BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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DECRETO 5 aprile 1997 Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope e modificazione degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di discipline degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), punto 2, e 13, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di discipline degli stupefacenti sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti lindicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope; Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996 contenente lelenco delle specialita medicinali registrate soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Sentiti lIstituto superiore di sanita ed il Consiglio supenore di samta; Decreta: Art. 1. Al decreto ministeriale 27 luglio 1992 e aggiunta la seguente sostanza: TABELLA I Art. 2. Gli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sono cosi integrati: TABELLA I sono aggiunte le seguenti specialita medicinali: Morfina solfato ... SEVREDOL discoidi; TABELLA I è aggiunta la seguente specialita medicinale: Diidrocodeina tartrato ... DIIDRODIN compresse a rilascio controllato. Art. 3. I1 presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 1997 Il Ministro della sanità: BINDI PROVVEDIMENTO 18 giugno 1997 Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.
MINISTERO DELLA SANITÀ LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dellart. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento allart. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con il quale si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il proprio provvedimento 24 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996, con il quale è stata prorogata al 30 giugno 1997 la possibilità di dispensazione delle specialità medicinali elencate nella nota 37 da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico in regime di Servizio sanitario nazionale; Ritenuto di dover prorogare al 30 giugno 1998 la possibilità di dispensazione in farmacia delle specialità medicinali elencate nella note 37; Vista la deliberazione assunta dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 9 giugno 1997; Dispone: Art. 1. Fino al 30 giugno 1998, le specialità medicinali elencate nella nota 37 dellallegato al provvedimento 18 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1994, n. 94, nonché tutte le altre specialità successivamente classificate nella fascia A con nota 37, possono essere dispensate in regime di Servizio sanitario nazionale, dalle farmacie aperte al pubblico nonché dalle strutture pubbliche. Art. 2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1997 Il Ministro della sanità DECRETO
20 giugno 1997 Approvazione dei finanziamenti dei progetti per la lotta alle tossicodipendenze, per gli anni 1994-1995.
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito l’incarico per la solidarietà sociale al Ministro senza portafoglio on. Livia Turco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, reiterato con decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, reiterato con decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni con legge 14 luglio 1993, n. 222; Visto il decreto-legge 14 luglio 1993, n. 266, reiterato da ultimo con il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476; Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86, di "Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT"; Viste le priorità in tema di prevenzione e di recupero delle tossicodipendenze ed i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di cui al decreto-legge 5 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1995, registro n. 1, foglio n. 237; Visto il decreto in data 7 settembre 1995, n. 528, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1995, S.G. n. 293 con il quale il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale ha adottato il regolamento recante criteri e modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli anni 1994 e 1995; Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1996, registro n. 1, foglio n. 252, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei fondi di cui al regolamento sopracitato per un importo a favore degli enti locali e delle aziende sanitarie locali di L. 84.744.000.000 per l’anno 1994, partita n. 348476 del conto impegni 1333/7 e un importo di L. 86.653.600.000 per l’anno 1995, partita 348528 del conto impegni 15/11; Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1997, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stata ripartita l’ulteriore somma di L. 1.053.248.629 per l’esercizio 1994 di cui L. 617.905.370 di spettanza degli enti locali e delle aziende sanitarie locali; Visto il verbale in data 22 aprile 1997 redatto dalla commissione di esperti per l’esame istruttorio dei progetti ai sensi dell’art. 127, comma 6, del testo unico n. 309/1990, (allegato n. 1) che è parte integrante del presente decreto; Considerato che la commissione di esperti per l’esame istruttorio dei progetti di cui sopra, ha espresso parere favorevole per un finanziamento di L. 96.621.097.110 per l’anno 1994, che eccede la disponibilità prevista in L. 85.361.905.370, di L. 11.259.191.740; Visto il decreto ministeriale in data 14 giugno 1997 di impegno di L. 750.000.000, in corso di registrazione; Sentito il parere del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’art. 1 del testo unico più volte citato, nell’adunanza del 13 giugno 1997 che ha espresso parere favorevole sui criteri di abbattimento delle somme eccedenti e di redistribuzione di quelle economizzate; Visto l’elenco dei finanziamenti redatto in conformità ai criteri di abbattimento sopracitati che è parte integrante del presente decreto (allegato n. 2); Decreta: Sono approvati i progetti presentati dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali di cui agli allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, per l’importo di L. 750.000.000 per il 1993 (lettera F), per l’importo complessivo di L. 85.361.905.370 per il 1994 e di L. 86.653.557.300 per il 1995, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso la P.C.M., per la registrazione. Roma, 20 giugno 1997 Il Ministro: TURCO (Omissis) DECRETO 20 settembre 1997 Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT)
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto, in particolare, lart. 2, comma 1, lettera c), di detto testo unico che prevede che il Ministro della sanità determini, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni e province autonome e da parte delle aziende unità sanitarie locali, dei dati concernenti le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; Visto il decreto del Ministro della sanità 3 ottobre 1991 con il quale sono state definite le modalità di rilevazione delle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT); Considerata lopportunità di modificare i modelli di rilevazione di cui al precedente decreto eliminando le informazioni rivelatesi poco utili o non attendibili, modificando le modalità richieste per alcuni tipi di informazioni e introducendo ulteriori informazioni importanti al fine di una migliore valutazione dellattività dei servizi o di una più adeguata conoscenza del fenomeno tossicodipendenza; Tenuto conto della documentazione elaborata nellambito di un gruppo di lavoro tecnico di funzionari ministeriali e regionali alluopo costituito presso il competente ufficio del Ministero della sanità; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 luglio 1997 le aziende unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i nuovi modelli di rilevazione sotto specificati, che costituiscono parte integrante del presente decreto: SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici
per le tossicodipendenze; Art. 2. 1. I modelli di cui allart. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi. Art. 3. 1. I modelli SER.01, SER.02, ANN.01, ANN.02, ANN.03, ANN.04, ANN.05 e ANN.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai responsabili dei SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione. 2. Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai responsabili dei SERT alle regioni e provincie autonome e al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce. Art. 4. 1. Ai fini della relativa comunicazione allosservatorio di cui allart. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche dei dati trasmessi dai SERT, curandone linoltro al Ministero stesso entro trenta giorni successivi alle scadenze di cui allart. 3. 2. Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura linvio alle regioni e province autonome e ai SERT. Art. 5. 1. A decorrere dallentrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 3 ottobre 1991. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1997 Il Ministro: BINDI
SER.01 - Dati anagrafici dei
servizi pubblici per le tossicodipendenze; Scopo di questo modello è valutare il potenziale flusso giornaliero al Servizio. A tal fine si utilizza un metodo di studio detto di prevalenza "puntuale" o "istantanea", che fotografa la popolazione tossicodipendente del Servizio ad una data prefissata. Devono, quindi, essere rilevate le informazioni relative agli utenti che risultano in carico al Servizio nel giorno indicato e non agli utenti afferenti in quel giorno. Tale rilevazione vuole visualizzare la situazione in due giorni fissati scelti in periodi dellanno diversi (15 giugno e 15 dicembre). Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati 15 GIUGNO, I5 DICEMBRE: barrare la casella corrispondente al giorno della rilevazione Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità. Quadro C UTENTI IN CARICO: indicare il numero di soggetti che risultano in trattamento alla data indicata in quanto tossicodipendenti e che abbiano ricevuto almeno una prestazione negli ultimi 30 giorni. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. SOSTANZA STUPEFACENTE DABUSO PRIMARIA: si intende la sostanza dabuso che ha determinato la richiesta di trattamento lultima volta che il soggetto è stato preso in carico presso il Servizio. TRATTAMENTO: indicare il numero di soggetti in carico che risultano in trattamento alla data indicata ad opera del servizio, distinti per tipologia di trattamento e secondo la sede in cui tale trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa o carcere). Uno stesso soggetto può essere contato più di una volta qualora risulti sottoposto, alla data indicata, a trattamenti di diversa tipologia. Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di I accoglienza. ? Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali: - Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia; - Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare; - Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio- assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale. Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che effettua almeno uno degli interventi successivamente specificati. Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che ricevono ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto riceve più interventi di tipo diverso va contato ogni volta. N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive. ? Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE: indicare il numero di soggetti in carico che, alla data indicala, risultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di I accoglienza) SOGGETTI APPOGGIATI: indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove
SER.02 - Caratteristiche del
personale assegnato al servizio; Con il modello si intende costituire e mantenere aggiornata lanagrafe dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati (non quello corrente) Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità Quadro C NUMERO DI STRUTTURE CARCERARIE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA: indicare il numero di istituti di pena presenti nel territorio e con i quali il Servizio sia convenzionato per lassistenza dei tossicodipendenti detenuti POPOLAZIONE CARCERARIA MEDIA: indicare il numero complessivo di detenuti mediamente presenti in tali strutture Quadro C NUMERO DI COMUNITA TERAPEUTICHE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA: indicare il numero di comunità terapeutiche presenti nel territorio e con le quali il Servizio sia convenzionato per lassistenza ai tossicodipendenti NUMERO MEDIO DI PRESENZE: indicare il numero complessivo di soggetti mediamente presenti in tali strutture
ANN.01 - Utenti distribuiti per
fasce di età; Con il modello si intende rilevare la situazione al 31 dicembre di ogni anno del personale al Servizio. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità Quadro C QUALIFICA: è offerta la possibilità di indicare fino a tre figure professionali, non predefinite N. ADDETTI ESCLUSIVAMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE: si intende il personale dipendente (cfr. D.M. n. 444/90) che svolge il proprio servizio solo in questo settore (a tempo pieno o a tempo parziale) N. ADDETTI PARZIALMENTE ALLE TOSSICODIPENDENZE: si intende ilpersonale dipendente che oltre ad esplicare servizio continuativo nel settore tossicodipendenza, svolge attività anche in altri settori (cfr. D.M. n. 444/90) N. ADDETTI A CONVENZIONE: si intende il personale con rapporto di lavoro a convenzione con il Servizio
ANN.02 - Utenti distribuiti per
sostanza stupefacente dabuso; Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, letà e il sesso dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendo i nuovi utenti da quelli già in carico o rientrati. Letà va valutata in anni compiuti alla data di riferimento del 31 dicembre di ogni anno. Un utente è "preso in carico" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. Va ritenuto in carico anche lutente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita lutente. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità Quadro C SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante lanno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza. NUOVI UTENTI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso. GIA IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero di soggetti già in carico dallanno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti Quadro D SOGGETTI "APPOGGIATI": indicare il numero di soggetti che sono temporaneamente trattati presso il Servizio, pur risultando in carico altrove
ANN.03 - Trattamenti; Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti in carico presso il Servizio, distinguendoli in base alla sostanza stupefacente dabuso e in base alluso primario o secondano che il soggetto ne ha fatto. Un utente è "preso in carico" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. Va ritenuto in carico anche lutente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita lutente. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità Quadro C SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante lanno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza. USO PRIMARIO: indicare, per ogni sostanza, il numero di soggetti per i quali labuso di tale sostanza ha determinato lintervento del Servizio USO SECONDARIO: indicare il numero di soggetti che usano tale sostanza come alternativa abituale alla sostanza per la quale sono stati classificati come "USO PRIMARIO" USO PER VIA ENDOVENOSA (solo primario): indicare il numero di soggetti che assumono la sostanza stupefacente di uso primario, anche saltuariamente, per via endovenosa
ANN.04 - Testo sierologico HIV; Scopo di questo modello è rilevare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il numero dei soggetti trattati e di trattamenti erogati dal Servizio, distinti per tipologia, e il numero di soggetti in carico presso il Servizio in trattamento presso strutture riabilitative. Un utente è "preso in carico" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. Va ritenuto in carico anche lutente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita lutente. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato. Per i codici fare riferimento allindirizzario del Ministero della Sanità. Quadro C NUMERO DI SOGGETTI: indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di soggetti in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza, che sono stati trattati. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio uno stesso soggetto può essere contato più di una volta solo qualora venga sottoposto, nel periodo di riferimento, a trattamenti di diversa tipologia mentre un soggetto che ripete più cicli dello stesso trattamento deve essere conteggiato una sola volta. NUMERO TRATTAMENTI: indicare, per ognuna delle tipologie e secondo la sede in cui il trattamento viene effettuato (servizio, struttura riabilitativa e carcere), il numero di trattamenti assegnati dal Servizio. La voce si riferisce ai programmi di trattamento e non alle singole attività o procedure previste dal programma terapeutico. Si precisa che la voce "strutture riabilitative" comprende le strutture residenziali, semiresidenziali e i centri di I accoglienza. ? Per trattamento "solo psico-sociale e/o riabilitativo" si intende un programma che prevede esclusivamente interventi di tipo psico-sociale o riabilitativo quali: - Sostegno psicologico: 1) colloqui di consultazione psicologica; 2) sostegno psicologico alla famiglia; - Psicoterapia: 1) psicoterapia individuale; 2) psicoterapia di gruppo; 3) psicoterapia familiare; - Interventi di servizio sociale: 1) prestazioni socio- assistenziali; 2) sostegno sociale-educativo; 3) inserimento lavorativo; 4) formazione professionale. Nella prima riga (solo psico-sociale e/o riabilitativo) deve essere indicato il numero totale di soggetti che ha effettuato, nel corso dellanno, almeno uno degli interventi successivamente specificati. Nelle 3 righe successive (sostegno psicologico; psicoterapia; interventi di servizio sociale) va indicato il numero di soggetti che hanno ricevuto, nel corso dellanno, ciascuna delle specifiche prestazioni previste; pertanto se un soggetto ha ricevuto più interventi di tipo diverso va contato ogni volta. N.B.: la prima riga non è il totale delle 3 righe successive. ? Per trattamento "farmacologico" si intende un programma che prevede interventi di tipo farmacologico, anche integrati con interventi riabilitativi SOGGETTI IN STRUTTURE RIABILITATIVE: indicare il numero di soggetti in carico che esultano in trattamento presso strutture riabilitative (residenziali, semiresidenziali, centri di I accoglienza), anche se inviati in anni precedenti a quello di riferimento
ANN.05 - Test epatite virale B; Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la prevalenza di anticorpi Anti-HIV nei soggetti in carico presso il Servizio. Un utente è "preso in carico" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. Va tenuto in carico anche lutente in comunità purchè qualcuno degli operatori del Servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita lutente. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche. SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allindirizzario del Ministero della Sanità. Quadro C SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante lanno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza. NUOVI UTENTI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso. GIA IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero di soggetti già in carico dallanno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti. In riferimento allesame HIV: - "POSITIVO": si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con lesecuzione anche del test di conferma. - "NEGATIVO": si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante lultimo anno. - "NON ESEGUITO": vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dellultimo anno. - "NON NOTO": vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sullinfezione da HIV non è disponibile.
ANN.06 - Test epatite virale C; Scopo di questo modello è monitorare, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota dei soggetti in carico presso il Servizio che risultano affetti dallinfezione del virus dellepatite B (attuale o pregressa). Un utente è "preso in carico" quando il Servizio opera un trattamento nei suoi confronti relativamente allo stato di tossicodipendenza. Per "trattamento" si intende qualunque procedura terapeutica e riabilitativa, farmacologica o di altro tipo che il Servizio fornisce ad un tossicodipendente, anche esternamente (per es. a casa, in carcere, in comunità, in ospedale). Non devono essere rilevati i soggetti tossicodipendenti che, pur avendo avuto un contatto con il Servizio, non possono essere considerati come presi in carico in quanto non sono sottoposti a trattamento. Va ritenuto in carico anche lutente in comunità purchè qualcuno degli operatori del servizio continui a seguirlo, sia mantenendo semplicemente il contatto con la famiglia, sia anche ricercando attivamente notizie dalla struttura che in quel momento ospita lutente. Non devono essere considerati i soggetti con dipendenza primaria da alcool. Quadro A ANNO DI RIFERIMENTO: indicare lanno a cui fanno riferimento i dati Quadro B REGIONE: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 AZIENDA USL: indicare il codice di cui al D.M. 17/9/1986 e successive modifiche SERVIZIO: indicare il codice meccanografico assegnato Per i codici fare riferimento allIndirizzario del Ministero della Sanità. Quadro C SOGGETTI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO: indicare il numero di soggetti che sono in carico presso il Servizio, sia residenti che non residenti nel territorio di competenza. Al fine di evitare duplicazioni di conteggio nel caso di utenti non residenti conteggiare solo coloro che, durante lanno, non sono stati già presi in carico dal Servizio di residenza. NUOVI UTENTI: indicare il numero di soggetti che per la prima volta si rivolgono al Servizio e quindi vengono presi in carico dal Servizio stesso. GIA IN CARICO O RIENTRATI: indicare il numero di soggetti già in carico dallanno precedente a quello di riferimento o rientrati dopo aver sospeso il trattamento negli anni precedenti. In riferimento allesame dellepatite virate B: - "POSITIVO": si fa riferimento a tutti coloro per i quali è disponibile la documentazione della positività verificata con lesecuzione anche del test di conferma - "NEGATIVO": si intende un soggetto che ha effettuato un test risultato tale durante lultimo anno - "VACCINATO": si intende un soggetto che ha regolarmente completato il ciclo di somministrazioni vaccinali e che ha eseguito un successivo controllo sierologico che ha confermato la risposta al vaccino - "NON ESEGUITO": vanno compresi tutti coloro che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dellultimo anno - "NON NOTO": vanno compresi tutti coloro per i quali il dato sullinfezione da epatite virale B non è disponibile DECRETO 13 novembre 1997 Aggiornamento delle tabelle contenenti lelenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992 e modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), n. 2), 13, commi 1, 2 e 3, e 14, comma 1, lettera a), n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992; Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996, contenente lelenco delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Sentiti lIstituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti sostanze: TABELLA I: etryptamina; nome chimico: 3-(2-Aminobutil)
indolo; TABELLA IV: ossazolam; nome chimico: 10-Cloro-2,3,7,11 b-tetraidro-2-metil-11 b-fenossazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(5H)-one. Art. 2. Gli elenchi delle specialità medicinali di cui alle tabelle del decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 10 dicembre 1996, sono così integrati: TABELLA I:
Art. 3. Sono comunque soggette alla discipline del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le specialità medicinali, ancorché non indicate nel presente decreto, e le preparazioni galeniche formulate con i principi attivi indicati nellart. 1 rispondenti ai criteri fissati dal decreto ministeriale 27 luglio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 del 12 agosto 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Roma, 13 novembre 1997 Il Ministro della sanità: BINDI
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