BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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PROVVEDIMENTO 21 gennaio 1999 Accordo Stato-regioni per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti". (Repertorio atti n. 593).
LA CONFERENZA PERMANENTE Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro della sanità sulla riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, trasmesso il 23 dicembre 1998, nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato in sede tecnica Stato-regioni il 1 dicembre 1998; Visto lart. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dallart. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto lart. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare lesercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Acquisito lassenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dellart. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997; Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati: Governo, regioni e province autonome convengono sui seguenti obiettivi, contenuti nel documento per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante: 1. Nellambito delle finalità complessive del Servizio sanitario nazionale il sistema di assistenza pubblico alle persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) offerta di tutte le prestazioni terapeutiche e assistenziali riconosciute valide ai fini del trattamento della persona; b) prevenzione della mortalità la morbosità legate alla tossicodipendenze e/o allabuso di sostanze, con particolare riferimento alla mortalità da episodi acuti; c) raccolta degli elementi informativi (di base e specifici) necessari per la definizione epidemiologica della entità e caratteristiche del problema; d) adeguata formazione del personale in servizio e aggiornamento permanente dello stesso; e) valutazione periodica dei risultati terapeutici e del conseguimento degli obiettivi assistenziali; f) collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nella strategia complessiva di contrasto del fenomeno della droga. 2. Le amministrazioni regionali definiscono: a) la programmazione regionale delle attività nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze dabuso; b) il modello organizzativo tipo che le aziende devono adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2; c) le regole e modalità di instaurazione di un ottimale rapporto tra le aziende sanitarie e gli enti e associazioni privati; d) i programmi di formazione del personale del sistema di assistenza, anche in collaborazione con le strutture istituzionali della formazione; e) le regole per i controlli, le verifiche e la valutazione dei risultati delle attività realizzate dal sistema di assistenza. 3. Nellambito degli obiettivi complessivi del sistema di assistenza e sulla base delle indicazioni della programmazione regionale nel settore delle tossicodipendenze, le Aziende unità sanitarie locali: a) definiscono la programmazione locale del settore e la conseguente progettazione degli interventi; b) stabiliscono le responsabilità relative del programma, con particolare riferimento al coordinamento delle unità operative, secondo il modello organizzativo stabilito dalla regione; c) effettuano la rilevazione dei bisogni assistenziali, sulla base dei dati epidemiologici; d) organizzano la conseguente articolazione degli interventi preventivi, terapeutici, di tutela della salute, di riabilitazione e reinserimento sociale, realizzando un bilanciamento fra la facilitazione dellaccesso al servizio e la razionalizzazione dellofferta di prestazioni fra le varie unità operative; e) adottano le misure idonee ad una ottimale integrazione delle attività intraaziendali con quelle extraaziendali del medesimo settore, definendo, fra gli altri, protocolli di collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte; f) verificando lapplicazione degli standard di funzionamento del settore, procedendo al controllo delle unità operative riguardo alla partecipazione al programma dellAzienda. 4. Le unità operative specializzate del settore delle tossicodipendenze garantiscono la erogazione delle seguenti prestazioni: a) attività di accoglienza e diagnosi multidisciplinare; b) terapie farmacologiche specifiche e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico; c) attività di screening, prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate alluso di sostanze; d) psicodiagnosi e attività di sostegno e di "counseling"; e) attività di riabilitazione; f) raccolta dati locali delle rilevazioni epidemiologiche in campo sanitario e sociale; g) attuazione, secondo il programma e in base allarticolazione organizzativa delle strategie aziendali, degli interventi di prevenzione primaria, reinserimento lavorativo, medicina specialistica, trattamenti psicoterapeutici specialistici. Roma, 21 gennaio 1999 Il presidente Il segretario * * *
ACCORDO STATO-REGIONI Principi ispiratori delle attività assistenziali. La riorganizzazione dei servizi del settore non può avvenire senza che siano riconfermati alcuni principi fondamentali, dai quali non si può prescindere se si vuole permettere il proseguimento delle attività e garantire un miglioramento degli interventi. È fortemente raccomandato che i servizi si occupino di tutte le sostanze dabuso, incluse quelle legali; è inopportuno che essi siano centrati esclusivamente sulleroina, e nemmeno sulle problematiche specifiche della "dipendenza", ma devono poter rispondere anche ai più generali aspetti connessi allabuso di sostanze. Proprio per sviluppare e consolidare gli interventi sulle nuove tematiche poste dalluso/abuso di sostanze, cui i servizi debbono rispondere, si includono in questo documento linee di orientamento inerenti le nuove droghe e lalcolismo. Al centro dellinteresse dei servizi deve esserci la "persona", quale soggetto portatore di un bisogno, indipendentemente da una effettiva richiesta di "intervento terapeutico" - ancor meno dalla possibilità di effettuare un trattamento "drug free" - e dalla disponibilità a recarsi presso la sede del servizio. Lobiettivo generale è quello di tutelare la salute del soggetto (globalmente intesa), un compito che comprende una lista di possibili obiettivi specifici, da quello - più ambizioso e non sempre immediatamente conseguibile - di una completa riabilitazione a quello più limitato, ma non per questo da trascurare, della induzione di uno "stile di vita" meno rischioso. In questa ottica, è inopportuna, allinterno del servizio pubblico, una metodologia di lavoro viziata da giudizi "morali" sulla tossicodipendenza, ma deve prevalere una strategia di "aiuto globale" agli utenti basata, ovviamente, non su una generica volontà di assistere, ma sulla offerta di prestazioni classificabili come "professionali". Nellambito dei servizi è importante che si affermi sempre più il carattere "interdisciplinare" degli interventi, così definito per la capacità delle differenti realtà e qualifiche professionali di interagire positivamente a livello della singola persona assistita. Ugualmente non è adeguata la persistenza del concetto di "irrecuperabilità"; qualunque utente deve ricevere, ovviamente sotto diverse forme, tutto laiuto possibile con un serio lavoro che gli consenta di raggiungere una condizione di personale benessere (si pensi ad esempio anche ai pazienti con patologia psichiatrica associata per i quali molto spesso non può esservi equilibrio senza una continua terapia farmacologica). Non esiste una risposta elettiva per risolvere il problema delle dipendenze, ma una serie di strumenti i quali concorrono al raggiungimento di un risultato positivo solo se opportunamente integrati. In un campo particolare quale quello delle dipendenze, lapplicazione di modelli terapeutici, specie se compiuta seguendo meccanicamente schemi teorici di riferimento ed in assenza di processi di verifica dei bisogni della persona, può risultare non solo inefficace ma addirittura dannosa; il momento della valutazione diagnostica, pertanto, è di importanza fondamentale e deve costituire, insieme con una definizione della "prognosi", il punto di partenza di qualsiasi intervento. La riorganizzazione di un settore così complesso, infine, va basata non su una concezione delluso/abuso/dipendenza di sostanze come "patologia unica", ma, piuttosto, su una visione più ampia e problematica, dalla quale consegue una risposta assistenziale altrettanto articolata, estesa a prestazioni estranee alla specifica competenza del Sert - malattie infettive (HIV/AIDS, MST, tubercolosi, epatiti, ecc.), disturbi psichiatrici, assistenza alle donne e allinfanzia - o, addirittura allambito dellazienda sanitaria - disagio giovanile, prevenzione primaria, ecc. Compiti specifici del sistema assistenziale. Lassetto normativo attuale del Servizio sanitario nazionale non consente di allestire a livello nazionale e in parte nemmeno a quello regionale, una regolamentazione dettagliata e rigida del modello organizzativo di assistenza come fu invece realizzata nel decreto ministeriale n. 444, del 1990; persiste, ovviamente, la possibilità di proporre sulla base di una riflessione teorica o, preferibilmente, dellesperienza di alcune sperimentazioni pilota, alcuni indirizzi generali circa le risposte più idonee a raggiungere gli obiettivi che ci si prefissa. Un forte impulso a livello nazionale per ridefinire, in accordo con le regioni, linserimento del nucleo dei Sert in un modello operativo aziendale rappresenta, alla luce di quanto sopra, un passo indispensabile affinchè gli indirizzi organizzativi vengano ripresi con la identificazione, da parte delle regioni dei centri di finanziamento (ai sensi dellart. 2, del decreto legislativo n. 502/1992) e la delimitazione, nei piani delle aziende, del ruolo delle strutture che erogano prestazioni in tale ambito. Per questo motivo, ma anche alla luce dellesperienza della attivazione dei Sert, sembra opportuno, prima di entrare nel merito della descrizione dei modelli organizzativi, soffermarsi sulla definizione dei compiti da considerare istituzionali ed inderogabili per il sistema di assistenza. Ciò per garantire che la priorità assegnata, a livello nazionale, alla problematica della tossicodipendenza, non venga perduta nella fase di applicazione regionale e, ancor più, aziendale, degli indirizzi programmatori. È peraltro ovvio che anche una definizione di obiettivi risulta quanto mai debole se non si identificano i centri di responsabilità competenti e il modello organizzativo adottato. In tal senso, sembra più consono alla attuale impostazione del servizio sanitario pubblico proporre una serie di indicatori relativi sia al processo produttivo che ai suoi esiti, basati, in entrambi i casi, sulla valutazione dellimpatto che lintervento induce sulla salute della popolazione (tossicodipendente e non), piuttosto che sui singoli individui, in base alle risorse disponibili. Senza pretesa di esaustività e di definizione di dettaglio, sembra di poter includere nelle competenze tutte le seguenti:
Da questa lista di obiettivi possono essere già ricavati una serie di indicatori per la valutazione del processo (es.: percentuale di tossicodipendenti del territorio che risultano in contatto o in trattamento, attività e funzionalità del rapporto con le altre istituzioni) o di risultato (diminuzione della mortalità e morbosità - globale o solo dei soggetti in trattamento - diminuzione della prevalenza di comportamenti a maggior rischio, ecc.), fatta salva lapplicazione, in tale ambito delle tecniche di pianificazione, programmazione, controllo. Dimensione organizzativa. Tenuto conto che al raggiungimento degli obiettivi propri dellarea delle dipendenze concorrono molteplici unità operative e servizi appartenenti a tutte le strutture primarie dellazienda unità sanitaria locale (distretto, ospedale, ecc.), nonchè altri soggetti ed enti pubblici e privati che, a vario titolo e con varia responsabilità, operano sul territorio, il modello organizzativo "dipartimentale" sembra essere una valida modalità di affrontare tutti gli aspetti connessi allabuso di sostanze, nellottica dellintegrazione allinterno del comparto sanitario e tra questo e i servizi sociali. La definizione delle caratteristiche di un modello dipartimentale efficiente ed efficace non è semplice e non è esplicitamente prevista (anche se, ovviamente, neppure esclusa) nellassetto della "Azienda sanitaria tipo" definito dal decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni. Il dipartimento, previsto dal decreto legislativo n. 502/1992, art. 4, per gli ospedali, si può configurare come una entità di livello aziendale alla quale è affidato il coordinamento tecnicoscientifico oppure la gestione delle risorse dei centri di responsabilità coinvolti nellarea della dipendenza. In tale modello sono previste modalità di integrazione interistituzionale, con il coinvolgimento di comunità terapeutiche, associazioni di volontariato, gruppi di autoaiuto, ecc. Al dipartimento compete, quindi, la programmazione, la negoziazione con la direzione generale, la realizzazione e la valutazione del "Progetto sostanze dabuso", anche per quel che concerne le risorse assegnate; deve, pertanto, provvedere:
Allinterno delle competenze assegnate al dipartimento un ruolo assolutamente prioritario riveste la programmazione del settore e la progettazione degli interventi. Lesigenza attuale di razionalizzare gli interventi e le risorse, garantendo efficienza ed efficacia con costi e modalità compatibili con lassetto complessivo del Servizio sanitario nazionale, rende indispensabile lattività di programmazione, finora quasi del tutto elusa. Si tratta di mettere in atto un cambiamento culturale profondo, di iniziare a considerare lattività di programmazione come una iniziale e fondamentale fase di un processo, necessaria per operare scelte rispondenti alle reali esigenze del territorio. Attraverso una puntuale attività di programmazione, esercitata da tutte le istanze nel proprio ambito, sono individuate le problematiche prioritarie sulle quali formulare proposte di carattere tecnico e metodologico, con lesplicitazione degli obiettivi che si intendono perseguire e delle modalità per raggiungerli. Ne deriva quindi la necessità di prevedere, nellambito della programmazione, anche la verifica del conseguimento degli obiettivi, la valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti. Lattività di programmazione costituisce la base per la formulazione del budget aziendale, che non è un insieme di cifre, ma un piano complessivo di attività correlate alle risorse finanziarie disponibili, in rapporto agli obiettivi prioritari che lazienda si è data al fine di rispondere alle reali esigenze del territorio. Fra i modelli organizzativi prospettabili, tenuto conto dellautonomia di indirizzo regionale possono essere distinte due tipologie essenziali: a) un dipartimento non dotato di una specifica configurazione gerarchico-amministrativa, al quale afferiscono, mantenendo le specifiche attribuzioni e competenze (in quanto dotate di proprio budget), le varie realtà coinvolte nellarea assistenziale della tossicodipendenza, sotto la guida di una figura di coordinamento (c.d. Dipartimento tecnico-funzionale); b) un dipartimento che, al contrario, presenta una piena autonomia gestionale (nei limiti previsti dalla generale organizzazione dellazienda) e nel quale le unità organizzative aziendali coinvolte operano in condizioni di dipendenza gerarchica da una specifica figura apicale, che controlla anche le risorse e definisce le convenzioni con le strutture accreditate (c.d. Dipartimento strutturato). La direzione o il coordinamento del dipartimento sarà affidata ad un "esperto" del settore, di livello dirigenziale ed individuato, normalmente, tra i responsabili delle unità operative afferenti al dipartimento stesso. Ruolo, compiti, funzioni e durata dellincarico del responsabile/coordinatore sono determinati dalla direzione dellazienda secondo le indicazioni regionali. Al fine di garantire una reale funzionalità e coordinamento per ambedue i tipi di dipartimento, è raccomandato che siano istituiti, nel loro interno e secondo le indicazioni regionali, un "Comitato ristretto di dipartimento" ed un "Comitato allargato". Nel caso del dipartimento tecnicofunzionale, al comitato ristretto potranno partecipare tutte le strutture che in via prevalente si occupano di tossicodipendenze, sia pubbliche sociosanitarie (Sert e comunità pubbliche) che private (comunità, centri di accoglienza, ecc.) accreditate sulla base di criteri di qualità definiti dalle singole regioni. Nel caso del dipartimento strutturato, il comitato ristretto provvederà, invece, la presenza delle sole strutture aziendali. Il comitato ristretto sarà il vero organo di programmazione interna del dipartimento - e di gestione nel caso del dipartimento strutturato - al quale compete la predisposizione di un progetto generale di intervento. Questo organo garantirà pluralità, trasparenza e pari dignità tra le varie unità operative, consentendo, inoltre, di incentivare lapplicazione del moderno modello aziendale a "responsabilità diffusa e coordinata", evitando concentrazioni di potere deresponsabilizzanti e demotivanti le singole unità operative. Tutte le strutture sociosanitarie e socioassistenziali autorizzate, che a vario titolo, ma non come attività principale, operano nel campo delle tossicodipendenze, saranno coinvolte nelle attività del dipartimento allinterno del comitato allargato nel quale, nel caso del dipartimento strutturato, saranno inserite anche le comunità terapeutiche accreditate. Ladozione delluno o dellaltro modello, presenta, inevitabilmente, vantaggi e svantaggi; per tale motivo è fortemente raccomandato che le regioni, oltre a valutare accuratamente in sede di programmazione, secondo le esigenze specifiche del proprio territorio e sulla base delle caratteristiche della domanda assistenziale e delle tipologie dellofferta (pubblica, privata, e mista) quale sia la scelta più opportuna, stabiliscano contestualmente anche gli opportuni strumenti di verifica delle decisioni adottate. In ogni caso è opportuno che sia predisposto dal dipartimento un piano per i centri di costo da cui siano evidenziabili le risorse destinate alle singole unità ed i risultati gestionali conseguiti. La specificità e complessità del settore raccomanda che il dipartimento, qualunque sia il modello scelto dalla regione, abbia una precisa identità ed autonomia. Unità operative Sert. Allinterno del modello dipartimentale, comunque definito, è fortemente raccomandato che continui ad avere un ruolo determinante lunità operativa istituzionalmente assegnata alle problematiche più specifiche dellabuso di sostanze (Sert) anche se, a differenza del passato, la sua funzione andrà ad integrarsi con quella delle altre componenti del dipartimento, nellambito del piano complessivo dintervento. Il trasferimento della dimensione progettuale e di coordinamento a livello del dipartimento potrebbe far pensare ad una funzione di minor rilievo del Sert, così come di altre strutture operative a prevalente attività clinica, nellambito dellazienda. Tuttavia, occorre ricordare che in passato, in molte realtà, la centralità del ruolo del Sert è stata più formale che sostanziale; al contrario la riaffermazione dellimportanza delle attività legate alla prevenzione e alla cura dellabuso di sostanze, concretizzata dallistituzione di specifici dipartimenti aziendali, consentirà di dare globalmente più rilevanza e visibilità al settore, valorizzando, di conseguenza, il ruolo del Sert. Una delle caratteristiche precipue del Sert, che lo distingue da altri servizi, è la contemporanea presenza, nellambito del "pacchetto di prestazioni" offerte, di interventi "di base" e "specialistici"; già il decreto ministeriale n. 444 del 1990 identificava in questa "completezza" dellofferta terapeuticoassistenziale un possibile incentivo per lutenza, una previsione che sembra perfettamente confermata dalle periodiche rilevazioni del Ministero della sanità. Ovviamente, tenuto conto che anche per le strutture pubbliche avrà luogo una procedura di accreditamento, il Sert dovrà garantire livelli minimi di prestazioni, in particolare per quanto riguarda la prima accoglienza, la diagnosi, la cura e riabilitazione, mentre sarà compito del dipartimento proporre unarticolazione ottimale allinterno dellazienda di unità operative che garantiscano allutenza le prestazioni più complesse. In ogni caso è fortemente raccomandato che i Sert assicurino la maggior flessibilità e complessità di prestazioni possibile per qualificare ulteriormente il sistema assistenziale. Fatta salva lemanazione di norme specifiche in materia di accreditamento, tra le prestazioni che il servizio dovrebbe garantire, per poter operare, devono essere comprese le seguenti:
Dovrebbe, inoltre, garantire requisiti strutturali dignitosi nonchè un accettabile rapporto tra programma ed obiettivi perseguiti e risorse di personale disponibili. I servizi operanti in area metropolitana dovrebbero, inoltre, garantire, sulla base delle indicazioni e dotazioni previste dalle rispettive regioni, una capacità di intervento su specifiche popolazioni a rischio (ad es. immigrati, extracomunitari, ecc.), nonchè un adeguato supporto ed azione integrata con la istituzione carceraria. Fatte salve eventuali norme relative alle dotazioni di organico, è fortemente raccomandato che le regioni provvedano, secondo le proprie esigenze e specificità ad individuare gli indicatori e i parametri di funzionalità per la definizione delle necessità di personale allinterno dei servizi. I rapporti con il privato. Anche nel delicato settore dei rapporti con il privato, levoluzione normativa del Servizio sanitario nazionale richiede un superamento della situazione attuale, sia per quanto riguarda le modalità della collaborazione con le strutture (che avrà luogo tramite la procedura dellaccreditamento) che per quanto concerne le dinamiche dei percorsi terapeutici e il ruolo stesso degli ex enti ausiliari. Occorre premettere che la piena applicazione del "disegno strategico" di riforma del decreto legislativo n. 502/1992 sul rapporto pubblicoprivato (peraltro ancora in fase precoce di realizzazione anche per le altre realtà del Servizio sanitario nazionale), orientato alla concorrenzialità tra i produttoti di servizi, appare particolarmente difficoltosa nel campo delle tosscodipendenze; ciò non solo per la complessità e specificità, più volte rimarcata, di questo settore, ma, in maggior misura, per alcune peculiari caratteristiche dello sviluppo storico dellofferta di assistenza nel nostro Paese: a) la forte connotazione dellofferta del settore privato, realizzata, nella quasi totalità dei casi, da enti "non profit" è improntata, almeno in larga parte (sia in relazione alle modalità di finanziamento delle convenzioni che alla filosofia di intervento), al modello comunitario classico, con percorsi terapeutici "drugfree"; questo tipo di offerta ha condizionato, ovviamente, la tipologia dei pazienti candidati ad un trattamento presso le strutture private e, conseguentemente, ladozione di metodologie di diagnosi e "selezione" specificamente orientate; b) il ruolo conseguentemente molto ampio svolto dal servizio pubblico, al quale da un lato il "mercato" ha fatto carico delle responsabilità assistenziali relativamente all80-90% dei pazienti (inclusi i più gravi e difficili), dallaltro la legge ha assegnato il compito di "filtro regolatore" dellingresso nel sistema privato, tanto dal punto di vista della singola persona (valutazione diagnostica) che più in generale, di verifica e controllo delle strutture e dei trattamenti; è superfluo sottolineare la difficoltà di esercitare correttamente questo doppio ruolo; c) la visione spesso differente del problema della tossicodipendenza e delle risposte da dare alle persone coinvolte, una situazione conseguente, in parte, alla strutturazione organizzativa ricordata, ma legata, soprattutto, ai differenti percorsi storicoculturali e, in particolare, formativi ed esperienziali, degli operatori dei due settori, con le relative implicazioni negative. Occorre riconoscere che questa situazione è attualmente in notevole evoluzione, per il percorso spontaneo di "professionalizzazione" compiuto, con grandi sforzi personali, dagli operatori di molte realtà, e, in alcune situazioni locali, dallattuazione di politiche regionali e/o aziendali mirate a favorire la formazione comune e la integrazione nellattività di assistenza. È, pertanto, fortemente raccomandato che la revisione della organizzazione miri a favorire e accelerare questa evoluzione positiva, definendo con chiarezza un obiettivo finale di parità piena fra i due settori, ma nel contempo stabilendo anche un percorso con numerose tappe intermedie, evitando "fughe in avanti" che, nella attuale instabilità, verosimilmente causerebbero solo incomprensioni, ritardando ulteriormente il conseguimento di un risultato auspicato da tutti. Possibili misure nella corretta direzione potrebbero essere le seguenti: 1) lampliamento delle tipologie di "pacchetti di prestazioni" private acquistabili, non ristretto perciò, come attualmente avviene, alle sole strutture comunitarie residenziali e semiresidenziali; ciò porterebbe da un lato al riconoscimento delle numerose iniziative avviate dal privato sociale in questi anni (centri crisi, unità di strada, programmi brevi, ecc.), dallaltro ad orientare le "nuove offerte" verso settori probabilmente più carenti piuttosto che verso le tipologie classiche per le quali sussiste, al momento, un apparente "surplus" di offerta; 2) la elaborazione di percorsi formativi comuni ai due settori, con particolare riguardo al problema della valutazione diagnostica e della definizione dei percorsi terapeutici, stabiliti sulla base degli oggettivi bisogni della persona, piuttosto che orientati ad una singola modalità di trattamento e, comunque, indipendenti dalla istituzione di appartenenza delloperatore che accoglie il paziente; 3) lincentivazione (tramite, ad esempio, la semplificazione delle procedure burocratiche) di esperienze di integrazione territoriale basate sulla accettazione di un sistema di regole condiviso dal pubblico e dal privato e sulla adozione di strumenti e metodologie comuni per la definizione dei percorsi terapeutici. È opportuno che unulteriore riflessione successiva affronti il problema della separazione del ruolo "di controllo" del pubblico da quello di "produttore di servizi", un aspetto particolarmente delicato, anche perchè non è pensabile lesercizio di una funzione di verifica senza lapporto di precise competenze tecniche, al momento riscontrabili quasi esclusivamente allinterno del Sert. È fortemente raccomandato che le regioni, in sede di recepimento di questo documento, indichino chiaramente il percorso e la modalità propria, scelti per una diversa e più avanzata definizione del rapporto pubblico-privato. La programmazione degli interventi e il coordinamento extra-aziendale. La definizione di obiettivi da conseguire e la adozione di un modello organizzativo non possono avere luogo al di fuori di una visione complessiva e dinamica della realtà dellassistenza sanitaria e di quella sociale che ad essa va più o meno ampiamente a sovrapporsi. È opportuno che una iniziativa nazionale di revisione degli assetti prefiguri lo scenario nel quale i dipartimenti si troveranno ad operare. Pur sicuramente differenziato da una realtà allaltra; in base alle scelte politiche che verranno operate, il futuro del settore dovrà fare i conti con i seguenti processi: a) la sempre maggiore riduzione del ruolo di controllo amministrativo dello Stato, accompagnato, auspicabilmente, da un maggior ruolo di indirizzo tecnico e di mediazione con le istanze provenienti dallUnione europea; b) la diminuzione delle funzioni di carattere gestionale dellente regione (lasciato alle aziende), a favore di un ruolo di indirizzo-valutazione, con compiti di programmazione a "maglie" più o meno larghe; c) la riproposizione di un ruolo di rilievo dei comuni e degli enti locali, sia per quanto riguarda le problematiche dellassistenza sociale che la possibilità (pur con modalità tutte da definire) di influenzare le strategie delle aziende sanitarie; d) un possibile nuovo ruolo fra le realtà coinvolte, specie per quanto riguarda la prevenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici (prefetture, provveditorati agli studi, ecc.), che potrebbero acquisire una maggiore autonomia e conseguentemente svolgere una funzione differente. È evidente che queste dinamiche complesse, se possono contribuire, adeguatamente coordinate e indirizzate, allo sviluppo di nuove idee e di risorse aggiuntive, ove fossero lasciate a se stesse e ad iniziative individuali, non potrebbero che portare ad ulteriore confusione, sovrapposizioni e scambio di ruoli in definitiva a sprechi delle già scarse risorse. Il ruolo fondamentale dello Stato e ancor più delle regioni, da attuare tramite la realizzazione di specifici piani (progetti-obiettivo) del settore delle tossicodipendenze e la costituzione - ai vari livelli - di commissioni tecniche ad ampia rappresentatività delle realtà coinvolte (pubbliche e private), costituisce indubbiamente un momento indispensabile per riuscita della strategia complessiva. È, però, a livello locale, ove hanno luogo, in concreto, la gestione dei fondi e lorganizzazione dei servizi, che la questione del coordinamento si presenta più problematica e dovrà essere avviato un percorso programmatico preciso e condiviso. In questo senso, riveste ancor più importanza il ruolo che il Dipartimento può assumere, per la sua collocazione nellambito delle strutture dellazienda con funzione strategico-programmatoria, quale interfaccia dellazienda medesima con la costellazione degli attorichiave coinvolti. È fortemente raccomandato che i rapporti di cooperazione siano il più possibile regolamentati anche tramite la creazione di un apposito tavolo di confronto, o comitato locale, che predisponga un piano o progetto di intervento per larea delle tossicodipendenze e definisca chiaramente, alla luce delle impostazioni nazionali e regionali, gli obiettivi locali dellintervento, le strategie da impiegare, i ruoli di ciascun ente coinvolto e le metodologie per la valutazione dei risultati e la programmazione delle iniziative. Indicazioni finali. Per verificare lapplicazione delle indicazioni del presente documento e per valutarne limpatto è costituito presso il Ministero della sanità un gruppo di "controllo" composto da tre componenti ministeriali e tre esponenti regionali che dopo un anno dallapprovazione del presente accordo relazionerà al Ministro della sanità e alla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome. A cadenza annuale verrà prodotta una relazione di sintesi dello stato di applicazione e della situazione dei Servizi per le tossicodipendenze. I componenti il gruppo di controllo saranno indicati rispettivamente dal Ministro della sanità e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome. Il problema dellalcooldipendenza. La necessità di una riorganizzazione dei servizi sanitari operanti nel campo della dipendenza da alcool e della patologia alcoolcorrelata si pone oggi soprattutto in relazione alle seguenti esigenze: 1) incrementare lattività e la diffusione di questi servizi, che dovranno essere posti in grado di rispondere a una domanda di assistenza e di prevenzione sempre attuali e di crescente ampiezza e complessità, nei confronti della quale finora, peraltro, non sono stati assicurati, nel territorio nazionale, livelli di assistenza uniformi in relazione a uno standard minimo; 2) razionalizzare gli interventi in modo da garantire agli stessi efficacia ed efficienza con costi e secondo modalità compatibili con lassetto complessivo generale del servizio sanitario nazionale così come delineato dalla più recente normativa di riforma (decreto legislativo n. 502/1992 e seguenti); 3) migliorare qualitativamente i servizi adattandone i moduli organizzativi anche ai vincoli posti dalla correttezza tecnico- scientifica degli interventi, che dovrà essere oggetto di adeguata valutazione. Sono state pertanto individuate le seguenti linee programmatiche da attuare, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, attraverso gli strumenti normativi e di programmazione di competenza sia del Ministero della sanità, per quanto attiene alla determinazione degli obiettivi fondamentali e alle linee generali di indirizzo, sia delle regioni, in particolare per quanto attiene alla determinazione dei principi sulla organizzazione dei servizi e sulla attività destinata alla tutela della salute (decreto legislativo n. 502/1992, art. 2, comma 2). Facendo riferimento a quanto delineato ai punti 1), 2) e 3), si propone pertanto quanto segue. È fortemente raccomandato che le regioni definiscano specifiche risposte organizzative per i problemi legati allalcoolismo, secondo modelli quantitativamente e qualitativamente dimensionati alla domanda dei territori di appartenenza, assicurando ai livelli di ogni azienda unità sanitaria locale un efficiente coordinamento delle risorse a ciò deputate; a tal fine, come linea di indirizzo generale, si raccomanda linserimento delle attività di assistenza alle persone con problemi di alcoolismo nellambito del dipartimento delle dipendenze, descritto nei paragrafi precedenti. Tale scelta non intende esaurire tutta la complessità della fenomenologia derivante dal consumo inadeguato di alcool nella esclusiva attenzione ai fenomeni di dipendenza conclamata o alla sua prevenzione. Si è consapevoli, ad esempio, della importanza del fenomeno dellabuso estemporaneo finalizzato allo sballo, o del carattere culturale di certe tipologie di consumo in eccesso, che richiedono certamente interventi preventivi che, per la parte di competenza possono essere assunti anche dal sistema sanitario. Compito istituzionale più specifico del Servizio sanitario nazionale è però garantire al minor costo la più efficace risposta ai problemi sanitari; essendo la dipendenza lesito sanitario più complesso delluso della bevanda alcoolica, per la molteplicità dei suoi inevitabili correlati medici, psicologici e sociali, appare corretto collocare gli interventi nellambito di una struttura finalizzatta alla prevenzione, trattamento e riabilitazione delle dipendenze, ferma restando la necessità di incrementare le attività di prevenzione sul territorio, che per le dipendenze da sostanze legali si pongono come particolarmente pertinenti. La scelta del dipartimento appare in grado di soddisfare le esigenze di efficaci risultati ai minori costi di cui ai punti 1), 2) e 3), ed appare inoltre come il modello organizzativo attualmente più disponibile e più in linea con le scelte strategiche di politica sanitaria a livello nazionale, per affrontare con la dovuta preparazione e le adeguate risorse i problemi complessi. Tale scelta potrà garantire unarea specifica di intervento per lalcooldipendenza nellambito di una struttura ad ampio spettro, il dipartimento, destinata al trattamento dei problemi relativi a tutte le dipendenze, in grado di assicurare disponibilità di risorse logistiche, strumentali e umane adeguate alla complessità dei problemi, nonchè risposte interdisciplinari integrate, a livello medico, psicologico e sociale. Una struttura dipartimentale deputata a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione a prevenzione trattamento e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze, e alle altre attività a ciò connesse, di grado di salvaguardare la specificità di ciascuna tipologia di dipendenza ma contestualmente di ottimizzare lattività delle diverse professionalità richieste per questi compiti, appare un modello adeguato e conveniente dal punto di vista gestionale per realizzare le finalità sopra esposte. Nellambito della concreta operatività dei servizi sarà però opportuno salvaguardare con molta forza la specificità (anche logistica) di alcuni spazi destinati alla dipendenza da alcool, soprattutto per quanto attiene al trattamento e alla riabilitazione. È fortemente raccomandato che ciascuna regione, nellambito della autonomia organizzativa e normativa prevista dallattuale assetto legislativo, individui, per quanto riguarda lalcooldipendenza, larticolazione degli specifici servizi deputati alle attività operative. Resta comunque opportuno che ciascun dipartimento si doti almeno di una equipe alcoologica di carattere multidisciplinare collocata nellambito del servizio (o dei servizi) ritenuto più idoneo. Tale équipe potrà costituire il punto focale per gli interventi di secondo livello, ossia di diagnosi, di trattamento e di riabilitazione, nonchè per il concreto raccordo con altri luoghi della rete funzionale definiti dalla programmazione dipartimentale, ivi comprese le strutture ospedaliere, le altre agenzie del volontariato, dellassociazionismo, del privato sociale e del privato disponibili sul territorio e utilizzabili ai fini suddetti. È fortemente raccomandato che venga posta particolare attenzione, nellambito della rete funzionale di servizi che fanno capo al dipartimento, al coordinamento con i reparti ospedalieri che ricoverano i soggetti con patologie alcoolcorrelate, in quanto per questa tipologia di pazienti il ricovero ospedaliero è spesso la prima occasione di contatto con una struttura curante, che pertanto deve esserne adeguatamente valorizzata ai fini della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con adeguati programmi che utilizzino tutte le risorse dipartimentali a disposizione. Nellambito di tali risorse è, pertanto opportuno comprendere un modulo operativo ospedaliero cui faccia capo un numero predeterminato di posti letto individuato dalla regione tenendo conto della prevalenza delle patologie alcoolcorrelate, ma comunque di dimensioni limitate (si propongono orientativamente tre posti letto per un bacino di 300.000 persone), inserito nellambito di uno o più reparti interessati (medicina generale, neurologia, psichiatria, gastroenterologia, ecc.), che preveda lutilizzo del personale infermieristico del reparto, ma aperto alle attività del personale delle strutture territoriali del dipartimento. Tale modulo avrà una relativa autonomia funzionale nellambito ospedaliero, ma sarà inserito, con specifiche funzioni, nellambito dei piani di lavoro del dipartimento, di cui attuerà, tramite personale proprio, i programmi relativi al sostegno e alla riabilitazione in fase di ricovero. Il modulo dovrebbe occuparsi di problemi di dipendenza a prescindere dalla specifica sostanza di abuso, anche in funzione della crescente prevalenza di soggetti politossicodipendenti. Su tale modulo non si ritengono opportune indicazioni più dettagliate in merito agli aspetti gestionali e di responsabilità, che potranno più propriamente essere affrontati e risolti dalle singole regioni nel rispetto delle relative specificità. Il modello organizzativo del dipartimento potrà consentire lattuazione di protocolli di trattamento aderenti ai modelli scientifici e professionali più accreditati e adeguati ai singoli casi, codificati in appositi programmi, nonchè il controllo degli stessi e dei relativi esiti. In tale modello la valutazione diagnostica, lesplicitazione di una prognosi e il controllo dei risultati, da esprimersi in termini che tengano conto della complessità medicopsicosociale della alcooldipendenza, verranno pertanto ad assumere una importanza centrale e il criterio di scelta di programmi e strumenti non potrà prescindere dal loro accreditamento sul piano scientifico (al livello di tutte le discipline interessate) e dalla valutazione clinica. I programmi di trattamento del dipartimento e i relativi protocolli saranno il nucleo attorno al quale si struttureranno gli interventi dei soggetti erogatori, pubblici, privati e del volontariato a livello sanitario. Il dipartimento attingerà ampliamente a tutte le risorse che il territorio offre, non solo a quelle pubbliche, dunque, ma anche a quelle del volontariato, del privato sociale e del privato, sia professionali che non professionali, salvaguardando la differenziazione delle specificità e le garanzie richieste dalla normativa in atto per ciascuna tipologia di intervento, creando adeguate modalità di connessione tramite gli opportuni accordi e convenzioni, nel rispetto del principio, sancito dal decreto legislativo n. 502/1992, che la natura pubblica del servizio sociosanitario prescinde dalla natura giuridica (pubblica o privata) del soggetto erogatore. È evidente come alcuni livelli delle problematiche alcologiche, come quelli che attengono alla prevenzione e in particolare alla trasmissione culturale dei modelli di consumo e agli stili di vita, oppure al reinserimento sociale richiedano interventi di valenza più prettamente sociale, e richiamino pertanto alle competenze e agli interessi di altre autorità non sanitarie. A tali livelli non si può non confermare lesigenza di sinergie sul piano operativo fra le istituzioni e le agenzie sanitarie e quelle che genericamente possiamo definire "sociali"; il dipartimento tanto più si qualificherà, quanto più avrà la capacità di collaborare con le altre amministrazioni, diverse da quella sanitaria (prefetture, scuole, carcere, ma anche enti locali e comunità) a vario titolo chiamate ad intervenire nel campo della lotta alla alcooldipendenza. Sarà però opportuno definire con precisione una chiara distribuzione delle competenze istituzionali per allocare le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie nelle sedi più adeguate e rispondere così, in modo altrettanto adeguato alle esigenze poste dai diversi livelli dei problemi. Problematiche emergenti: Le nuove droghe. Il numero di droghe presenti sul mercato illecito è in continuo aumento e anche se alcune di queste sostanze scompariranno presto, altre resteranno stabilmente prescritti per anni. Inoltre, nuove modalità di consumo appaiono repentinamente per non essere sostituite da altre. Alcune sostanze sono realmente "nuove", ma, altrettanto frequentemente, ciò cui si assiste è la presenza di aspetti "nuovi" che riguardano le persone che assumono sostanze già conosciute da tempo, le motivazioni dellassunzione, il sistema di produzione e la rete di distribuzione. Un sistema di servizi che intende seguire questi cambiamenti rischia di trovarsi sempre in grave ritardo e non in grado di cogliere in tempo reale le modificazioni che i consumatori, i produttori e le regole dei mercati impongono. Daltra parte, non giova alla comprensione del fenomeno lutilizzo esclusivo degli schemi di riferimento che i servizi, pubblici e del privato sociale, hanno costruito in questi anni; basandosi sulle caratteristiche e le necessità degli utenti eroinomani. La risposta ai nuovi bisogni e tendenze, se vuole essere fondata, per quanto possibile, su presupposti razionali e non semplicemente su una sorta di "esigenza etico-professionale" di dare immediatamente risposte al problema, magari con azioni generiche e scoordinate, dovrà basarsi, innanzitutto, su un preliminare approfondimento conoscitivo della diffusione e delle caratteristiche del consumo di droghe sintetiche a livello locale. Si tratta di uninformazione che, oltre a costituire il fondamento dei programmi di prevenzione, risulta indispensabile anche alla costruzione di una mappatura complessiva del problema (a livello regionale e nazionale), nellottica di allestimento di un sistema di monitoraggio più ampio ("sistema rapido di allerta") che lUnione europea ha chiesto ai governi dei vari Paesi (e di conseguenza agli operatori del settore) di voler con ogni mezzo contribuire a realizzare. Oltre a questo, è opportuno che le iniziative da realizzare tengano conto di una serie di riflessione sulla strategia complessiva:
Anche il "luogo fisico" dellincontro tra gli operatori e i giovani dovrebbe essere, se appena possibile, diverso dal tradizionale Sert dove affluiscono gli eroinomani e, comunque, i pazienti più "gravi". Il personale dellequipe potrebbe incontrare tali persone in centri di ascolto per adolescenti o consultori giovani, opportunamente incentivati e sostenuti, oppure potrebbe essere punto di riferimento per il gruppo studenti e/o docenti dei centri dinformazione e consulenza delle scuole secondarie, allo scopo di dare loro identità e supportarli rispetto alle seguenti funzioni:
I tre macrosettori su cui articolare gli interventi sono: 1) linformazione, articolata su due livelli: uno rivolto a tutti gli adolescenti e uno per le persone che già utilizzano sostanze. Linformazione, strettamente connessa con il punto 2), dovrà essere sensibile ai cambiamenti rapidissimi di questo settore, con particolare attenzione alluso di più sostanze, alla comparsa di nuovi prodotti, alle combinazioni possibili di sostanze diverse e ai cambiamenti nelle modalità dassunzione; 2) la prevenzione: le campagne preventivo/informative dovrebbero essere articolate prevalentemente a livello locale, prevedendo il coinvolgimento delle famiglie ed una articolazione degli obiettivi. Gli operatori di prevenzione dovrebbero lavorare, in particolare, sulle motivazioni che spingono la popolazione "target" ad usare sostanze. Dovrebbe essere posta particolare attenzione ai seguenti punti:
3) La prevenzione secondaria: comprende gli interventi che mirano a ridurre i rischi e i danni una volta che gli interventi di prevenzione primaria non abbiano avuto esito favorevole. In tale intervento non cè alcuna condivisione della "cultura del consumo" ma la consapevolezza che in una fase della vita, come quella adolescenziale, lo "sperimentare" può far parte del processo di confronto con il gruppo dei pari e luso di sostanze, vissuto in genere come facile soluzione, crea meccanismi di incomunicabilità con il mondo degli adulti. Le strategie ipotizzabili possono comprendere: la promozione di campagne informativo/preventive volte ad evitare lemarginazione di chi usa sostanze, a stimolare la conoscenza degli effetti e dei rischi, delle conseguenze a breve e a lungo termine, degli indirizzi cui rivolgersi per chiedere aiuto; il contatto dei giovani consumatori nei luoghi classici di consumo e di aggregazione giovanile (discoteche, pub, etc.) con la proposta di materiale informativo sulle sostanze psicoattive; la ricerca di possibilità dincontro tra giovani e le istituzioni in luoghi diversi dai Sert; la realizzazione di protocolli dintesa con gli operatori di categoria legati allambiente del divertimento, al fine di ridurre i rischi legati allassunzione di tutti i tipi di sostanze e ai comportamenti eccessivamente pericolosi dal punto di vista psicofisico. DECRETO 29 GENNAIO 1999 Modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996, soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 2, comma 1, lettera e), n. 2), 13, commi 1, 2, 3 e 14 comma l, lettera a), n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996, concernente gli elencchi delle specialità medicinali registrate sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Tenuto conto delle numerose segnalazioni di abuso ed uso improprio da parte di tossicodipendenti delle specialità medicinali "Darkene" e "Roipnol" a base di flunitrazepan, inserite nella tabella V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sopra citato; Considerato che la commissione stupefacenti delle Nazioni unite, prevista dalla convenzione unica sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, ha posto la sostanza "flunitrazepan" nella tabella III, corrispondente alla tabella IV della vigente normativa nazionale; Visto che lart. 73 del citato decreto del Presidente della Pepubblica n. 309 del 1990, concernente la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevede sanzioni penali solo per le sostanze inserite nelle tabelle I, II, III e IV; Ravvisata la necessità di adottare ogni misura idonea a controllare e limitare labuso delle specialità medicinali a base di "flunitrazepan", trasferendole dalla tabella V alla tabella IV; Sentiti lIstituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1. 1. Agli elenchi delle specialità medicinali registrate, di cui alle tabelle IV e V del decreto interministeriale 4 dicembre 1996, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3. 2. Nella tabella IV sono aggiunte le seguenti specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope:
3. Nella tabella V sono eliminate le specialità medicinali di cui al comma 2. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 1999 Il Ministro della sanità: BINDI LEGGE 18 FEBBRAIO 1999, n. 45 Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Art. 1. 1. Allarticolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato "testo unico sulle tossicodipendenze", sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con leventuale apporto di esperti,"; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica landamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, lorganizzazione e il funzionamento dellOsservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dallarticolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dellOsservatorio permanente"; c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, infine, le parole: "e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e lassunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope"; d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti", sono inserite le seguenti: "in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone"; e) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alta droga destinata agli interventi previsti dallarticolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale"; f) il comma 14 è abrogato. 2. Larticolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).- 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui allarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nellambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dellanno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dellincidenza della tossicodipendenza. 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dallOsservatorio permanente, ai sensi dellarticolo 1, comma 7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ,.della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dellarticolo 3, cantina 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dallatto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dellefficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dallarticolo 131. 5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, dintesa con i Ministeri dellinterno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dallUnione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali 6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dallarticolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui allarticolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità: a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sullalcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui allarticolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo luso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. 9. Il Ministro della sanità, dintesa con il Ministro per la solidarietà sociale promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, lelaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e allimpegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma I ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. Per lesame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per lattività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in Servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. Allufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue. 12. Lorganizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lattuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lattuazione amministrativa delle decisioni del Comitato dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali attraverso unapposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto". 3. Larticolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: "Art. 131 (Relazione al Parlamento). 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenza in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sullattività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti". 4. Larticolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: "Art. 132 (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri. 2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga. 3. Gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui allarticolo 127". Art. 2. 1. Ai fini della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ed alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dellazienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione dopera professionale per almeno ventiquattro ore settimanali. 2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presento legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dellazienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione dopera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. 3. I posti nellorganico dei SERT, istituiti ai sensi dellarticolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nellorganico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti lattività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I soggetti indicati ai commi 1, 2, 3 hanno lobbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dellincarico. 6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale allinterno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dellattestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì sui soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative. Art. 3. 1. Allarticolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dallarticolo I del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" è sostituita dalla seguente: "2000". 2. Allarticolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse. 3. Larticolo 2 del decreto-legge 19 dicembre n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n 26, è sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. Le disponibilità assegnate allunità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancora impegnate alla chiusura dellesercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nellesercizio finanziario successivo". Art.4. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dellarticolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per lesercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze al fine delliscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e allapplicazione delle previsioni dellarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Latto di intesa di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti principi: a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali; b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo; c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dellintervento socio-riabilitativo e dellattività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari; d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dellazione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dallatto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia latto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per liscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui allarticolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.55 dell8 marzo 1993, nonché latto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui allarticolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dellorganico dei SERT. 4. In sede di prima attuazione, latto di indirizzo e coordinamento previsto dallarticolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dallarticolo 1, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dallarticolo 8, comma 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallarticolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dallarticolo 1, comma 2, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato sono riassegnate allunità previsionale di base 12.1.3.1, denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dallalcoldipendenza correlata, al sensi dellarticolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dallarticolo 1, comma 2, della presente legge. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1999 SCÀLFARO DALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2756-ter): Disegno di legge risultante dallo stralcio,
deliberato dallaula il 6 marzo 1997, dellart. 2 e del
comma 2 dellart. 3 del disegno di legge n. 2756,
diniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e del Ministro per la famiglia (Turco). Senato della Repubblica (atto n. 3543): Assegnato alla 12a commissione
(Sanità), in sede referente, il 2 ottobre 1998, con parere delle
commissioni 1a, 2a, 4a, 5a,
7a, 11a, della giunta per gli affari delle
Comunità europee e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato ò stato redatto ai sensi dellart.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note allart. 1: - Il testo dellart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre1990, n. 255. supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 1 (Comitato nazionale dì coordinamento per lazione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti). 1. E istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga. 2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità del lavoro, del lavoro e della previdenza sociale, delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali e di problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 4. Alle riunioni del Comitato possono esseri chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato ha responsabilità dl indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope a livello interno ed internazionale. 6. Il Comitato formula proposte al Governo per lesercizio della funzione dl indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore. 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un osservatorio permanente che verifica landamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, lorganizzazione e il funzionamento dellosservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dallart. 127, comma 2. Il comitato si avvale dellosservatorio permanente. 8. Losservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e lassunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sullattività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale nellambito delle rispettive competenze sono tenuti a trasmettere allosservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestri di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10. Losservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con leccezione di quelli che possano violare il diritto allanonimato. 11. Ciascun Ministero o ciascuna regione possono ottenere informazioni dallosservatorio. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, dintesa con i Ministri della sanità della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dalluso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sullampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici dl informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 Miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dallart 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale. 14. (Abrogato). 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni dl tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dallesperienza applicativa. 16. LItalia concorre, attraverso gli organismi internazionali, allassistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 17. Lassistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dallasservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n 49 sulla cooperazione dellItalia con i Paesi in via di sviluppo". Lart. 59, comma 46,della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente: "46. A decorrere dallanno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476,dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dintesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nellanno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di atti al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziaria confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio". Il testo dagli articoli 115 e116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita testualmente: "Art. 115 (Enti ausiliari). 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri ausiliari di cui allart.114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato degli enti ausiliari di cui allart. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione dal disagio psico-sociale, assistenza, cura, e reinserimento del tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. 2. I responsabili dei servizi a dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare allopera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti." "Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nellesercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui allart. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 2. Liscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti. 3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4. 4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui allart. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi. 5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o allestero, devono iscriverle separatamente ciascuna sullalbo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate allestero è territorialmente competente lalbo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, lalbo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione. 6. Liscrizione allalbo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui allart.117, per: a) limpiego degli enti per le finalità di cui allart. 94; b) lutilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dellart. 281 del codice di procedura penale, nonché dellart. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, aggiunto dallart. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) laccesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132; d) listituzione di corsi statali sperimentali di cui allart. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 8. Per le finalità indicate nel comma 1 dellart. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui allart. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. 9. Nel caso le regioni e le provincie autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui allart. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi alliscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione." - Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196).è il seguente: "Legge-quadro sul volontariato". - Il testo dellart. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283, è il seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire linteresse generale della comunità alla promozione umana e allintegrazione sociale dei cittadini attraverso: a) (Omissis); b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate allinserimento lavorativo di persone svantaggiate". - Lart. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno1990, n. 135, supplemento ordinario, recita testualmente: "6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione". - I commi 5 e 6 dellart. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellart. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993.n. 30, supplemento ordinario, recitano testualmente: "5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui allart. 3 della legge 26 luglio 1939 n. 1037, che i compiti di cui allart. 27, comma quarto, della legge 24 marzo 1983 n. 93. 6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare lispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. Lispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dellinterno e di altro personale comunque in servizio presso il dipartimento della funzione pubblica. Lispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, lottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dellazione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e losservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro". Il testo dellart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di interessi comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 20, è il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).- l. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e di compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni. 2. La conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dellinterno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dellAssociazione nazionale dei comuni dItalia - ANCI, il presidente dellUnione province dItalia -UPI ed il presidente dellUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dallANCI e sei presidenti di provincia designati dallUPI. Dei quattordici sindaci designati dallANCI cinque rappresentano le città individuate dallart. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici, 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dellANCI, dellUPI o dellUNCEM. 4. La Conferenza unificata dl cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dellinterno". - Le tabelle I e II dellart. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le seguenti:
ALLEGATO 1 CATEGORIA 1
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne lacido solforico e lacido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
ALLEGATO II È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella "comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate". - Il testo dellart. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 5 (Poteri sostitutivi) - 1. Con riferimento alle funzioni e compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dallappartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna allente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dallart. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente". Note allart. 2: Il titolo del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1991, n. 25), è il seguente: "Regolamento concernente la determinazione dellorganico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali". - Il testo dellart. 6 del regolamento adottato con il citato decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è il seguente: Art. 6 (Organico). - 1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella I. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per lipotesi di bassa utenza. 2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in altri servizi dellunità sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del servizio sanitario nazionale. 3. Nellassunzione e nellassegnazione del personale al SERT deve essere attribuita una particolare valutazione allattività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico o di psicologo deve essere attribuito maggior peso nella valutazione del curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia. 4. Per il coordinamento dellattività del SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dellaumento dellorganico nelle ipotesi indicate nella nota c) dalla tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza. 5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante lacquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico. 6. Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale". I testi degli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309 (per il titolo v. nel comma 1 dellart. 1 della presente legge), sono riportate nelle note allart. 1. Note allart. 3: - Il testo dellart. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1997, n. 76 come modificato dalla presente legge, è il seguente: "13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui allart. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dellart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziari ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente allesercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative allesercizio finanziario 1993 nono prorogate per i quattro anni successivi allesercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dellesercizio finanziario 2000". - Il testo dellart 1, comma 14, della citata legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato, dalla presente legge, è il seguente: "14. I controlli sui rendiconti e sullutilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti i di cui il comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui allart. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nellambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, alluopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". Note all'art. 4: Il testo dellart. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.214. supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, e, in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti allordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere linclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dellattività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi allesercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza. 7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per lacquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo presidenti delle regioni e delle province autonome." - I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono riportati nelle note allart. 1. - Il testo dellart. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, è il seguente: "4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni private, a norma dellart. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. Latto di indirizzo o coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4. lettera h); c) assicurare ladeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare lapplicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire losservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere larticolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere lobbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate; h) definire i termini per ladeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per laggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è il seguente: "Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". Il testo dellart. 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, é il seguente: "Art. 118 (Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali). 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto lorganico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale. 2. il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: a) lorganico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dellassistente sociale, dellinfermiere, delleducatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; b) deve svolgere unattività nellarco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare, gli interventi relativi al trattamento della sieropositività dei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-flglio della infezione da HIV. 3. Entro sessanta giorni dallemanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze e la conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, questultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità. 4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per lanno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno dagli anni 1991 e 1992, si provvede: a) per lanno 1990, mediante lutilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo razionale di intervento per la lotta alla droga di cui allart. 127; b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dellart, 7 della legge 22 Dicembre 1984, n. 887". Il testo dellart. 8, comma 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente: "2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione lintesa non sia stata raggiunta, dagli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entra trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza losservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti allesame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi". DECRETO 25 febbraio 1999 Termini di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale per lanno 1999 dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dellart. 41-ter della legge n. 104 del 1992, introdotto dallart. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162.
IL MINISTRO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco, per quanto attiene lapplicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per lanno finanziario 1999; Visto il decreto 6 agosto 1998 che prevede le modalità ed i criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui allart. 41-ter della legge n. 104 del 1992, introdotto dallart. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998 n. 162, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1998, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 1; Considerata lesigenza di indicare i termini di presentazione dei suddetti progetti sperimentali per lanno 1999; Decreta: I progetti presentati per lanno 1999 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dellart. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dallart. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162, devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio II - Tematiche familiari e sociali - Via Veneto, 56 - 00187 Roma, secondo le modalità già fissate dallart. 4 del decreto 6 agosto 1998, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data deve risultare dal timbro postale di spedizione oppure dal timbro di accettazione in caso di consegna diretta. Roma, 25 febbraio 1999 Il Ministro: TURCO Registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio
1999 DECRETO DEL PRESIDENTE DeL CONSIGLIO Composizione e competenze del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga.
IL PRESIDENTE Vista la legge 24 agosto 1988, n. 400; Visto lart. 1, commi 1 e 5, del testo unico delle leggi in materia di discipline degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 concernenti listituzione del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga; Visto lart. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dallart. 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1999, n. 45; Visto lart. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dallart. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente lorganizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, concernente il conferimento allon. Livia Turco dellincarico di Ministro per la solidarietà sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;
DECRETA: Art. 1. 1. Il Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga, di seguito denominato "Comitato", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dallart. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per la solidarietà sociale, per gli affari regionali e dei lavori pubblici (in relazione alla delega sulle aree urbane), nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la materia. 2. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la solidarietà sociale. 3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 4. Il Comitato: ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale; formula proposte al Governo per lesercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di competenza delle regioni; esprime il parere sugli atti e sui provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, del Ministro per la solidarietà sociale riguardanti il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. 5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dellOsservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dellart. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dallart. 1, comma 1, lettera b), della legge 18 febbraio 1999, n. 45, della Consulta degli esperti e degli operatori sociali, istituita ai sensi dellart. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo sostituito dallart. 1, comma 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45, nonché della commissione istruttoria dei progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato, istituita ai sensi dellart. 127 comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel testo modificato dallart 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45. Art. 2. 1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per delega, dal Ministro per la solidarietà sociale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. 2. Il comitato è convocato anche su richiesta di un Ministro componente. Art. 3. 1. La conferenza dei dirigenti generali competenti per la materia, in servizio presso le amministrazioni statali rappresentate nel Comitato, prevista dallart. 127, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dallart. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, è convocata e coordinata dal dirigente generale preposto allUfficio di coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali. 2. La conferenze dei dirigenti generali definisce i criteri e le modalità di attuazione amministrativa delle decisioni assunte dal Comitato, secondo quanto previsto dallart. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dallart. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Art. 4. Il supporto di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per lazione antidroga è assicurato dallUfficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze del Dipartimento per gli affari sociali. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 28 aprile 1999 p. Il Presidente: TURCO Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno
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