BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO
| ANNO XXIII 2000 no 2: |
ORDINANZA 11-24 DICEMBRE 1996
(pubbl. sulla G.U. 1ª Serie speciale n. 2 dell8
gennaio 1997)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati in genere - Coltivazione di piante a scopo di estrazione ti sostanze stupefacenti - Punizione soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata alluso personale delle sostanze - Omessa previsione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 360/199S e manifestamente infondata con ordinanza n. 150/1996 - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 28, 73
e 7S, come modificati dal d.P.R. S giugno 1993, n. 171).
(Cost., art. 3, primo comma).
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1995 dalla Corte dappello di Firenze nel procedimento penale a carico di Bigoni Alessio iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dellanno 1996;
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Bigoni Alessio imputato del delitto di cui allart. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché senza la prescritta autorizzazione aveva coltivato due piante di canapa indiana, la Corte dappello di Firenze in sede di rinvio dopo la pronuncia della Corte di cassazione del 14 febbraio 1995 che aveva annullato la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Arezzo dichiarativa del non luogo a procedere per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato ha sollevato dufficio, con ordinanza del 27 ottobre 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 cit., come modificati a seguito del d.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di (piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti oltre che limportazione, l acquisto o la detenzione venga punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata alluso personale della sostanza;
che in particolare la Corte dappello rimettente lamenta la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) sotto il profilo che per condotte ugualmente caratterizzate dalla destinazione della sostanza alluso personale (coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione dallaltro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio diversificato;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 360 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare la non comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione censurata, con alcune di quelle allegate come tertium comparationis e quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparita di trattamento;
che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.150 del 1996;
che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta profili diversi di censure;
che quindi la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art. 28, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata, in riferimento allart. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dappello di Firenze con lordinanza indicata in epigrafe,
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l11 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA