BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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Decreto G 23 dicembre 1997, n. 545 Nuove autorizzazioni allimmissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.
È autorizzata limmissione in commereio del prodotto medicinale a denominazione generica METADONE CLORIDRATO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate: confezioni: 1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml; 1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml e 1 flacone sciroppo 0,1% 80 ml. Titolare A.I.C.: laboratorio farmacogeno Afom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448, codice fiscale 01039760010. Numeri A.I.C.: 1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml, 029927050/G (in
base 10) OWK9NB (in base 32); Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dellA.I.C., nel proprio stabilimento sito in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448. Composizione: flacone sciroppo 0,1% 40 ml, 40 ml di sciroppo contengono principio attivo: metadone cloridrato 0,040 g, eccipienti: zucchero semolato, acido citrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 40 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); flacone sciroppo 0,1% 60 ml, 60 ml di sciroppo contengono: puncipio attivo: metadone cloridrato 0,060 g, eccipienti: zuechero semolato, acido atrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 60 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); flacone sciroppo 0,1% 80 ml, 80 ml di sciroppo contengono: principio attivo: metadone cloridrato 0,080 g, eccipienti: zucchero semolato, acido citrico semolato, sodio benzoato, aroma limone, acqua depurata q.b. a 80 ml (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severe in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei oppiodi deboli. Nel trattamento di disassuefazione da narcotico stupefacenti. N.B. Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere eseguiti sotto controllo medico. Se il metadone viene somministrato per il trattamento delleroino-dipendenza per più di tre settimage il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta da astinenza alla terapia di mantenimento. Classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 1 flacone sciroppo 0,1% 40 ml, classe "A con applicazione della nota 37", prezzo L. 3.200, ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 gingno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425; 1 flacone sciroppo 0,1% 60 ml, classe "A con applicezione della nota 37", prezzo L. 4.500, ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425; 1 flacone sciroppo 0,1% 80 ml, classe "A con applicazione della nota 37", prezzo L. 5.800, ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425. Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale, secondo la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (art. 6 decreto legislativo n. 539/1992). La società titolare dellautorizzazione all3immissione in commercio dovrà riportare la specificazione "medicinale generico" al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione. Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Decreto
n.c.r. 12 gennaio 1998, n. 26 Nuove autorizzazioni allimmissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Decreto NCR n. 26/98 del 12 gennaio 1998 Specialità medicinale: ANTAXONE nella forma e confezione: 10 capsule 25 mg (nuova confezione si specialità medicinale già registrata). Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della chimica n. 9, codice fiscale 03804220154. Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale indicata in oggetto è effettuata dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9. Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/19993: 10 capsule 25 mg; A.I.C. n. 025855053 (in base 10) 0SP12F (in base 32); classe: "A con applicazione della nota 37", prezzo L. 34.300, ai sensi dellart. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425. Composizione: una capsula contiene: principio attivo: naltrexone cloridrato 25 mg, eccipienti: lattosio, magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), patent blue (E 131), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti). DECRETO 30 GENNAIO 1998 Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis) 23) PSICHIATRIA Servizi equipollenti: Clinica psichiatrica SERT Clinica delle malattie nervose e mentali
23) PSICHIATRIA Scuole equipollenti: Neurologia e psichiatria (Omissis) 4) FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA Servizi equipollenti: Farmacologia medica SERT Centro antiveleni 4) FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA Scuole equipollenti: Farmacologia clinica
(Omissis) 4) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE Servizi equipollenti: Programmazione ed organizzazione dei servizi
sanitari SERT Igiene ospedaliera 4) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE Scuole equipollenti: Igiene (*) a prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso è iniziato prima dellanno accademico 1991/92 (Omissis) AREA DI PSICOLOGIA 1) PSICOLOGIA Servizi equipollenti: Psicologia delle organizzazioni e delle
istituzioni SERT Clinica delle malattie nervose e mentali 2) PSICOTERAPIA Servizi equipollenti: Psicologia clinica e psicoterapia SERT Clinica delle malattie nervose e mentali AREA DI PSICOLOGIA 1) PSICOLOGIA Scuole equipollenti: Psicologia del ciclo di vita 2) PSICOTERAPIA Scuole equipollenti: Psicologia clinica DECRETO 31 GENNAIO 1998 Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
(Omissis) Area della medicina diagnostica e dei servizi 3) BIOCHIMICA CLINICA Discipline affini: Parassitologia medica 4) FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA Discipline affini: Tossicologia forense AREA DI PSICOLOGIA 1) PSICOLOGIA Discipline affini: Nessuna disciplina 2) PSICOTERAPIA Discipline affini: Neurologia e psichiatria LEGGE 27 maggio 1998, n. 165 Modifiche allarticolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Larticolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dellordine è consegnata allinteressato. 2. Se il condannato è già detenuto, lordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato allinteressato. 3. Lordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quantaltro valga a identificarla, limputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie allesecuzione. Lordine è notificato al difensore del condannato. 4. Lordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dallarticolo 277. 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende lesecuzione. Lordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con lavviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui allarticolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dellesecuzione della pena di cui allarticolo 90 dello stesso testo unico. Lavviso informa altresì che, ove non sia presentata listanza, lesecuzione della pena avrà corso immediato. 6. Listanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede lufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dellistanza. 7. La sospensione dellesecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dellesecuzione della pena di cui allarticolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Qualora listanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dellesecuzione. 9. La sospensione dellesecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui allarticolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. 10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende lesecuzione dellordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, alleventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dallarticolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza". Art. 2. 1. Il comma 3 dellarticolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Laffidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere allosservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2". 2. Il comma 4 dellarticolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "4. Se listanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio lesecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dellesecuzione, cui listanza deve essere rivolta, può sospendere lesecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per lammissione allaffidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dellesecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se listanza non è accolta, riprende lesecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia listanza successivamente proposta". Art. 3. 1. Larticolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 4. 1. Allarticolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dellarresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per lespiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per laffidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui allarticolo 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. Lesecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se listanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio lesecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre lapplicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui allarticolo 47, comma 4."; b) il comma 3 è abrogato; c) al comma 4, le parole: "dal secondo comma dellarticolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dallarticolo 284 del codice di procedura penale"; d) al comma 7, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis"; e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura". Art. 5. 1. Allarticolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dellosservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano laffidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per laffidamento in prova al servizio sociale"; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente allinizio dellesecuzione della pena. Si applica larticolo 47, comma 4, in quanto compatibile.". Art. 6. 1. La dotazione organica del personale dellAmministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dellAmministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo lapplicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico. Art. 7. 1. La dotazione organica del personale dellAmministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità. 2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi. Art. 8. 1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per lanno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dallanno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 464): Presentato dal deputato Simeone il 9 maggio
1996. Senato della Repubblica (atto n. 1406): Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in
sede referente, il 21 ottobre 1996, con parere della commissione
1. Camera dei deputati (atto n. 464/B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in
sede referente, il 23 ottobre 1997, con pareri delle commissioni
I, V e XI. Senato della Repubblica (atto n. 1406/B): Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in
sede deliberante, il 6 maggio 1998, con pareri delle commissioni
I e V.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota allart. 2: - Il testo vigente dellart. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sullesecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dellistituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. Laffidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere allosservazione in istituto quando il condannato, dopo la commisione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 4. Se listanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio lesecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dellesecuzione, cui listanza deve essere rivolta, può sospendere lesecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per lammissione allaffidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dellesecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se listanza non è accolta, riprende lesecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia listanza successivamente proposta. 5. Allatto dellaffidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. 6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. 7. Nel verbale deve anche stabilirsi che laffidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. 8. Nel corso dellaffidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. 9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. 10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 11. Laffidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. 12. Lesito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale". Nota allart. 3: - Lart. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, recava disposizioni sullaffidamento in prova in casi particolari. Nota allart. 4: - Il testo vigente dellart. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sullesecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalle legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dellarresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minare di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, studio, di lavoro e di famiglia. 1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per lespiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per laffidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui allart. 4-bis. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. Lesecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se listanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio lesecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre lapplicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui allart. 47, comma quarto. 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dallarticolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sullamministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e lassistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dellart. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dellultimo comma dello stesso articolo. 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura". Nota allart. 5: - Il testo vigente dellart. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sullordinamento penitenziario e sullesecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 50 (Ammissione alla semilibertà). - 1. Possono esssere espiate in regime di semilibertà la pena dellarresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo lespiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dellart. 4-bis, di almeno due terzi di essa. Linternato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi precisti dallart. 47, se mancano i presupposti per laffidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dellart. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dellespiazione di metà della pena. 3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 4. Lammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. 5. Il condannato allergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente allinizio dellesecuzione della pena. Si applica lart. 47, comma 4, in quanto applicabile". Nota allart. 6: - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 luglio 1996 reca: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dellamministrazione penitenziaria". DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23
luglio 1998 Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lart. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che demanda al Governo la predisposizione e ladozione del Piano sanitario nazionale, sentite le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Visto lart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto lart. 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto lart. 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conserva allo Stato ladozione, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, del Piano sanitario nazionale; Vista la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 15 maggio 1998; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Preso atto dellintesa intervenuta nellambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata con la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 9 1uglio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. È approvato il Piano sanitario nazionale 1998-2000 nel testo risultante dallatto di intesa tra Stato e Conferenza unificata, di cui allallegato. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi 23 luglio 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 13
novembre 1998
ALLEGATO (Omissis) FUMO Consolidate evidenze scientifiche dimostrano la relazione esistente tra abitudine al fumo di tabacco, esposizione a fumo passivo e stato di salute. È attribuibile al fumo il 90% delle morti per tumore polmonare, i due terzi delle morti per broncopneumopatia cronica e un quarto delle morti per malattie cardiovascolari. I rischi aumentano in modo proporzionale al crescere del numero di sigarette fumate ma appaiono parzialmente reversibili nel tempo: a 15 anni dallinterruzione dellabitudine al fumo i rischi di morte degli ex-fumatori si avvicinano a quelli dei non fumatori. Anche lesposizione passiva al fumo di sigaretta costituisce un importante fattore di rischio; è stato osservato un aumento della frequenza di tumori polmonari, dellinfarto del miocardio e delle malattie delle vie respiratorie nei soggetti esposti a fumo passivo. Il Psn 1998-2000 propone di perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale. La prevalenza di fumatori e la quantità quotidiana di sigarette fumate devono ridursi. In particolare, appare prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici. La prevalenza di fumatori di età superiore ai 14 anni non deve superare il 20% per gli uomini ed il 10% per le donne. Deve tendere a zero la frequenza delle donne che fumano durante la gravidanza. Deve ridursi la prevalenza dei fumatori fra gli adolescenti. NELLANNO 1996 SONO STATI RILEVATI DALLISTAT I SEGUENTI VALORI NELLE PERSONE DI 14 ANNI E PIU: prevalenza fumatori
percentuale ex fumatori
numero medio di sigarette fumate al giorno nei fumatori
A tal fine, vengono indicate le seguenti azioni specifiche, che comprendono provvedimenti nazionali e interventi regionali e locali;
ALCOL Labuso di alcol è causa diretta di malattia e uno dei principali determinanti di incidenti. Gli effetti acuti dellingestione di quantità eccessive di alcol possono condurre ad un aumento del rischio di mortalità o morbosità per incidenti stradali e domestici e possono minare la sicurezza di condizioni e ambienti di lavoro. Labuso cronico di alcol ha un ruolo eziologico diretto in alcune patologie specifiche (cirrosi alcolica, sindrome feto-alcolica, psicosi alcolica, ecc.) e favorente in numerose altre. Alla luce delle attuali evidenze scientifiche relative agli effetti di fattori biologici, genetici, ambientali e comportamentali e delle tendenze registrate nel corso degli ultimi anni in Italia (significativa riduzione dei consumi alcolici pro-capite) appare opportuno orientare prioritariamente lintervento di promozione della salute verso i forti consumatori a più alto rischio. Il Psn 1998-2000 propone la realizzazione dei seguenti obiettivi (in riferimento alla situazione rilevata nel 1995). La prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche che eccedono i 40 grammi/die di alcol, per i maschi, ed i 20 grammi/die di alcol, per le donne, dovrà ridursi del 20%. Inoltre, la prevalenza dei consumatori di bevande alcoliche fuori pasto dovrà tendenzialmente ridursi del 30%. NELLANNO 1995 SONO STATI RILEVATI DALLISTAT I SEGUENTI VALORI NELLE PERSONE DI 14 ANNI E PIU: bevono oltre 1/2 litro di vino al giorno
bevono oltre 1/2 litro di birra al giorno
bevono alcolici fuori pasto
A tal fine, sono indicate le seguenti azioni specifiche, di prevenzione primaria e di promozione della moderazione dei consumi, che comprendono provvedimenti nazionali e interventi regionali e locali:
Sono inoltre necessarie azioni mirate al miglioramento dellassistenza e riabilitazione dei soggetti alcol-dipendenti. (Omissis) MALATTIE INFETTIVE Le malattie infettive continuano a rappresentare un rilevante problema sanitario, nonostante la disponibilità, per molte di esse, di efficaci interventi preventivi e terapeutici. Ciò può essere attribuito a molti fattori fra cui:
(Omissis) TOSSICODIPENDENZE Il settore delle tossicodipendenze attraversa una fase di profonda evoluzione, per quanto riguarda sia il contesto epidemiologico sia la riorganizzazione dellassistenza. Ai tradizionali problemi di valutazione legati al carattere illegale e, comunque, sommerso delle abitudini di consumo, si aggiungono quelli relativi alle nuove tipologie delle sostanze immesse sul mercato e ai conseguenti mutamenti della popolazione destinataria degli interventi di prevenzione e dei trattamenti. Sono prevedibili mutamenti nello scenario degli attori coinvolti, tanto a livello istituzionale quanto nel settore privato (non profit e profit) e del volontariato, che rendono ancora più importante una chiara definizione dei rapporti e degli obiettivi da condividere. È inoltre necessario evitare la contrapposizione fra i diversi livelli di intervento e le differenti strategie di prevenzione (primaria e secondaria). La specifica disamina della complessità esistente, come pure la elaborazione di linee di indirizzo per la soluzione dei vari problemi, rendono necessaria la elaborazione di un Progetto obiettivo al quale è demandata la definizione di dettaglio. Oltre al miglioramento dei livelli di conoscenza del fenomeno e, in particolare, della definizione locale dei problemi e dei bisogni, il Piano sanitano nazionale 1998-2000 individua come prioritari i seguenti obiettivi: Riduzione della mortalità e della morbosità legate alla tossicodipendenza e/o allabuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti e alla patologia infettiva. Aumento della percentuale di consumatori in contatto con il sistema di assistenza, con particolare riferimento ai giovani con problemi collegati alle "nuove droghe", e diminuzione della durata media di uso di sostanze prima del contatto (reclutamento precoce degli utenti). Aumento della quota di soggetti che, dopo il contatto con il sistema di assistenza, iniziano e completano i trattamenti previsti e recuperano un accettabile livello di integrazione sociale (con particolare riferimento al reinserimento lavorativo). Gli interventi da compiere prioritanamente nel triennio sono:
(Omissis) ADEMPIMENTI PRIORITARI* Progetti obiettivo Progetto obiettivo Anziani e non
Autosufficienti * Nota del Direttore Responsabile.
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