BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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ORDINANZA 26 MARZO 1997 Ordinanza emessa il 26 marzo 1997 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di C. O. Circolazione stradale - Guida sotto influenza di alcool - Previsione della facoltà, e non dellobbligo, di sottoporre il guidatore allaccertamento tecnico-scientifico dello stato di ebbrezza - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale. (C.S.N., art. 186, comma quarto).
IL PRETORE Nel procedimento penale a carico di C. O. (R.G.P.D. n. 2625/1996), per il reato di cui allart. 186 d.lvo 30 aprile 1992 n. 285, osserva quanto segue: Lart. 186, comma 1 del "Nuovo codice della strada" statuisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza delluso di bevande alcooliche, prevedendo, al comma 2, della medesima disposizione, una sanzione penale oltre ad una sanzione amministrativa per coloro che contravvengono al divieto in questione. La norma di legge in argomento, poi, al comma 4, prevede che, quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dallinfluenza dellalcool, gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare laccertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, aggiungendo, al comma successivo, che qualora dallaccertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento stesso, linteressato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dellapplicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Lart. 379, comma 1 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada" stabilisce che laccertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dellart. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante lanalisi dellaria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nellaria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. Il comma successivo, inoltre, esige che la concentrazione di cui al comma 1 debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. La disposizione in parola, poi, al comma 3, prevede anche che nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dallinteressato, resta fermo il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dellarticolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dellesistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. Così riassunto il quadro normativo allo stato esistente, non può non rilevarsi, a parere dello scrivente, o facendo riferimento alla pacifica interpretazione che viene data dagli operatori del diritto al combinato disposto delle disposizioni di cui sopra (va rilevato infatti come gli organi titolari dellazione penale usualmente si determinino allesercizio di tale azione ipotizzando il reato di cui allart. 186 del Codice della strada pur in assenza di accertamento attraverso etilometro), quella che pare essere una consistente anomalia nella disciplina contemplata da detto quadro. Linterpretazione che viene data, infatti, al termine "facoltà", di cui al comma 4, della disposizione testé menzionata, non individua in questo termine il significato di "potere" di accertamento, in tal modo recependosi una supposta volontà del legislatore di sottolineare la condizione di "assoggettabilità" (peraltro penalmente "assistita" dal comma 6 dellart. 186 del Codice sopra menzionato) al controllo di colui che si ipotizza essere in stato di ebbrezza, e di regolare quindi il rapporto tra pubblico ufficiale e cittadino (pubblico ufficiale comunque in questa ipotesi interpretativa obbligato alleffettuazione della verifica tecnico-scientifica, semmai in aggiunta al rilievo di elementi esteriori indicativi dello stato di ebbrezza), ma vi legge bensi quello tout court, di mera possibilità di scelta, da parte del pubblico ufficiale operante, nellesercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, della predisposizione dellaccertamento tecnico-scientifico in argomento. Se questa è la situazione, non può non cogliersi, come detto, unintima contraddizione nel dettato normativo. Da un canto, con il prevedere una mera facoltà per i pubblici ufficiali di procedere ad una precisa verifica tecnico-scientifica, sembra che il legislatore abbia accolto una nozione per così dire "elastica" è pertanto connessa con le caratteristiche, peculiari, fisio-psichiche di ciascun soggetto dello stato di ebbrezza, concepito questultimo come realtà fisio-psichica non ancorata a precisi riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di indici di fatto (anomalia nella condotta di guida, alitosi vinosa, evidenti problemi di equilibrio in posizione eretta) dai quali potersi inferire lesistenza di uno stato di consistente alterazione di natura psichica caratterizzato dalla perdita di unadeguata capacita valutativa concernente il mondo fenomenico circostante. "Dallaltro, sembra invece che il legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione normativa dello stato di ebbrezza vincolata ad un preciso dato quantitativo e quindi di natura oggettiva consistente nel raggiungimento della soglia rappresentata dal valore di 0.8 grammi/litro nel sangue, con un mantenimento del valore in questione per un intervallo di tempo di 5 minuti: in questo senso, quindi, si potrà considerare linteressato in stato di ebbrezza ed assoggettarlo alle risposte sanzionatorie di legge solo ed esclusivamente in ipotesi di raggiungimento della soglia in argomento, indipendentemente dalla presenza o meno di quei sintomi, di profilo, come visto, soggettivo, ritenuti idonei ad evidenziare il suddetto stato di alterazione qualora non si sia fatto uso delletilometro. Pare, in buona sostanza, che il legislatore abbia, stando alla predetta generalizzata linea ermeneutica allo stato esistente, con la disposizione del Codice della strada ritenuto di privilegiare la soggettività del fenomeno "stato di ebbrezza", smentendosi però nella disposizione regolamentare, di esecuzione concreta della norma del Codice (cui peraltro direttamente questa ultima norma rimanda), con la previsione secondo la quale ai fini della legge penale può considerarsi in tale stato solo chi oltrepassi la soglia sopra indicata. La distonia qui rilevata tra dettato della disposizione del Codice e tenore della disposizione regolamentare, distonia cui non pare possibile porsi rimedio attraverso uninterpretazione abrogatrice, per incompatibilità con la prima, della disposizione regolamentare di grado inferiore in quanto, come teste visto, dalla stessa disposizione del Codice direttamente richiamata, sembra allo scrivente produrre leffetto di incidere sulla tassatività della fattispecie, ed in particolare sulla stessa nozione di stato di ebbrezza rilevante in sede penale. In concreto, poi, di fatto, la scelta tra criterio elastico e soggettivo, e criterio matematico-quantitativo ed oggettivo, viene fatta dipendere da una scelta del pubblico ufficiale, il quale deciderà, a suo insindacabile giudizio non è prevista tra laltro la possibilità per il cittadino di richiedere di essere assoggettato alla verifica scientifica se effettuare questultima. Ci si trova, in buona sostanza, in una situazione nella quale il destinatario dei divieto di porsi alla guida di un veicolo allorquando le facoltà valutativo-percettive siano compromesse da uno stato di ebbrezza non sa se "levento" da evitare, per non incorrere nella risposta, sanzionatoria, consista nel raggiungimento di una compromissione fisico-psichica tale da pregiudicare quella che con linguaggio generico potremmo definire la sua "lucidità", indipendentemente dal livello quantitativo di alcool esistente nel sangue, e quindi in funzione, proprio in virtù di detta emancipazione dal dato quantitativo, delle sue peculiari, personali capacita di "tenuta" dellalcool, oppure consista nel raggiungimento, al di la ed a prescindere da qualunque specificità delle concrete caratteristiche fisiche personali, della soglia di 0,8 grammi di alcool per litro nel sangue. In una situazione quale quella sin qui descritta, ove si mantenesse invariata la realtà normativa, potrebbero verificarsi situazioni nelle quali un soggetto verrebbe raggiunto da dichiarazione di penale responsabilità per guida in stato di ebbrezza evidenziando il medesimo a parere del pubblico ufficiale sintomi univocamente indicativi di tale stato e reputandosi da questultimo inutile la verifica tecnico-scientifica , quandanche la soglia quantitativa di cui si è detto non fosse stata raggiunta, laddove in altre circostanze di fatto, persone obbiettivamente lucide e quindi "soggettivamente" in grado di guidare, verrebbero condannate solo perché la soglia in argomento sarebbe raggiunta: in buona sostanza, per taluni la "nozione-referente" di stato di ebbrezza sarebbe quella "soggettivo-sintomatica", mentre per altri sarebbe operativa la nozione "quantitativo-oggettiva" di stato di ebbrezza. Né pare ragionevole sostenere che si proceda o meno alla verifica tecnico-scientifica in questione ogniqualvolta un soggetto dovesse venire colto in condizioni fisico-psichiche univocamente indicative di uno stato di ebbrezza, sicuramente quella soglia sarebbe raggiunta, poiché se cosi fosse, se tutte le persone, cioè, in particolari condizioni, fossero inderogabilmente caratterizzate dal raggiungimento della soglia già più volte menzionata, non si vedrebbe il motivo di un loro seppur eventuale assoggettamento ad un controllo etilometrico: o una persona apparentemente in stato di ebbrezza, stando alle conoscenze, tecnico-scientifiche, può non raggiungere, in concreto, la soglia in parola, ed allora ha un senso la prova etilometrica, ma a quel punto rendendola obbligatoria, o inderogabilmente qualunque persona in stato di evidente ebbrezza sicuramente raggiunge la detta soglia, ed allora sarebbero superflue prove quantitative. In definitiva, il complesso di considerazioni sin qui esposte si ritiene evidenzi un profilo di violazione del dettato normativo costituzionale con riferimento al principio di tassatività della fattispecie penale di cui allart. 25, comma 2, della Carta Fondamentale, per mancanza di una sufficiente nitidezza dei contorni della nozione, penalmente rilevante, di stato di ebbrezza, nozione che, per il teste rammentato principio di tassatività, non poo che essere unica. La disposizione del Codice della strada, ad avviso di chi scrive, onde evitare contestazioni, processualmente ricorrenti nelle fattispecie di ritenuta guida in stato di ebbrezza, relative alla reale significatività probatoria delle condizioni fisiche dellasserito responsabile, quali descritte dai pubblici ufficiali, dovrebbe essere, come testé accennato, dichiarata incostituzionale nella parte in cui, anziché prevedere lobbligo di una verifica tecnico-scientifica che sicuramente il legislatore ha concepito sulla scorta delle indicazioni della scienza e della verifica sperimentale reiterata dalla stessa operata tra stato di ebbrezza e raggiungimento della soglia sopra indicata , ne prevede invece la mera facoltà. In tal modo il concetto di stato di ebbrezza rilevante penalmente verrebbe corredato dai necessari elementi di certezza, risultando conseguentemente contraddistinta dagli auspicabili coefficienti di certezza la norma penale che a detto stato fa riferimento. La questione qui sollevata, infine, è certamente rilevante ai fini del decidere, poiché, nel caso la Consulta dovesse determinarsi ad ancorare la nozione di stato di ebbrezza rilevante in sede penale al dato quantitativo etilometrico, il procedimento penale di cui qui si tratta non potrebbe che sfociare in una pronuncia assolutoria, visto che non si è ritenuto, allepoca, dellasserito accertamento della contravvenzione per cui è causa, di procedere allesame etilometrico ed assente pertanto risultando la prova dellillecito; al contrario, qualora si ritenesse di accettare, da parte della Corte, una nozione per cosi dire "soggettivizzata" dello stato di ebbrezza, ci si dovrebbe qui misurare con i dati probatori finora raccolti, evidenzianti condizioni psico-fisiche del giudicando precarie allatto del suo "fermo" da parte della Polizia stradale, con le intuibili conseguenze; P. Q.M. Visto lart. 23, terzo comma 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza della qui proposta questione ai fini della decisione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa, a cura della Cancelleria, notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicazione del provvedimento medesimo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi 26 marzo 1997 Il pretore: MONTINGELLI ORDINANZA 16 LUGLIO 1997, N. 802 Ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di P. D. ed altro Ubriachezza ed alcoolismo - Ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico - Punibilità come reato - Disparita di trattamento rispetto a quanto previsto Dellipotesi di uso personale di sostanze stupefacenti. (C.P., art. 688).
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dallart. 688 c.p., gli imputati rimanevano contumaci. Ammesse le prove richieste e sentito un testimone del p.m., questo giudice, non potendo definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità qui appresso articolata, rilevava dufficio che a seguito del referendum popolare del 1993 abrogativo dellart. 76 del d.P.R. n. 309/1990 si è venuto a creare una palese sperequazione di trattamento tra chi nel fare uso personale di sostanze stupefacenti non è più punibile in sede penale e chi facendo uso di sostanze alcoliche è punito ai sensi dellart. 688 c.p. Lart. 688 c.p. è reato contenuto nel Libro III del codice penale sotto il capo I Sez. III che prevede una pena fino a tre mesi di arresto per chi è colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza. La norma contravvenzionale punisce il solo fatto di trovarsi in stato di ubriachezza a prescindere da altre condotte che comunque possono concorrere con esso. Comè noto lo stato di ubriachezza è quello derivante dallingerimento di liquidi con una certa gradazione alcolica ed ha come effetto unalterazione dellautodeterminazione annullando i freni inibitori della personalità. A seconda il livello culturale del soggetto ovvero della sua estrazione sociale lo stato di ubriachezza può provocare più o meno comportamenti antisociali. Una certa affinità sintomatica è quella derivante dallingerimento di sostanze stupefacenti. Conseguenziale è perciò la domanda del perché chi ingerisce sostanze alcoliche deve essere punito in sede penale e del perché la stessa rilevanza penale è stata abrogata dal citato referendum per chi sceglie di drogarsi. Il fatto che lo stato di ubriachezza sia accertato in luogo pubblico o aperto al pubblico non è rilevante in quanto la stessa previsione non operava per la norma abrogata riguardante gli stupefacenti. Quello che si chiede di individuare è se esista una palese sperequazione tra chi ingerisce sostanze stupefacenti e chi ingerisce semplicemente dellalcool. A parere di questo giudice è evidente una violazione dellart. 3 della Costituzione a seguito dellentrata in vigore dellart. 1 d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 che attuava il risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993. P. Q. M. Vista la legge n. 87/53, non ritenendo manifestamente infondata la questione e non potendo decidere nel giudizio de quo, chiede che la Corte costituzionale voglia esaminare la questione se lart. 688 c.p. è incostituzionale nel momento in cui punisce chi è colto in luogo pubblico o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza anche dopo che sono state abrogate con il citato d.P.R. le fattispecie legislative che punivano chi faceva uso personale di sostanze stupefacenti: Manda la cancelleria per gli invio degli atti alla Corte costituzionale ai due rami del Parlamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; Sospende il procedimento. Frascati, addi 16 luglio 1997 Il vice pretore: IORIO ORDINANZA 16 GENNAIO 1998 Ordinanza emessa il 16 gennaio 1998 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Corti Cesare Circolazione stradale - Reati di guida sotto linfluenza di alcool e di guida sotto linfluenza di sostanze stupefacenti - Trattamento sanzionatorio comportante lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilità automatica di tale sanzione in ipotesi di rito di "patteggiamento" ex art. 444 cod. proc. pen. - Conseguente preclusione, per il giudice, di valutazioni nel merito - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva. Circolazione stradale - Reati di guida sotto linfluenza di alcool e di guida sotto linfluenza di sostanze stupefacenti - Prescrizione dellillecito amministrativo e della correlata sanzione accessoria - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul principio del giudice naturale - Lesione del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva. (CS.N., arts. 186,187, 222 e seguenti). (Omissis) P. Q. M. Visto lart. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli arts. 186, 187, 222 e segg. del decreto legislativo n. 285/1992 in relazione agli arts. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione nei limiti di cui a parte motiva; Sospende il presente giudizio; Manda alla cancelleria per gli avvisi e le notifiche di rito. Brescia, addi 16 gennaio 1998 ll pretore: TOSELLI ORDINANZA 29 APRILE - 10 MAGGIO 1999, N. 157 Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41).
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, aw. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI; ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 614 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetto Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dellanno 1997. Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano in sede di udienza preliminare nel procedimento a carico di una persona trovata in possesso di un "alambicco rudimentale" e di otto litri di liquido "presumibilmente grappa", e per ciò imputata del reato di cui allart. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver fabbricato illegalmente otto litri di grappa prima di pronunciarsi sulla istanza di patteggiamento avanzata dallimputata, con ordinanza in data 20 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce la fabbricazione clandestina di alcole o di bevande alcoliche con la pena minima di sei mesi di reclusione e di lire quindici milioni di multa; che, ad avviso del giudice a quo, il legislatore, con la previsione di sanzioni minime cosi elevate, sembrerebbe non aver tenuto conto "della realtà sociale del fenomeno disciplinato, delle concrete limitate dimensioni dei singoli casi, della inferiorità economica delle persone che distillano (in genere modesti agricoltori), delle tradizioni agricole e domestiche di alcune zone dItalia, della mancanza di disvalore della condotta sanzionata", essendo notorio che la grappa e altri distillati verrebbero prodotti anche dai contadini per uso domestico in piccoli quantitativi ed essendo comprensibile che i contadini stessi non ritengano di doversi assoggettare ai gravosi adempimenti imposti da una legge che finirebbe con lessere percepita come una imposizione puramente vessatoria; che, comunque, la sanzione prevista dalla disposizione censurata, che punisce la fabbricazione clandestina di alcole con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dellimposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire quindici milioni, risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto alla gravità della condotta e alla funzione della pena (nel caso di specie, a fronte di accise evase per lire 100.000, limputata dovrebbe essere condannata quantomeno alla pena di sei mesi di reclusione e lire quindici milioni di multa), e violerebbe, di conseguenza, gli indicati parametri costituzionali, sia sotto il profilo dellirragionevole uso della discrezionalità legislativa, sia sotto il profilo dellassoggettamento al medesimo trattamento sanzionatorio delluso di alambicchi di differente portata; che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, apparendo tuttaltro che ingiustificato il rigore cui è ispirata la disposizione sanzionatoria impugnata; che, infatti, ad avviso dellAvvocatura, poiché la distillazione clandestina sarebbe attività particolarmente pericolosa dal punto di vista fiscale, tenuto conto dellelevato livello dellaccisa sugli alcoli, della facile occultabilità dei prodotti della distillazione e della assoluta irrilevanza sotto il profilo della capacità produttiva delle dimensioni dellapparecchio utilizzato, il potere di graduazione della pena sarebbe stato esercitato dal legislatore non irragionevolmente. Considerato che larticolo 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contiene una descrizione assai analitica delle parti dellapparecchio di produzione rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcoli, individuando come tali la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore e il refrigerante; che il remittente ritiene integrata la previsione normativa con il rinvenimento presso limputata di otto litri di un liquido "presumibilmente grappa" e di un "alambicco rudimentale"; che, poiché il termine alambicco non compare nella disposizione legislativa nella quale sono invece descritte dettagliatamente le componenti dellapparecchio, laggettivo rudimentale usato dal remittente genera, in sede di controllo della rilevanza della questione, spettante a questa Corte, il dubbio che loggetto rinvenuto presso limputata sia effettivamente riconducibile a quelli indicati nel censurato articolo 41 ai fini della prova del reato di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche; che, in presenza di una così modesta quantità di liquido rinvenuto, si impone una più circostanziata descrizione della fattispecie che renda immediatamente evidente la rilevanza della questione; che non può dirsi bastevole a tal fine il proposito dellimputata, riferito dal remittente, di chiedere lapplicazione della pena ai sensi dellart. 444 cod. proc. pen., posto che tale richiesta non integra quella più puntuale definizione della fattispecie necessaria allindividuazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale; che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellart. 41 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con lordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999. Il Presidente: GRANATA Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA SENTENZA 11-20 DICEMBRE 1996, N. 399 Giudizio di legittimità costituzionale in
via incidentale. [Legge 11 novembre 1975, D. 584, artt.1, lett. a); d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 9 e 14, modificati dallart. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 64, lett. b) e 65, comma 21. (Cost., artt. 3 e 32).
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. l, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), così come modificati dallart. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, secondo comma, del citato decreto n. 626 del 1994, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1996 dal tribunale di Torino, nel procedimento civile vertente tra Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a. e Abronio Susanna ed altri, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dellanno 1996; Visti gli atti di costituzione dellIstituto bancario San Paolo di Torino s.p.a. e di Vergnano Claudio; Udito nelludienza pubblica del 12 novembre 1996 il giudice relatore Fernando Santosuosso; Udito lavv.to Paolo Tosi per Istituto bancario San Paolo di Torino s.p.a. Ritenuto in fatto 1. Nel corso di una controversia di lavoro promossa da oltre 300 dipendenti nei confronti dellIstituto bancario San Paolo di Torino s.p.a., finalizzato ad ottenere provvedimenti idonei a tutelare la salute dei non fumatori contro i danni del c.d. fumo "passivo", il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale. in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, degli artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. s8a (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), così come modificati dallart. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/6791CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, comma 2, del citato decreto n. 626 del 1994. Nellampia ordinanza di rimessione il giudice a quo, dopo aver premesso una serie di osservazioni in merito allaccertata nocività del fumo passivo da ritenersi ormai pacificamente dimostrata sulla base dei numerosi studi scientifici sullargomento rileva che la normativa vigente, nellindicare i luoghi nei quali il fumo è vietato, irragionevolmente non ha incluso nellelenco i luoghi di lavoro in quanto tali, bensì soltanto in relazione a talune situazioni marginali; e i numerosi progetti e disegni di legge presentati in Parlamento, finalizzati allestensione del divieto di fumare in altri luoghi e specialmente a quelli di lavoro, non hanno avuto alcun seguito. Tanto premesso, il Tribunale rileva che, pur potendo lart. 2087 del codice civile considerarsi una norma "aperta", sulla quale fondare il dovere del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute del lavoratore, non è consentito, sulla base di tale norma, un legittimo divieto di fumare disposto dal datore di lavoro di fronte a locali dellazienda inquinati dal fumo passivo; e ciò perché il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nel dettare regole per la tutela dei lavoratori, ha previsto che lobbligo di adottare misure specifiche per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo valga soltanto per i locali di riposo e con riguardo ad alcune lavorazioni particolarmente esposte a rischio cancerogeno. Ne consegue che, non essendo più possibile una lettura estensiva delle norme vigenti, la tutela apprestata dal legislatore a protezione della salute dei lavoratori non fumatori deve ritenersi, allo stato, del tutto insufficiente, e perciò in contrasto con lart. 32 della Costituzione. Il giudice a quo mostra piena consapevolezza del fatto che questa Corte, con la sentenza n. 202 del 1991. dichiarando inammissibile una questione non molto diversa da quella attuale, ebbe a rivolgere al legislatore un monito, rimasto inascoltato, affinché apprestasse una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni del fumo passivo. Questa situazione, unità allimpossibilità di unininterpretazione estensiva delle norme vigenti accolta invece dal giudice di primo grado ed alla diversità della domanda giudiziale in questo caso non risarcitoria, ma di prevenzione dei danni , induce il tribunale di Torino a sottoporre nuovamente la questione allesame della Corte, chiedendo che la normativa sopra richiamata venga dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi. 2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito lIstituto bancario San Paolo di Torino s.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. In prossimità delludienza, la difesa dellIstituto ha presentato una memoria, insistendo per laccoglimento delle conclusioni già formulate. Preliminarmente, la difesa della banca ha osservato che le norme della legge n. 584 del 1975 che regolano il divieto di fumo non sono poste a tutela dei singoli in quanto lavoratori, bensì in quanto soggetti che, per le più svariate motivazioni (studio, salute, divertimento etc.), si trovano a soggiornare per un certo periodo in luoghi chiusi ne conseguirebbe che, mancando ogni collegamento tra le ipotesi previste dal legislatore e quella di cui si lamenta lomissione (luoghi di lavoro chiusi), la pretesa violazione del principio di ragionevolezza sarebbe comunque insussistente. LIstituto osserva poi che, come già rilevato dalla Corte nella sentenza n. 202 del 1991, la pronuncia richiesta dal Tribunale rimettente e inammissibile sia perché non sussiste una soluzione costituzionalmente necessitata, sia perché una pronuncia estensiva del divieto di fumare finirebbe col creare una nuova ipotesi di reato. 3. Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito anche Vergnano Claudio, con atto depositato fuori termine. Considerato in diritto 1. Il tribunale di Torino ha sollevato questione di legittirnità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 3 della Costituzione, degli artt. 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), così come modificati dallart. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 8,9/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, comma 2, del citato decreto n. 626 del 1994, nella parte in cui non prevedono il divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi. 2. Occorre premettere il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 218 del 1994, n. 202 del 1991, nn. 307 e 455 del 1990, n. 559 del 1987 e n. 184 del 1986) secondo cui la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato. È stato pure ripetutamente affermato che la tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dellindividuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale. E tale tutela implica non solo situazioni attive di pretesa ma comprende oltre che misure di prevenzione anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo. Una questione analoga a quella presente è stata già sottoposta a scrutinio di costituzionalità; in quella occasione la Corte pur dando per pacifica la nocività del c.d. fumo passivo è pervenuta ad una pronuncia di inammissibilità (sentenza n. 202 del 1991), soprattutto per motivi di non rilevanza nel giudizio a quo. Non ha mancato, tuttavia, di affermare la legittimità (ex art. 32 della Costituzione e art. 2043 del codice civile) di una richiesta diretta al risarcirnento dei danni per detta causa; e, nel contempo, ha rivolto al legislatore linvito ad intervenire per la "necessità di apprestare una piu incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito". 3. II tribunale propone ore la questione di legittimità non ai fini del divieto di fumo nei locali considerati nella sentenza n. 202 del 1991, ma con riguardo ai pregiudizi derivanti dal fumo passivo nei locali di lavoro chiusi, per considerazioni specificamente relative a questi luoghi. Avverte il rimettente che "non viene qui svolta domanda di risarcimento, bensì unazione in via preventiva per ladozione di misure atte ad evitare la verificazione di un danno". Rileva inoltre che, successivamente alla sentenza n. 202 del 1991, il legislatore, in attuazione delle direttive comunitarie, ha disciplinato (nel decreto legislativo n. 626 del 1994) la materia concernente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza peraltro introdurre il divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro; divieto che dovrebbe invece discendere necessariamente dallesigenza, prevista dalla Costituzione, della efficace protezione della salute, sul presupposto che la vigente normativa non contiene altri strumenti idonei ad evitare il pregiudizio derivante ai lavoratori dal fumo passivo nei locali chiusi. La legge lamenta in proposito mentre esige espressamente la "protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo" in relazione ad alcuni locali (corsie di ospedali, aule scolastiche, mezzi di trasporto pubblico), per quelli "adibiti a pubblica riunione", nonché in una serie di "locali di divertimento" (e la direttiva 14 dicembre 1995 della Presidenza del Consiglio estende questi divieti a tutti i locali aperti al pubblico appartenenti alla pubblica amministrazione, alle aziende pubbliche ed ai privati esercenti pubblici servizi), non prevede analoghi divieti per i luoghi di lavoro, dove una molteplicità di dipendenti sono tenuti a permanere per lungo tempo. Parimenti irragionevole dovrebbe ritenersi che tali divieti siano previsti nellambito delle aziende solo per i locali di riposo o come accettato anche dallIstituto bancario per quelli di comune frequentazione (bar, mense etc.) da parte di lavoratori e non invece per quelli dove le stesse persone devono trattenersi obbligatoriamente per prestare in piena efficienza le loro energie lavorative. 4. Lordinanza di rimessione, come si è detto, muove da due presupposti: che, avendo la legge direttamente previsto il divieto di fumare in determinati luoghi, tale divieto non possa essere disposto dal datore di lavoro in altri luoghi o circostanze; e che il vigente sistema normativo non offre comunque altri strumenti idonei a tutelare la salute dei lavoratori così come voluto dalla Costituzione. Senonché, tali presupposti sono erronei, dal momento che, pur non essendo ravvisabile nel diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, è anche vero che nellordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo. Se alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi, ciò non esclude che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete; è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi voluti dal vigente sistema normativo siano inidonei alla tutela della salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi del fumo passivo. Ed invero, non sono soltanto le norme costituzionali (artt. 32 e 41) ad imporre ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dellintegrità fisica dei lavoratori; numerose altre disposizioni, tra cui discipline contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, assumono in proposito una valenza decisive. Lart. 2087 del codice civile stabilisce che limprenditore è tenuto ad-adottare nellesercizio dellimpresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, lesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lintegrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Cassazione (sentenza n. 5048 del 1988) ha ritenuto che tali disposizione "come tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dellordinamento alla sottostante realtà socio-economica" e pertanto "vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione sussidiaria rispetto a questultima di adeguamento di essa al caso concreto". Analogamente gli artt. 1, 4 e 31 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, dispongono che il datore di lavoro, "in relazione alla natura dellattività dellazienda ovvero dellunità produttiva", debba valutare, anche "nella sistemazione dei luoghi di lavoro", i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, "adottare le misure necessarie", e "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza", riaffermando lobbligo di "adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e di salute". Con più specifico riferimento alla "salubrità dellaria"; nei locali di lavoro chiusi, lart. 9 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, modificato dallart. 16 del d.lgs. 19 marzo 1996, n. 242, stabilisce la necessità che i lavoratori "dispongano di aria salubre in quantità aufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione"; impianti che peraltro devono essere sempre mantenuti in efficienza e "devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti daria fastidiose". E allultimo comma di detto art. 9 si soggiunge "che qualsiasi sedimento che potrebbe comportare un pericolo per la salute dei lavoratori dovuto allinquinamento dellaria respirata deve essere eliminato rapidamente". A questi precisi e dettagliati doveri del datore di lavoro fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300) di controllare 1applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca, lelaborazione e lattuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Coerentemente il d.lgs. n. 626 del 1994 prevede (art. 18) anche la figura del rappresentante dei lavoratori che ha tra laltro il compito (art. 19, lett. h) di promuovere lelaborazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica dei lavoratori. Costoro hanno, inoltre, la possibilità di chiamare il datore di lavoro dinanzi al giudice per laccertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela. 5. Nel sottolineare lampiezza dei doveri e delle responsabilità (cui corrispondono i relativi poteri organizzativi) che le norme richiamate attribuiscono ai datori di lavoro, la Corte osserva che, in adempimento di queste disposizioni, di natura non solo programmatica ma precettiva, costoro devono attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata. Non è dato ovviamente precisare in questa sede le varie misure possibili e le modalità di detti interventi (dislocazioni, orari, impianti, fino ad eventuali divieti), dal momento che ciò discende, oltre che dal rispetto delle prescrizioni legislative, dalle diligenti valutazioni del datore di lavoro in corrispondenza alle diverse circostanze in cui viene prestata lattività lavorativa, nonché dal controllo dei lavoratori, degli ispettori e del giudice del lavoro. Alla Corte compete rilevare, invece, che il dovere di vigilare e di provvedere adeguatamente, cui fa riscontro il diritto dei lavoratori (art. 9 dello Statuto, e art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994), e già desumibile dalle norme positive lette come attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute. Ed in tale quadro il datore di lavoro troverà le misure organizzative sufficienti a conseguire il fine della protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio costituzionale dellart. 32. Il rispetto di questo principio nella presente questione va inteso nel senso che la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro può ritenersi soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio. 6. Una volta accertato che la normativa in vigore prevede strumenti idonei ad una adeguata protezione della salute dei lavoratori anche dal pericolo del fumo passivo, resta assorbito lesame della richiesta di un intervento finalizzato allestensione del divieto assoluto e generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi; intervento che il giudice rimettente aveva ritenuto come lunico mezzo efficace per la protezione della salute secondo lart. 32 della Costituzione. Se al legislatore per linvito già a lui rivolto resta il compito di riconsiderare lintera materia per migliorare la disciplina in tema di tutela della salute dei cittadini, ed in particolare la prevenzione dai danni cagionati dal fumo passivo, deve tuttavia concludersi che, riguardo ai luoghi di lavoro, la corretta interpretazione del sistema vigente non consente di ritenere sussistente la violazione delle norme costituzionali invocate dal giudice a quo. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 1, lettera a), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), 9 e 14 del d.P.R 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per ligiene del lavoro), così come modificati dallart. 33 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), nonché 64, lettera b) e 65, secondo comma, del citato decreto n. 626 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Torino con lordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l11 dicembre 1996 Il Presidente: GRANATA Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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