Della incriminazione penale di unaltra condotta anchessa esterna allarea di quelle depenalizzate le ordinanze di rimessione domandano ora il controllo di costituzionalità: esattamente la condotta che i giudici remittenti individuano in quella della cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario. Precisazione questa, circa lesatto oggetto della questione proposta, che appare indispensabile perché la condotta di cui il giudice remittente invoca in sostanza la depenalizzazione a mezzo di pronuncia di questa Corte e affatto distinta e diversa da altre fattispecie evocate dalla difesa, che, proprio perché del tutto peculiari, sono estranee a quella devoluta allo scrutinio della Corte, nella quale non rilevano elementi tipizzanti, oggettivi o soggettivi, ulteriori rispetto a quelli sopra precisati. 5. Così definito il thema decidendum va innanzi tutto rilevata la non fondatezza del profilo di censura, secondo cui non sarebbe più giustificata la perdurante rilevanza penale della condotta come sopra specificata (cessione gratuita di modesti quantitativi di droghe leggere per uso personale del cessionario) una volta che è stata depenalizzata, a seguito del referendum, la detenzione per uso personale, alla quale la cessione e necessariamente propedeutica. Infatti il trattamento differenziato tra cessione e detenzione (o acquisto o importazione), anche quando qualificate luna dalla destinazione finale della sostanza stupefacente alluso personale del cessionario e laltra a quello del detentore, non è irragionevole perché come già osservato evidenziandosi le ragioni che hanno indotto a ritenere parimenti non irragionevole il trattamento differenziato tra coltivazione e detenzione (o acquisto o importazione) pur quando qualificate entrambe dalla destinazione alluso personale dellagente (sentenza n. 360 del 1995) non cè immediatezza tra la condotta del cedente e la destinazione della sostanza alluso personale del cessionario immediatezza che è invece sottesa alle ragioni della depenalizzazione, giacché il rapporto fra cessione ed uso personale è mediato dalla condotta anzi, di più: dalla mera intenzione di un soggetto (il cessionario) diverso dallautore (il cedente) della condotta penalmente sanzionata. Le ragioni della depenalizzazione referendaria attengono integralmente alla persona dellassuntore, e le condotte prossime, con nesso di immediatezza, al consumo in tanto sono attratte nellarea della depenalizzazione in quanto si e voluto evitare ogni rischio di indiretta criminalizzazione del consumo. Queste ragioni vengono, invece, radicalmente meno quando dalla persona dellassuntore si passa a considerare altri soggetti diversi, onde si giustifica latteggiamento di rigore, serbato dal legislatore nellesercizio della sua discrezionalità, diretto a reprimere qualsiasi ipotesi di cessione, anche se gratuita e di modica quantità (v. altresì infra), qualunque sia il fine perseguito dal cedente. E come non è dubbio che il contrasto della diffusione della droga costituisca un legittimo obiettivo di politica criminale, così anche non è incoerente, ed è quindi parimenti legittimo, che il legislatore intenda ostacolare in ogni caso la fase terminale costituita dalla distribuzione al minuto, che è quella connotata appunto dalla finalizzazione della cessione alluso personale del cessionario. Anche e soprattutto perché, se non ci fosse cessione al consumatore, il mercato della droga non avrebbe ragione, né possibilità di esistere. Nessun elemento di irragionevolezza contiene quindi il perdurante mantenimento della cessione in questione nellarea del penalmente illecito. 6. Anche, poi, quanto allelemento della modestia dei quantitativi ceduti ed alla gratuità della cessione non emergono elementi di per sé idonei a rendere irragionevole lincriminazione. Come già rilevato, è proprio e soltanto la cessione al consumatore finale, qualunque sia lentità del quantitativo di volta in volta ceduto, che alimenta e realizza la circolazione della droga ed il suo mercato; quel mercato che il legislatore vuole combattere nel quadro di una "efficace strategia di contrasto del narcotraffico", incidendo proprio sullultima fase di spaccio" (sentenza n. 333 del 1991). Ciò che si vuole impedire è che la droga giunga al consumatore, sia perché si ripete senza questultima fase il narcotraffico non avrebbe ragione di esistere, sia perché comunque si vuole contrastare ogni ulteriore incremento del consumo di tali sostanze. Non senza considerare che la cessione gratuita della droga può non implausibilmente essere valutata come particolarmente pericolosa (per il più elevato rischio di iniziazione di soggetti che altrimenti non verrebbero in contatto con il mercato clandestino della droga) ed insidiosa (per il carattere più invitante ed accattivante di unofferta senza richiesta di controprestazione), sicché non e irragionevole temere che dalla (invocata) depenalizzazione della cessione gratuita in questione conseguirebbe in realtà una maggiore diffusione della tossicodipendenza e della tossicofilia con indiretto incremento ed incentivo del mercato clandestino, il quale di tale depenalizzazione mirata finirebbe per giovarsi. Quindi la modica quantità ed il carattere oneroso o gratuito di tale ultima cessione incidono soltanto sulla maggiore o minore gravita del reato. Daltra parte, anche lasserito fallimento della politica proibizionistica, sul quale particolarmente insiste la difesa delle parti private costituite, non può che formare oggetto della valutazione discrezionale del legislatore, cui appartiene (nel rispetto dei vincoli derivanti da accordi internazionali) la scelta della più o meno rigida strategia di controllo della diffusione della droga e del contenimento del fenomeno delle tossicodipendenze. 7. Quanto infine alla assunta non offensività (della cessione) delle droghe leggere, perché non nocive o comunque meno nocive dellalcool, valgono le considerazioni già svolte da questa Corte da ultimo nella sentenza n. 333 del 1991 per escludere che sia non giustificata la repressione penale dello spaccio di entrambi i tipi di sostanze psicotrope. Del resto è risalente nel tempo laffermazione della Corte circa la discrezionalità della valutazione del legislatore in ordine alla nocività dei vari tipi di droga (sentenza n. 170 del 1982), come pure circa la corrispondenza ad un preciso obbligo internazionale dellinibizione e repressione della diffusione anche delle droghe leggere (sentenza n. 170 del 1982 citata; ordinanza n. 386 del 1987). Obbligo che non può essere ritenuto inoperante come sembra sostenere la difesa delle parti private costituite rispetto alla ipotesi della cessione per uso personale del cessionario sulla base dellasserita equiparazione di tale ipatesi con quella della detenzione per uso personale, dovendosi una tale equiparazione escludere per le ragioni già indicate. Come anche è stato dalla Corte già ritenuto inconferente al tema il richiamo alla nocività delle bevande alcooliche (sentenza n. 170 del 1982 citata), rispetto alle quali la Corte stessa ha avuto occasione di sottolineare la risalente differenza di disciplina, ispirata "ad una larga tolleranza" (sentenza n. 104 del 1982). Sotto questo profilo, dunque, non è carente del connotato in astratto delloffensività salvo apprezzamento da parte del giudice ordinario delloffensività in concreto (sentenze nn. 133 e 308 del 1992; n. 333 del 1991) la condotta relativa alla fase terminale del circuito del narcotraffico, consistente nella cessione al consumatore; fase questa che normalmente si realizza proprio mediante la cessione capillare di modesti quantitativi di sostanza stupefacente. PER QUESTI MOTIVI Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, del d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: FERRI Depositata in cancelleria il 23 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994. n. 196; Visto lart. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dallart. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; Visto lart. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Visto lart. 17, comma 1. lettera d), della legge 23 agosto 1988. n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 13 giugno 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 1 dellart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente: "1. I Dipartimenti, ai quali è demandato lo svolgimento delle funzioni proprie del Ministero della sanità sono così individuati: a) Dipartimento della
programmazione; 2. Il comma 4 dellart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento della prevenzione svolge i compiti attinenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento, alligiene e sicurezza del lavoro, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alle malattie di rilievo sociale e alla polizia mortuaria; coordina gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera". 3. Allart. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, è aggiunto il seguente comma: "6. II Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolge i compiti attinenti ai farmaci ad uso umano, con particolare riguardo alla vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie ed alla ricerca e sperimentazione, ivi compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicine ed in cosmesi; provvede allelaborazione di studi e ricerche sullutilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti, nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Il Dipartimento si avvale dellIstituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni di consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 27
settembre 1996 DECRETO 4 dicembre 1996 Modifica delle tabelle contenenti lindicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni.
IL MINISTRO DELLA SANITA Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), punto 2, 13, commi 1, 2 e 3, e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state approvate le tabelle contenenti lindicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente lelenco delle specialità medicinali registrate, soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1985, 7 aprile 1991 e 9 maggio 1994, con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX edizione, del secondo e del terzo supplemento della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Ritenuta la necessità di armonizzare la lettera a) della tabella V del citato decreto ministeriale 27 luglio 1992 alle tabelle n. 4 e n. 5 della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Sentiti i pareri dellIstituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1. La lettera a) della tabella V del decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: "a): Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima nelle 24 ore (F.U. tab. 8), contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l1% ed il 2,5% in peso inclusi o una quantità superiore a 0,01 grammi per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 grammi per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,10 grammi per unità di somministrazione; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. Preparazioni multidose per uso diverso da quello iniettabile, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima nelle 24 ore (F.U. tab. 8), contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra inferiore all1% in peso per preparazione multidose, o una quantità non superiore a 0,01 grammi per unità di somministrazione per via orale o a 0,02 grammi per unità di somministrazione per via rettale; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi. Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali delloppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette preparazioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi". Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 1996 Il Ministro della sanità: BINDI DECRETO 4 dicembre 1996 Elenchi delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei rispettivi stati di tossicodipendenza.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), punto 2, 13, commi 1, 2 e 3, e 14, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Vista la legge 5 giugno 1974, n. 412, concernente la ratifica e lesecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972; Vista la legge 25 maggio 1981, n. 385, concernente la ratifica e lesecuzione della convenzione unica sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state approvate le tabelle contenenti lindicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente lelenco delle specialità medicinali registrate, soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante norme sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e relativi stati di tossicodipendenza; Ritenuto necessario, per la più agevole applicazione delle suddette tabelle, aggiornare il predetto elenco delle specialità medicinali che contengono le sostanze indicate nelle tabelle stesse; Sentiti lIstituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti elenchi delle specialità medicinali registrate contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle approvate con il decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. Sono comunque soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le specialità medicinali ancorchè non indicate negli allegati elenchi e le preparazioni galeniche rispondenti ai criteri fissati dal decreto ministeriale 27 luglio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere da tale data, cessa di avere efficacia il decreto interministeriale 3 ottobre 1977, e successive modificazioni. Roma, 4 dicembre 1996 Il Ministro della sanità: BINDI
SPECIALITÀ MEDICINALI CONTENENTI Tabella I
Tabella IV
Tabella V
Tabella VI
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