BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO
| ANNO XXIII 2000 no 2: |
Ordinanza 11 ottobre 1995, n. 870
(pubbl. sulla G.U. 1ª Serie speciale
n. 52 del 20 dicembre 1995)
Ordinanza emessa l11 ottobre 1995 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Manicone Maria Rosaria
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione di sostanze stupefacenti destinate ad uso personale - Prevista assoggettabilità a sanzione penale diversamente da quanto stabilito allesito delle abrogazioni referendarie (recepite nel D.P.R. n. 171/1993) per limportazione, la detenzione o lacquisto di sostanze stupefacenti destinate alluso personale - Ingiustificata disparità di trattamento - Irrazionalità.
(D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 75, modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).
(Cost., art. 3). IL TRIBUNALE
Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Manicone Maria Rosaria, imputata, nel proc. pen. n. 49/1995 r.g., del delitto p. e p. dallart. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere senza autorizzazione, coltivato alcune piante di canapa indiana, sostanza stupefacente appartenente alla tabella 2ª, prevista dallart. 14 d.P.R. citato, in Bologna, il 29 luglio 1992. Rilevato che:
allesito della discussione, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, nel giudizio dibattimentale oggi celebrato a carico della Manicone per il delitto in epigrafe;
le risultanze processuali potrebbero condurre a ritenere accertata, a carico della Manicone, la condotta materiale ascrittale, nonché la destinazione ad uso personale del prodotto della coltivazione, così come sostenuto dalla difesa, anche in assenza della prove di cui il pubblico ministero non si è fatto carico, ritenendo la coltivazione comunque penalmente perseguibile in sé della destinazione a terzi di detto prodotto della coltivazione; Ritenuto che:
quanto precede giustifica il giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in via di subordine dellart. 75, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, come modificato dal d.P.R. n. 171/1993 a seguito di referendum popolare, in relazione allart. 3 della Costituzione, nella parte in cui detto art. 75 non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, oltre che limportazione, lacquisto o la detenzione, venga punita soltanto con sanzioni amministrative, se finalizzata alluso personale della sostanza;
quanto alla non manifesta infodatezza di tale questione, debbono valere le argomentazioni che seguono, peraltro già svolte dalla Corte di appello di Catanzaro nellordinanza di promovimento del giudizio della Corte costituzionale, emessa in data 10 febbraio 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16, 1ª serie sociale, del 19 aprile 1995:
a parere di questo Tribunale, lattuale sistema normativo, così come risultante allesito referendario dellaprile 1993 e dal conseguente d.P.R. n. 171/1993, delinea, agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 39/1990 per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza alluso personale (coltivazione da un lato, e acquisto, importazione e detenzione dallaltro un trattamento sanzionatorio diversificato che non appare ispirato a criteri di ragionevolezza e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui allart.5 della Costituzione;
è pur vero che la Corte costituzionale è già intervenuta in subiecta materia, con la pronuncia di inammissibilità 23 dicembre 1994 n. 445, osservando che la censura di incostituzionalità deve passare attraverso la verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato, in forza della quale loperata depenalizzazione della condotta di "detenzione" appaia interpretativamente estensibile anche alle condotte della "coltivazione" e della "fabbricazione";
senonché, occorre prendere atto che la possibilità di siffatta esegesi adeguatrice resta ormai esclusa dal diritto vivente di legittimità, così come emergente dal magistero della Corte regolatrice, laddove nella sentenza della Sezione 4ª, del 29 settembre 1994, depositata il 21 dicembre 1994, pres. Viola, imp. Noia osserva che
"gli effetti abroganti del decreto n. 171/1993 non riguardano gli artt. 26 e 75 del d.P.R. n. 309/1990, che fanno espresso divieto di coltivazione e fabbricazione ritenute equipollenti dal legislatore di sostanze stupefacenti";
mentre la illiceità della coltivazione risulta invero tuttora sanzionata penalmente, ai sensi dellart. 73, lart. 75, come riformato dal decreto referendario, mediante la degradazione della detenzione per uso personale a mero illecito amministrativo, limita oggettivamente lambito dei soggetti che eventualmente fanno uso personale della sostanza, con esclusivo riferimento a chi illecitamente importa, acquista, o comunque detiene sostanze stupefacenti;
dal novero dei beneficiari della non punibilità vanno perciò esclusi coloro che coltivano o fabbricano stupefacenti;
non è peraltro possibile "una estensione analogica, in mancanza dei presupposti necessari, ed in considerazione della tassatività delle prescrizioni contenute negli articoli 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, che implicano una scelta precisa ed una valutazione ponderata del legislatore";
in conclusione, va riaffermata la punibilità, in sede penale, della coltivazione di sostanze stupefacenti anche se finalizzata ad uso personale, ribadendosi lindirizzo che ravvisa in tale condotta un reato di pericolo, con conseguente irrilevanza della valutazione della quantità di droga potenzialmente ricavabile dalle piantine coltivabili e dellelemento soggettivo dellagente in relazione alleventuale destinazione ad uso personale della sostanza;
nel prendere atto di tale orientamento di legittimità, il tribunale deve tuttavia rilevare che il sistema normativo in tema di stupefacenti seguito al referendum abrogativo del 1993, così delineato, si presenta, con riferimento alla coltivazione di sostanze stupefacenti, poco razionale ed in contrasto con il principio di uguaglianza dellart. 3 della Costituzione; e invero:
la scelta del legislatore del 1990 aveva una sua logica coerenza, in quanto si radicava sul principio della illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche se finalizzata ad uso personale, e limitava lapplicabilità delle sanzioni amministrative al solo esiguo parametro quantitativo della dose media giornaliera;
appariva pertanto coerente con tale impostazione la esclusione della coltivazione dallelenco delle condotte che, ai sensi dellart. 75, comportavano la degradazione dellillecito penale ad illecito amministrativo, in quanto tale attività produttiva, per sua nature, era potenzialmente ed astrattamente idonea a travolgere il dato quantitativo della dose media giornaliera che operava come discrimine per la punibilità penale;
in simile prospettiva, coerentemente, si poneva la giurisprudenza che tratteggiava la coltivazione di sostanze stupefacenti come reato di pericolo nei termini già descritti;
gli esiti del referendum abrogativo travolgono tale impostazione, giacché cancellano il principio del divieto delluso personale di sostanze stupefacenti sancito al primo comma dellart. 72 e, eliminando il parametro quantitativo della dose media giornaliera, pongono la finalità delluso personale quale unico discrimine tra lillecito penale e quello amministrativo, indipendentemente dal tipo di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente;
il rilievo depenalizzante assunto dalluso personale della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri quantitativi, non più esistenti (in tal senso, espressamente, Cassazione, Sez. 4ª, 18 gennaio 1994, n. 2534), dovrebbe ora equiparare la coltivazione alle altre condotte previste dallart. 75, ai fini degli effetti sanzionatori indicati nella medesima norma;
nel quadro normativo ridisegnato dagli esiti del referendum, pertanto, lesclusione della coltivazione dal novero delle condotte punite con sanzione amministrativa, se finalizzate alluso personale dello stupefacente, non appare più sorretta da quei criteri di ragionevolezza che pur aveva nel contesto della originaria normativa e si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento che lart. 3 della Costituzione impone al legislatore;
tale esclusione costituisce oggi una non più giustificata diversità di trattamento sanzionatorio per condotte diverse (importazione, acquisto, detenzione e coltivazione), ma egualmente ispirate a quella medesima finalità di uso personale della sostanza stupefacente, posta a fondamento della scelta popolare di depenalizzazione;
allo stato della normativa attuale, colui che, in contesto domestico, coltiva - come nel caso di specie - un esiguo numero di piantine di canapa indiana per uso personale, è sottoposto alle sanzioni penali previste dallart. 73, mentre colui che importa, sempre per uso personale, anche cospicue quantità di eroina o cocaina, soggiace alle sole sanzioni amministrative previste dallart. 75;
a parere del Collegio, la descritta situazione normativa configura unipotesi di incostituzionalità sopravvenuta, conseguente agli esiti del referendum ed al d.P.R. n. 171/1993, per certi versi inevitabile, data la natura del referendum abrogativo ed i limiti della sua operatività sulla normativa preesistente, alla quale può porre rimedio la Corte costituzionale con una sentenza additiva, con la quale si dichiari lincostituzionalità del primo comma dellart. 75 del d.P.R. n. 309/1990, come modificato dal d.P.R. n. 171/1993, perché in contrasto con lart. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, oltre che lacquisto, limportazione o la detenzione, sia punita con le sanzioni amministrative, se finalizzata esclusivamente alluso personale della droga. P. Q. M. Visto lart. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in via di subordine e fatta propria dal Tribunale dellart. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di sostanze stupefacenti, al pari dellimportazione, acquisto e detenzione, venga punita con le sanzioni amministrative previste dalla medesima norma, ove tale coltivazione sia finalizzata alluso personale della sostanza;
Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sospende il giudizio in corso.
Bologna, addi 11 ottobre 1995
Il presidente: Mancuso
I giudici: Albiani - Alifano