BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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ORDINANZA 11-24 DICEMBRE 1996 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Coltivazione di piante a scopo di estrazione ti sostanze stupefacenti - Punizione soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata alluso personale delle sostanze - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 360/199S e manifestamente infondata con ordinanza n. 150/1996 - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 73
e 7S, come modificati dal d.P.R. S giugno 1993, n. 171).
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte dappello di Firenze nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dellanno 1996; Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigoni Alessio imputato del delitto di cui allart. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato due piante di canapa indiana, la Corte dappello di Firenze in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del 14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato ha sollevato dufficio, con ordinanza del 27 ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti oltre che limportazione, l acquisto o la detenzione venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata alluso personale della sostanza; che in particolare la Corte dappello rimettente lamenta la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza alluso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dallaltro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata; Considerato che questa Corte con sentenza n. 360 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione censurata, con alcune di quelle allegate come tertium comparationis e quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparita di trattamento; che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996; che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censure; che quindi la questione è manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata, in riferimento allart. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dappello di Firenze con lordinanza indicata in epigrafe, Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l11 dicembre 1996. Il Presidente e redattore: GRANATA Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA DECISIONE N. 102/97/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta un programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dellazione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (pubbl. sulla G.U. delle Comunità
Europee
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 129, vista la proposta della Commissione1, visto il parere del Comitato economico e sociale2, visto il parere del Comitato delle Regioni3, deliberando secondo la procedure di cui allarticolo 189 B del trattato4, visto il progetto comune approvato il 1° ottobre 1996 dal comitato di conciliazione. (omissis) DECIDONO: Art. 1 1. È adottato un programma dazione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza, in appresso denominato "presente programma", per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 nellambito dellazione nel campo della sanità pubblica. 2. II presente programma è inteso a contribuire alla lotta contro la tossicodipendenza, in particolare incoraggiando la cooperazione tra Stati membri, sostenendone lazione e promuovendo il coordinamento delle loro politiche e programmi per prevenire le dipendenze connesse alluso di stupefacenti e sostanze psicotrope e alluso combinato di altri prodotti ai fini delle tossicodipendenze. 3. Le azioni da attuare nel quadro, del presente programma e i loro obiettivi specifici figurano nellallegato ai punti; A. Dati, ricerche e valutazioni B. Informazione, educazione sanitaria e formazione. Art. 2 1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, provvede allattuazione delle azioni indicate nellallegato, a norma dell articolo 5. 2. La Commissione coopera inoltre con le istituzioni e organizzazioni attive nel settore della riduzione della domanda di droga, promuove la cooperazione multidisciplinare nonché quella tra i settori pubblico e privato, comprese le ONG. 3. Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure che ritengono necessarie per coordinare ed organizzare lattuazione del presente programma a livello nazionale. Art. 3 1. La dotazione finanziaria per lesecuzione del presente programma per il periodo di cui allarticolo 1 e fissata a 27 milioni di ecu. 2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dalle autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Art. 4 1. La Commissione provvede alla coerenza e alla complementarità fra le azioni da attuare del presente programma e quella degli altri pertinenti programmi e iniziative comunitari, compresi i programmi "Socrate", "Leonardo da Vinci" e "Gioventù per lEuropa (III)", il programma di ricerca in biomedicina e sanità nellambito del programma quadro di ricerca comunitaria, nonché le iniziative volta a promuovere il reinserimento dei tossicodipendenti e degli ex tossicodipendenti. 2. La Commissione provvede inoltre a che le attività intraprese tengano conto delle attività dellOsservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Provvede altresì con gli Stati membri affinché le priorità e le esigenze della Comunità siano presi nella debita considerazione nei programmi dellOEDT. 3. La Commissione e gli Stati membri assicurano la coerenza con il piano d azione dellUnione europea in materia di lotta contro la droga. Art. 5 1. La Commissione e assistita da un comitato, composto di due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti: a) il regolamento interno del comitato; b) un programma di lavoro annuo che indichi le priorità dazione; c) le modalità, i criteri e le procedure per selezionare e finanziare progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui allarticolo 6, paragrafo 2; d) la procedura di valutazione; e) le modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati; f) le modalità di cooperazione con le istituzioni e organizzazioni di cui allarticolo 2, paragrafo 2. Il comitato formula il suo parere sul progetto di misure di cui sopra entro un termine che il presidente può fissare in funzione dellurgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista allarticolo 148, paragrafo 2 del trattato per ladozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri, e attribuita la ponderazione fissata nellarticolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce lapplicazione delle misure da essa decise di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino. 3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del presente programma. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dellurgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è messo a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 4. Il rappresentante della Commissione informa regolarmente il comitato: - sui contributi finanziari accordati nel quadro del presente programma (importo, durata, ripartizione e beneficiari); - per garantire la coerenza e la complementarità richieste di cui allarticolo 4, delle proposte della Commissione o delle iniziative della Comunità nonché dellattuazione di programmi in altri settori aventi un rapporto diretto con il conseguimento degli obiettivi del presente programma. Art. 6 1. Durante lattuazione del presente programma è promossa e attuata, secondo la procedura di cui allarticolo 5, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in materia di sanità pubblica. In particolare, la Commissione coopera con il gruppo Pompidou del Consiglio dEuropa, con organizzazioni internazionali intergovernative come lOrganizzazione mondiale della Sanità (OMS), lOrganizzazione delle Nazioni Unite per leducazione, la scienza e la cultura (UNESCO), lOrganizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP). 2. II presente programma e aperto alla partecipazione dei paesi associati dellEuropa centrale e orientale (PABCO), secondo le condizioni stabilite nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazioni relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi, nonché alla partecipazione di Cipro e Malta sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dellAELS (EFTA), secondo le procedure da convenire con questi paesi. Art. 7 1. La Commissione tenendo conto dei bilanci elaborati dagli Stati membri e con la partecipazione di esperti indipendenti se del caso, effettua la valutazione delle azioni intraprese. 2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia a metà periodo e, al termine del presente programma, una relazione definitiva, integrandovi lesito delle valutazioni, e le trasmette anche al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. Fatto a Bruxelles, addi 16 dicembre 1996 Per il Parlamento europeo - Il
Presidente: K. HANSCH
ALLEGATO PROGRAMMA DI AZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA
A. DATI, RICERCHE, VALUTAZIONI Obiettivo Migliorare le conoscenze del fenomeno delle droghe delle tossicodipendenze e loro conseguenze nonché dei mezzi e metodi di prevenzione della tossicodipendenza dei rischi ad essa connessi in particolare utilizzando le informazioni fornite dallOEDT e le possibilità offerte da programmi e dagli strumenti comunitari esistenti. Azioni 1. Contribuire alla definizione dei dati da raccogliere, da analizzare e divulgare ai fini del presente programma, compresi quelli concernenti il fenomeno della tossicodipendenza multipla. 2. Sfruttare i dati più utili allattuazione del presente programma, in particolare in base a una comunicazione regolare dei lavori svolti dallOEDT. 3. Contribuire allo sviluppo di una strategia di ricerca sulla prevenzione della tossicodipendenza e in particolare per migliorare le conoscenze sullimpatto nel settore della sanità pubblica delle politiche destinate ai tossicodipendenti, nonché sugli effetti delle droghe e sullutilizzo a fini di prevenzione di tecniche appropriate. 4. Sostenere studi e progetti pilota sui fattori (socio-economici, socio-culturali, socio-psicologici) connessi alla tossicodipendenza, anche nei gruppi bersaglio. 5. Sostenere studi e azioni e promuovere lo scambio di esperienze sui mezzi e metodi di prevenzione dei rischi associati alla tossicodipendenza, in particolare allo scopo di:
6. Sostenere ed incoraggiare gli scambi di informazioni e di esperienze, specialmente tra i membri dei vari gruppi coinvolti nella prevenzione delle tossicodipendenze e tra coloro che esercitano uninfluenza positiva a lungo termine sui tossicodipendenti, come le famiglie e i tutori, sulla prevenzione delle ricadute nella tossicodipendenza, compresa la riabilitazione dei tossicodipendenti nonché il collegamento tra i relativi aspetti sociali e sanitari e sulle altre azioni previste allarticolo 4, paragrafo 1.
B. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E FORMAZIONE Obiettivo Contribuire al miglioramento dellinformazione, delleducazione e della formazione ai fini della prevenzione alla tossicodipendenza e dei rischi connessi, in particolare nei confronti dei giovani nei contesti pertinenti (per esempio, famiglia, scuola, università e tempo libero) e dei gruppi particolarmente vulnerabili, inclusi gli ex tossicodipendenti. a) Informazione e educazione sanitaria Azioni 7. Sostenere le azioni intese a valutare lefficacia delle campagne dinformazione e di educazione sanitaria; sondare regolarmente lopinione pubblica, tramite Eurobarometro, per controllare levoluzione dellatteggiamento degli europei nei confronti della droga. 8. Organizzare nuove settimane europee sulla prevenzione alla tossicodipendenza sulla scorta dellesperienza precedente. 9. Contribuire allindividuazione, alla verifica e allo sviluppo degli strumenti e mezzi di informazione e di educazione più idonei per taluni gruppi bersaglio, in particolare:
10. Contribuire alla definizione di linee direttrici in materia di prevenzione alla tossicodipendenza e promuovere la selezione e lutilizzazione dei metodi pedagogici e di materiale didattico, specialmente nellambito della rete europea delle scuole di promozione sanitaria, che permettano in particolare di definire programmi altamente specializzati di comportamento sociale, al fine di sviluppare nei giovani gli atteggiamenti che consentano loro di evitare le droghe e la tossicodipendenza; sostenere progetti integrati, programmi ed altre iniziative di prevenzione alla tossicodipendenza nei luoghi frequentati dai bambini e dai giovani, in stretto dialogo con essi e assicurando, ogni qualvolta possibile, la partecipazione dei genitori e degli interessati; promuovere il ricorso alle competenze di persone che possano entrare in contatto con i gruppi di utenti potenziali. 11. Incoraggiare gli scambi di esperienze sulle iniziative volte a migliorare il coordinamento fra tutti gli operatori del settore delleducazione. 12. Sostenere le iniziative e consigliare gli insegnanti, la famiglia e i responsabili dei giovani per quanto riguarda lindividuazione precoce delluso di droga e i mezzi per rimediarvi. 13. Favorire, eventualmente, in cooperazione con lOEDT e il Consiglio dEuropa, lampliamento della rete europea delle "città campione" per incoraggiare la cooperazione tecnica sui modi e sugli strumenti posti in atto da tali città per ridurre la domanda di droga. 14. Sostenere gli scambi di esperienza, in particolare su base regionale transfrontaliera, riguardanti le iniziative locali di prevenzione adottate sul campo e per strada, che risultino utili a quei gruppi a rischio che non sempre e possibile raggiungere con le strategie classiche di assistenza e prevenzione; sostenere gli scambi di esperienze su modelli e le prassi di prevenzione con la partecipazione di città di vari Stati membri particolarmente interessate dal problema della droga. b) Formazione 15. Promuovere le iniziative volte a migliorare laspetto prevenzione delle tossicodipendenze nei programmi di formazione professionale degli insegnanti e dei responsabili dei giovani, e favorire gli scambi di studenti orientati verso le professioni sociali e sanitarie, compresi gli scambi nel quadro di altri programmi comunitari. 16. Sostenere lo sviluppo di programmi di formazione complementare di materiali e moduli didattici per coloro che possono entrare in contatto con i tossicodipendenti e i gruppi a rischio, compresi in particolare gli operatori dei settori sociali e sanitario, gli agenti di polizia e il personale giudiziario; promuovere la cooperazione multidisciplinare e quella tra i settori pubblico e privato, comprese le ONG, ai fini di prevenzione della tossicodipendenza. 1 G.U. n. 257 del 14.9.1994, pag. 4 e G.U.
n. C 34 del 7.2.1996, pag. 4. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Consoli Giuseppe Presidente 1. Dott. Olivieri Renato Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D.S.G., n. Trapani 24.6.1960 avverso la sentenza Corte dAppello Palermo 3.4.1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta Consigliere Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. M. Iannelli che ha concluso per lannullamento senza rinvio nei confronti del D.S. e, per leffetto estensivo, nei confronti di S.D.A.M., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. OSSERVA Il 27.XI.86, alle ore 14,30 nel corso di unoperazione di controllo, i carabinieri di Trapani fermarono una autovettura i cui occupanti apparivano tutti "fatti", vale a dire sotto leffetto di sostanza stupefacente, e che, identificarono i D.S.G., S.D.A.M., G.C. e G.G. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli stessi fu possibile ricostruire laccaduto. I quattro giovani, tutti tossicodipendenti, quella mattina in compagnia di una quinta persona serano recati al quartiere "Zeus" di quella città e, presa la decisione di drogarsi, avevano messo insieme la somma di lire 115.000 circa ed acquistato quattro bustine di eroina. Allacquisto provvidero materialmente il D.S. e la S., mentre gli altri due si incaricarono di acquistare la siringa e lacqua distillata: tutte quattro si iniettarono la droga per mezzo di una sola siringa, contenente leroina miscelata con acqua distillata. Il D.S. e la S., chiamati a giudizio per rispondere al reato di cui agli artt. 110 81 cov.C.P. 72, com. I° n. 4, L. 685/75, per aver ceduto due bustine di eroina agli altri componenti lo stesso gruppo di persone, con sentenza del Tribunale di Palermo 22.10.90 furono ritenuti colpevoli dellipotesi di lieve entità del fatto addebitato e, con le attenuanti generiche, condannati ciascuno alla pena di mesi nove di reclusione e L. 4 milioni di multa. La Corte di Appello di Palermo, sullappello dei due imputati, con la menzionata sentenza concedeva alla Sansone anche il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto limpugnata sentenza. I giudici di merito erano, quindi, concordi nel ritenere la sussistenza del reato di cessione illegale di stupefacente nellipotesi di acquisto per uso di gruppo, asserendo che in tale ipotesi il passaggio della sostanza stupefacente fra i partecipanti escludeva che la droga fosse detenuta per uso personale e, per ciò stesso, rendeva inapplicabile lesimente prevista dallart. 80 l.865/75. Ricorre per cassazione il D.S.G., per violazione di legge, illogicità manifesta e travisamento del fatto sul riflesso che la corte di merito non si era fatto carico di riesaminare la questione di fatto alla luce delle modificazioni legislative intervenute a seguito del risultato referendario del 1993 e non aveva tenuto conto delle specifiche modalità del fatto in sé. Il ricorso è fondato. La fattispecie concreta appare più correttamente sussumibile sotto la fattispecie astratta prevista dallart. 75 T.U. 309/90, come modificata a seguito dellentrata in vigore del D.P.R. n. 171/93. Lacquisto e il passaggio della droga fra i componenti del gruppo risultano, infatti, essere due momenti di un unico progetto ideato e realizzato dallo stesso gruppo di persone, mediante la raccolta del denaro necessario per lacquisto e della droga e delle siringhe e della miscela e mediante la suddivisione ed esecuzione dei compiti come in precedenza concordati, di modo che sul piano della realtà fenomenica si ha un unico risultato, attribuibile a tutti i partecipanti del gruppo con eguale efficacia causale, sia perché la droga fu acquistata con il denaro messo insieme, a mo di colletta, dai vari partecipanti e non si sa in quale misura ciascuno vi abbia contribuito, sia perché allinterno del gruppo, una volta che leroina era stata miscelata e aspirata nellunica siringa adoperata collettivamente per la bisogna, vi fu un ulteriore passaggio della droga in favore dei due soggetti che provvidero allacquisto materiale della medesima. Daltro canto, nemmeno può dirsi che la fattispecie concreta in esame sia inquadrabile in alcuna delle ipotesi previste dalla norma incriminatrice di cui allart. 73, comma primo, T. U. 309/90, se si consideri che lazione dellagente, nelle sue varie articolazioni ivi previste, appare sempre finalizzata a procurare la droga ad altri e si tenga conto che il comportamento incriminato è sempre quello che fa riscontro ad un trasferimento di valore delluno allaltro soggetto, mentre invece tali specialità sono estranee allacquisto per uso di gruppo, dove lacquisto della droga avviene per il consumo diretto del gruppo, anche se lo stesso si avvalga per la relative operazione della materiale attività di uno dei suoi componenti, essendo evidente che, in tale ipotesi, costui agisce come "longa manus" del gruppo, e non si verifica alcun trasferimento di valore dalluno allaltro dei suoi componenti, perché la droga è stata acquistata con il denaro raccolto fra i suoi partecipanti. Limpugnata sentenza va, quindi, annullata nei confronti dellodierno ricorrente, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e per leffetto estensivo, altresì nei confronti dellaltra imputata S.D.A.M. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.S.G., nonché, per leffetto estensivo, nei confronti di S.D.A.M., senza rinvio, perché i1 fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma addi 19.12.96. Il Presidente: DOTT. GIUSEPPE
CONSOLI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14
gennaio 1997 Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, mediante atto di indirizzo e coordinamento, emanato dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio superiore di sanità, nonchè la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi; Visto lart. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 dicembre 1996; Vista lintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta: È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento. Art. 1. 1. Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie, sono approvati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, riportati nellallegato, che fa parte integrante del presente decreto. Art. 2. 1. Le strutture di cui al successivo art. 4 sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui allart. 1. Restano ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali. 2. Le regioni disciplinano le modalità per laccertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. 3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale e ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie. 4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dellart. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli standards di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per laccreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per lautorizzazione di cui allart. l. 5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti ad assicurare: a) che laccreditamento della singola struttura sia funzionale alle scelte di programmazione regionale, nellambito delle linee di programmazione nazionale; b) che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private sia finalizzato alla qualità delle prestazioni sanitarie e si svolga secondo il criterio delleguaglianza di diritti e doveri delle diverse strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte dellassistito; c) che sia rispettato il livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili, nonchè alla classe di appartenenza della struttura; d) che le strutture richiedenti presentino risultanza positiva rispetto al controllo di qualità anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10, comma 3, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Le regioni disciplinano le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture autorizzate, la concessione e leventuale revoca dello stesso, nonchè la verifica triennale circa la permanenza dei requisiti ulteriori richiesti per laccreditamento medesimo. 7. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui allart. 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nellambito del livello di spesa annualmente definito. 8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che presupposto per laccreditamento, costituiscono altresì il fondamento dei piani annuali preventivi, così come previsti e definiti dalla normativa vigente. Art.3. 1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, nellambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni. 2. I requisiti minimi di cui al presente decreto trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento del numero dei posti letto o lattivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione si intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio duso, con o senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a ospitare nuove funzioni sanitarie. 3. Con lo stesso provvedimento le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalità per ladeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private già autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, da prevedersi nellarco massimo di cinque anni. 4. Le regioni disciplinano laccesso allaccreditamento delle strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti ulteriori di cui ai commi 4 e 5 dellart. 2, ancorchè in precedenza non convenzionate. Art.4. 1. Le regioni classificano le strutture in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza in: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno. 2. Le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno possono essere distinte: a) in relazione alla destinazione funzionale: secondo le attività per lacuzie e la post-acuzie; b) in relazione alla tipologia dellistituto: aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione, aziende ospedaliere regionali, presidi ospedalieri della USL, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ospedali militari. 3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale possono essere distinte a seconda dellentità e della tipologia delle prestazioni erogabili e delle dotazioni strumentale, tecnologica ed organizzativa possedute. 4. Le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, in riferimento allattività a ciclo continuativo e/o diurno, possono essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale. Art. 5. 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nellambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Registrato alla Corte dei conti il 7
febbraio 1997
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:
In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e per la prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali. (Omissis)
PRESIDI PER IL TRATTAMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI: CENTRO AMBULATORIALE Per i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali si richiama la normativa sullistituzione dei Sert di cui alla legge 62/90 e D.M. 444 del 30/11/1990, nonché quella indicata nel D.M. 19 febbraio 1992. (Omissis)
STRUTTURE DI RIABILITAZIONE E STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALI PER I TOSSICODIPENDENTI I requisiti organizzativi tecnologici e strutturali di presidi riabilitativi e educativo-assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dallAtto dintesa Stato-Regioni del 9 febbraio 1993, in riferimento al modello assistenziale adottato dalla Regione per lerogazione delle prestazioni assistenziali previste dai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1° marzo 1994. LEGGE 28 marzo 1997, n. 86 Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.
LA CAMERA DEI DEPUTATI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, previste dallarticolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dallarticolo 1 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge: b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dallarticolo 2 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge; c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dellarticolo 127, comma 6 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dallarticolo 2 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dallarticolo 3 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge; d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a), previste dallarticolo 4 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge; e) delle disposizioni relative alla istruzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dallarticolo 1 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dallarticolo 5 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge; f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dellarticolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dallarticolo 5 comma 1 lettera c) dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288 e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge e dallarticolo 6 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge; g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui larticolo 5 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, di cui larticolo 8 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui larticolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487; di cui allarticolo dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge: h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui allarticolo 4 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539,; di cui allarticolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui allarticolo 6 dei decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui allarticolo 7 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge. 2. Le somme stanziate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentate sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo. 3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dellinterno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dallUnione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli compotamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati alluso delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione del personale dei settori di specifica competenza; g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo lintero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali. 4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati: a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui allarticolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per lassistenza socio - sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi: b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi. 5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sullimpiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonché sugli specifici risultati ottenuti. 6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento degli affari sociali entro il 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzate: a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata; b) alla riduzione dei danni correlati alluso di sostanze stupefacenti nonché allattivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alla unità di strada. 7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui allarticolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo luso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. 8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui allarticolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dellalbo e delle more della registrazione temporanea, che si coordinano con la regione o con lazienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni finalizzati: a) alla prevenzione della tossicodipendenza e dellalcoldipendenza correlata nonché al recupero e al rinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dellente locale competente; b) al sostegno delle attività di recupero e di rinserimento sociale già avviate e dettagliamente documentate; c) allattivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7. 9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il 30 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui allarticolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte allalbo regionale di cui allarticolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dellalbo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dellarticolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con lagenzia per limpiego o con il SERT territorialmente competenti. 10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti allesame della commissione istruttoria di cui allarticolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per lesame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dellinterno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano e dellassociazione nazionale dei comuni italiani(ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa. 11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dellente locale o al direttore generale dellazienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato. 12. Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all80 per cento dellimporto del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14. 13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui allarticolo 61 -bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finalizzati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente allesercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative allesercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi allesercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 14. I controlli sui rendiconti e sullutilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui allarticolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nellambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, alluopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 2. 1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nellesercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui larticolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nellesercizio medesimo, possono esserlo nellesercizio successivo. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2756): Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Prodi) e dal Ministro per la solidarietà sociale
(Turco) il 26 novembre 1996. Camera dei deputati (atto n. 2756-bis - stralcio degli articoli 1, 3, comma 1, e 4 del disegno di legge n. 2756): Assegnato alla XII commissione (Affari
sociali), in sede legislativa, il 6 marzo 1997, con pareri delle
commissioni I, V e XI. Senato della Repubblica (atto n. 2211): Assegnato all11a commissione (Sanità),
in sede deliberante, l11 marzo 1997, con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota allart. 1, comma 1, lettera a): - Si riporta il testo dellart. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali: "Art. 2. - 1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dellinterno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di prevenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati,previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri dellinterno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati; b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dallespansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, quali i centri di prima accoglienza e le "unità da strada" finalizzati, nellemergenza, alla riduzione del danno. In questo ultimo caso i progetti dovranno prevedere adeguate modalità di informazione e la fornitura di presidi sanitari; c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, che operiono senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui allart. 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dellalbo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con lunità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti; d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per lassistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. Le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo. 4. Allesame istruttorio dei progetti, inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), b), c) e d), provvede la commissioine di cui allart. 127, comma 6, del testo unico. Per lesame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dellinterno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del testo, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dallANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 5. Lapprovazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà socilae, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, di cui allarticolo 1 del testo unico. 6. Al finanziamento dei progetti presentati al decorrere dallanno 1993, dai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dellente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 7. Il funzionamento delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dellimporto del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dellesecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 8. Il funzionamento delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale e gestire le somme accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre lanno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente allesercizio finanziario per lanno 1993, residui 1992. 9. I controlli sui rendiconti e sullutilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle regionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui allart. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 10. Allart. 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.". 11. Ferme restando le disposizioni di cui allart. 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sullimpiego dei fondi ad esse trasferiti pe la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli specifici riultati conseguiti. 12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative allerogazione dei contributi indicati nel presente articolo. 13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo". - Si riporta il testo dellart. 1 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali: "Art. 1. - 1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" di cui allart. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dellinterno, come indicato alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dellinterno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la non coperta dai finanziamenti ordinari; d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie corredate nonché sui quadri clinici e sui danni associati alluso delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo lintero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialistici. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati alluso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché quelli di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui allart. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo luso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa. I progetti di prevenzione, recupero e riduzione del danno devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui allart. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dellalbo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con lunità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dellente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti e le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui allart. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte allalbo regionale di cui allart. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dellalbo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dellart. 13 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con lagenzia per limpiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui allart. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per lassistenza socioi-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per lelaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi". Nota allart. 1, comma 1, lettera b): - Per il testo dellart. 2 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94, n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 v. nelle note allart. 1, comma 1, lettera a), del presente articolo. Note allart. 1, comma 1, lettera c): - Si riporta il testo dellart. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990): "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 6. Per lesame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Per il testo dellart. 2, dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, n. 274/94, n. 446/94, n. 539/94 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali v. nella nota al comma 1, lettera b), del presente articolo. - Lart. 3 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95, n. 288/95, n. 383/95, n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96, n. 476/96 recita testualmente: "Art. 3. - I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per lesame della congruenza, della fattibilità e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui allart. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dallesercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. Allesame istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui allart. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per lesame dei progetti inoltrati ai sensi dellart. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dellinterno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dallANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dellart. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dellart. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su unanalisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per limpiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1". Nota allart. 1, comma 1, lettera d): - Lart. 4 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 288/1995, n. 383/1995, n. 487/1995, 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 prevedeva che: "Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dallOsservatorio permanente presso il Ministero dellinterno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui allart. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". I finanziamenti per i progetti di cui allarticolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato, laddove siano stati presentati progetti giudicati finanziabili che consentano il raggiungimento della percentuale indicata. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui allart. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la solidarietà sociale esercita i poteri di cui allart. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui allart. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui allart. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dellerogazione del contributo. 2. Nel corso dellanno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per lattribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dellefficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dallesercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per lanno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e lefficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lelaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa". Note allart. 1, comma 1, lettera e): - Lart. 1, dei decreti-legge n. 226/1993, n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994 non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, reca testualmente: "Art. 1. - 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dellattuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dellinterno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo, sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo operativo riferisce periodicamente sullattività svolta al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellart. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti allamministrazione dello Stato. 3. Il nucleo operativo, nellespletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dellart. 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la verifica e il monitoraggio dellattuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nellambito della prevenzione e del recupero. 4. Lonere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui allart. 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio". - Lart. 5 dei decreti-legge n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995, n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, n. 267/1996, n. 375/1996, n. 476/1996 recita testualmente: "Art. 5. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto allautodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui allarticolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dellamministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento lamministrazione o lente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto, del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellart. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nellanno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui allart. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dallanno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". Note allart. 1, comma 1, lettera f): - Il comma 13, dellart. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato: "13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui allarticolo 127, comma 11". - Lart. 5, comma 1, lettera c), dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, dispone: "Art. 5. - lettera c) al comma 13 è aggiunto, infine, il seguente periodo: una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per listituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato Drogatel, organizzato dintesa con il Ministero della sanità;". - Lart. 6, lettera c), dei decreti-legge n. 487/1995, n. 20/1996, n. 130/1996, 267/1996, n. 375/1996 e n. 476/1996 concerne i servizi telefonici di informazione. - Gli articoli dei decreti-legge citati allart. 1, comma 1, lettera g), della presente legge sono di identica formulazione ad eccezione del comma 4 che nel corso delle varie reiterazioni che sono di seguito riportate: Note allart. 1, comma 1, lettera g): - Si riporta il testo dellart. 5 dei decreti-legge n. 226/1993; n. 347/1993, n. 437/1993, n. 9/1994, n. 165/1994, n. 274/1994, n. 446/1994, n. 539/1994, così formulato: "Art. 5. - 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse allespletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dellunità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dellidoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto dimpiego o mediante contratti di prestazione dopera professionale per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato, dai competenti organi dellunità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti, per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto dimpiego o mediante contratti di prestazione dopera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti lattività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4 la disposizione prevista dallart. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". - Al testo dellart. 8 dei decreti-legge non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali n. 633/1994, n. 19/1995, n. 82/1995, n. 181/1995 il comma 4 è stato così riformulato: "4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti lattività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormerite aumentato di un terzo". - Al testo dellart. 7 dei decreti-legge n. 288/1995, n. 383/1995 decaduti per decorrenza dei termini costituzionali, il comma 4 è stato cosi riformulato: "4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti lattività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento". - Lart. 8 del decreto-legge n. 487/1995 pur corrispondendo con identica formulazione allart. 7 dei decreti-legge n. 288/1995 e n. 383/1995 prevede inoltre al comma 4 e 5 che: "4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restado il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti lattività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti nellorganico dei SERT, istituiti dallarticolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali". - Lart. 1 dei decreti-legge n. 21/96, n. 131/96 e n. 268/96 è identico allart. 8 del decreto-legge n. 487/95 di cui alla presente nota. Nota allart. 1, comma 1, lettera h): - Si riporta il testo concernente le disposizioni in materia di uso degli immobili di cui allart. 4 dei decreti-legge n. 226/93, n. 347/93, n. 437/93, n. 9/94, n. 165/94, 274/94, n. 446/94, n. 539/94; di cui allart. 7 dei decreti-legge n. 633/94, n. 19/95, n. 82/95, n. 181/95; di cui allart. 6 dei decreti-legge n. 288/95 e n. 383/95; di cui allart. 7 dei decreti-legge n. 487/95, n. 20/96, n. 130/96, n. 267/96, n. 375/96 e n. 476/96, non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali: "1. Allart. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: "Agli enti locali" fino a: "possono essere dati in uso" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti allart. 116, nonché alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui allart. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, possono essere dati in uso". 2. Allart. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sullistanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta allordine del giorno del Consiglio dei Ministri" Nota allart. 1, comma 4, lettera a): - Si riporta il testo dellart. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: "Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nellesercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui allart. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. Liscrizione allalbo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nellart. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti. 3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4. 4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di ciascuno degli enti di cui allart. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi. 5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative in Italia o allestero, devono iscriverle separatamente ciascuna sullalbo territoriale competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate allestero è territorialmente competente lalbo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, lalbo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione. 6. Liscrizione allalbo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui allart. 117, per: a) limpiego degli enti per le finalità di cui allart. 94; b) lutilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dellart. 284 del codice di procedura penale, nonché dellart. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dallart. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) laccesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132; d) listituzione di corsi statali sperimentali di cui allart. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 8. Per le finalità indicate nel comma 1 dellart. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1à£è, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui allart. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. 9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui allart? 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi alliscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione". Nota allart. 1, comma 7: Il testo dellart. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/90, (G. U. 31 ottobre 1990, n. 255, s.o.) è il seguente: "Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui allarticolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) loppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili: le sostanze ottenute per la trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivanti feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi; 7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera; b) nella tabella II devono essere indicate: 1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1); (Omissis); (Omissis); (Omissis); (Omissis); 3. (Omissis)". Nota allart. 1, comma 8: Lart. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (G. U. 3 dicembre 1991, n. 283) sulla disciplina delle cooperative sociali, prevede che: "b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate". Si riporta il testo dellart. 9 della legge n. 381/1991: "Art. 9. (Normativa regionale). 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono lalbo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con lattività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione. 2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nellambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e lapplicazione delle norme contrattuali vigenti. 3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime". Il testo dellart. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, pubblicato nella G.U. 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato con modificazioni con legge 2 aprile 1951, n. 302, è il seguente: "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). Nel registro prefettizio delle cooperative di cui allart. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, numero 422 e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonché dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 27 del presente decreto]. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè
Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce lattività da esse svolta". Nota allart. 1, comma 10: Per il testo dellart. 127, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990 v. nelle note al comma 1, lettera c), del presente articolo. Note allart. 1, comma 13: Lart. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 introdotto dallart. 3 del D.P.R. n. 627/1972, è il seguente: "Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inesistenti alla chiusura dellesercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta allesercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dellart. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dellesercizio". Lart. 132 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente: "Art. 132 (Destinazione e criteri di ripartizione dei contributi di cui allart. 131). 1. I contributi di cui allart. 131 sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui allart. 131 che si coordinino con le strutture delle unità sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto allautodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contratti allo spirito e alle norme dellordinamento. 2. I contributi di cui allart. 131 vengono erogati previa presentazione e dimostrazione delleffettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dellente locale competente per territorio. 3. I soggetti di cui al comma 1 cono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, allente erogatore. 4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti allosservatorio permanente presso il Ministero dellinterno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministero per gli affari sociali e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dellinterno, della sanitaà, di grazia e giustizia del lavoro e della previdenza sociale e dellUfficio del Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dallANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dellinterno riguardante la concessione di contributi riferiti alle domande presentate. 5. Detti contributi per le attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti sono finanziati con apposito stanziamento di lire 50 miliardi per gli anni 1990, 1991 e 1992, nonché, ancora oer lanno 1990, di quello di lire 19.200 milioni". Lart. 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255) reca testualmente: "Art. 134 (Progetti per loccupazione di tossicodipendenti). 1. I contributi di cui allart. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per loccupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per linserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per limpiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui allart. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personalle e possono realizzare loccupazione anche in forma cooperativistica. 3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizza la realizzazione del progetto e lanticipazione dei fondi necessari". Note allart. 1, comma 14: Lart. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30); così sostituito dallart. 32, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304): "Art. 65 (Controllo del costo del lavoro). 1. Il Ministero del tesoro, dintesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali. 2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per lanno successivo a quello cui il conto si riferisce, lapplicazione delle misure di cui allart. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (123), e successive modificazioni ed integrazioni 3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui allart. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, dintesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso danno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale della Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui allart. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (123/a), che i compiti di cui allart. 27, comma quarto della legge 29 marzo 1983, n. 93 (124). 6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare lispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. Lispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dellinterno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. Lispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, lottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dellazione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e losservazione delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro". Gli articoli 5£ e 59 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22) sono i seguenti: "Art. 58 (Presupposti e procedimento). Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dellamministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dellamministrazione stessa. Limpiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti limpiegato e il Consiglio damministrazione. Al collocamento fuori ruolo dellimpiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dellart. 56. I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento". "Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). Allimpiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dellart. 57. Limpiegato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo lordine della graduatoria dei promossi e dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di mromozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica". Nota allart. 2 Lart. 127, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente: "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dellinterno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dallespansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obbiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per lassistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga di cui allart. 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra laltro: a) dellurgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea. 6. Per lesame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sullandamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, lamministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando lentità del finanziamento accordato. 10. Lonere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dallanno 1990. 11. Lonere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per lanno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 12. Lorganizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni, per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui allart. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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