BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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DIRETTIVA 6 LUGLIO 1998, N. 98/43/CE Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco
IL PARLAMENTO EUROPEO Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare larticolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A, Vista la proposta della Commissione (1), Visto il parere del Comitato economico e sociale (2), Deliberando secondo la procedure di cui allarticolo 189 B del trattato (3), 1) considerando che esistono divergenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco; che, in quanto tale pubblicità e tale sponsorizzazione superano le frontiere degli Stati membri, le disparità sono tali da creare ostacoli alla circolazione dei prodotti che costituiscono il supporto materiale delle suddette attività e alla libera prestazione dei servizi in materia, nonché da provocare distorsioni di concorrenza e da ostacolare in tal modo il funzionamento del mercato interno; 2) considerando che occorre eliminare tali ostacoli e, a questo scopo, ravvicinare le norme relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di stabilire, a determinate condizioni, le prescrizioni da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone; 3) considerando che, a norma dellarticolo 100 A, paragrafo 3, del trattato, la Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo in materia di sanità, sicurezza, protezione dellambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello elevato di protezione; 4) considerando che, di conseguenza, la presente direttiva deve tenere debitamente conto della tutela della salute delle persone e in particolare dei giovani per i quali la pubblicità ha una funzione importante nella promozione del tabacco; 5) considerando che il Consiglio ha adottato, in base allarticolo 100 A, le direttive 89/622/CEE (4) e 90/239/CEE (5), riguardanti rispettivamente letichettatura dei prodotti del tabacco e il catrame nelle sigarette, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno; 6) considerando che la pubblicità fatta in relazione ai medicinali ad uso umano è contemplata dalla direttiva 92/28/CEE (6); che quella riguardante i prodotti destinati alla disassuefazione dal tabacco non rientra nellambito di applicazione della presente direttiva; 7) considerando che la presente direttiva non si applica alle comunicazioni destinate esclusivamente ai professionisti coinvolti nel commercio del tabacco, alla presentazione dei prodotti del tabacco posti in vendita e laffissione dei loro prezzi nonché, a seconda delle strutture di vendita, alla pubblicità destinata allacquirente nei punti di vendita e alla vendita di pubblicazioni dei paesi terzi che non rispondono alle condizioni fissare dalla presente direttiva, purché, tuttavia rispettino il diritto comunitario e gli obblighi della Comunità a livello internazionale; che spetta agli Stati membri, se del caso, prendere misure appropriate; 8) considerando linterdipendenza esistente fra tutti i mezzi di pubblicità orale, scritta, stampata, radio diffusa o televisiva e cinematografica, e che, al fine di evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza e di elusione della normativa, la presente direttiva deve riguardare tutte le forme e tutti i mezzi di pubblicità al di fuori della pubblicità televisiva, che già costituisce oggetto della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti lesercizio delle attività televisive (7); 9) considerando che tutte le forme di pubblicità indiretta e di sponsorizzazione nonché la distribuzione gratuita producono gli stessi effetti della pubblicità diretta e che occorre pertanto disciplinarle, fatto salvo il principio fondamentale della libertà di espressione, comprese quelle forme indirette di pubblicità le quali, pur non menzionando direttamente il prodotto del tabacco, si servono di un nome, di un marchio, di un simbolo o di un qualsiasi altro segno distintivo utilizzato per i prodotti del tabacco; che tuttavia lapplicazione di tali disposizioni può essere differita dagli Stati membri, al fine di consentire ladeguamento delle prassi commerciali e la sostituzione della sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco con altre forme di sostegno appropriate; 10) considerando che, fatta salva la disciplina della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, gli Stati membri mantengono la facoltà di consentire di continuare a usare, a certe condizioni, per la pubblicità dei prodotti diversi dal tabacco e dei relativi servizi, un nome che era già utilizzato in buona fede prima dellentrata in vigore della presente direttiva sia per questi prodotti o servizi che per i prodotti del tabacco; 11) considerando che la sponsorizzazione esistente di eventi o di attività, che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare per un periodo di otto anni dopo lentrata in vigore della presente direttiva che si conclude non oltre il 1° ottobre 2006 e che sarà oggetto di limitazioni volontarie e di una riduzione dei livelli di spesa nel corso del periodo transitorio, dovrebbe includere tutti i mezzi che consentano di conseguire i fini della sponsorizzazione, quale definita nella presente direttiva; 12) considerando che, ai fini del controllo dellapplicazione delle disposizioni nazionali adottate nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri devono prevedere mezzi adeguati ed efficaci, nel rispetto della loro legislazione nazionale, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Art. 1 Oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Art. 2 Ai fini della direttiva si intende con i termini: 1) "prodotti del tabacco": i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che sono costituiti, anche parzialmente, di tabacco; 2) "pubblicità": ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o leffetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco, compresa la pubblicità che, senza menzionare direttamente il prodotto del tabacco, mira ad eludere il divieto di pubblicità mediante luso dei nomi, dei marchi, dei simboli o di altri segni distintivi dei prodotti del tabacco; 3) "sponsorizzazione": qualsiasi contributo pubblico o privato a un evento o ad unattività che abbia lo scopo o leffetto, diretto o indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco; 4) "punto di vendita del tabacco": qualsiasi luogo in cui siano messi in vendita i prodotti del tabacco. Art. 3 1. Fatta salva la direttiva 89/552/CEE, è vietata nella Comunità ogni forma di pubblicità o di sponsorizzazione. 2. Il paragrafo 1 non osta a che uno Stato membro possa consentire che un nome già utilizzato in buona fede sia per prodotti del tabacco che per altri prodotti o servizi, messi in commercio o offerti da una stessa impresa o da imprese diverse, anteriormente al 30 luglio 1998, sia utilizzato per la pubblicità relativa agli altri prodotti o servizi. Tuttavia, questo nome può essere utilizzato soltanto sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco, ad esclusione di ogni altro segno distintivo già usato per un prodotto del tabacco. 3. a) Gli Stati membri provvedono affinché nessun prodotto del tabacco rechi il nome, il marchio, il simbolo o ogni altro segno distintivo di qualsiasi altro prodotto o servizio a meno che tale prodotto del tabacco non sia già stato messo in commercio con questo nome o marchio o simbolo o ogni altro segno distintivo, alla data di cui allarticolo 6, paragrafo 1. b) Il divieto di cui al paragrafo 1 non può essere eluso per alcun prodotto o servizio messo o offerto in commercio a decorrere dalla data di cui allarticolo 6, paragrafo 1, con lutilizzo di nomi, marchi, simboli e altri segni distintivi già utilizzati per un prodotto del tabacco. A tal fine, il nome, il marchio, il simbolo e ogni altro segno distintivo del prodotto o del servizio devono essere presentati sotto un aspetto chiaramente distinto da quello utilizzato per il prodotto del tabacco. 4. È vietata qualsiasi distribuzione gratuita che abbia lo scopo o leffetto, diretto o indiretto, di promuovere prodotti del tabacco. 5. La presente direttiva non si applica:
Art. 4 Gli Stati membri provvedono affinché esistano mezzi adeguati ed efficaci per controllare e garantire lapplicazione delle disposizioni nazionali adottate nel quadro della presente direttiva. Tali mezzi possono includere disposizioni che consentano alle persone o alle organizzazioni, che secondo la legislazione nazionale hanno un interesse legittimo alla soppressione di una pubblicità incompatibile con la presente direttiva, di promuovere unazione giudiziaria contro tale pubblicità o di adire lorgano amministrativo competente per statuire sulle denunce o avviare i procedimenti giudiziari del caso. Art. 5 La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, prescrizioni più rigorose da essi ritenute necessarie per garantire la protezione della salute delle persone in materia di pubblicità o di sponsorizzazione di prodotti del tabacco. Art. 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento allatto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri possono differire lapplicazione dellarticolo 3, paragrafo 1:
In casi eccezionali e per ragioni debitamente giustificate, gli Stati membri possono continuare a autorizzare la sponsorizzazione già esistente di eventi o attività organizzati a livello mondiale per un periodo supplementare di 3 anni che si conclude non oltre il 1 ottobre 2006, a condizione che:
Art. 7 La Commissione presenta, non oltre il 30 luglio 2001 e in seguito una volta ogni due anni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sullapplicazione della presente direttiva, in particolare sullattuazione e gli effetti dellarticolo 3, paragrafi 2 e 3, e dellarticolo 6, paragrafo 3, corredata, se necessario, di proposte volte ad adeguare la presente direttiva agli sviluppi riscontrati nella relazione. Un tale adattamento non incide sui termini di cui allarticolo 6. paragrafo 3. Art. 8 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Art. 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio NOTE (1) G.U. C 129 del 21/5/1992, pag. 5. LEGGE 25 LUGLIO 1997, N. 238 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Lindennizzo di cui allarticolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dallarticolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. Lindennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. 2. Lindennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente allimporto dellindennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con lindennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dellarticolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche nel caso in cui lindennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dellevento dannoso e lottenimento dellindennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dellindennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, lavente diritto può optare fra lassegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nellordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti lunico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto lassegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, lintegrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. 4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, lindennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 5. I soggetti di cui allarticolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dellarticolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonchè dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16 -ter del medesimo articolo 8, introdotto dallarticolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992. 6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui allarticolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonchè al figlio contagiato durante la gestazione. 7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2. 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente allanno 1997. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati paria lire 64,6 miliardi per lanno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 9. Il comma 1 dellarticolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente: "1. I soggetti interessati ad ottenere lindennizzo di cui allarticolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, lavente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, allistruttoria delle domande stesse e allacquisizione del giudizio di cui allarticolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative". 10. Dopo il comma 1 dellarticolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente: "1-bis. Chiunque, nellesercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto dufficio e ad adottare, nellambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata". 11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata listruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 9 del presente articolo. 12. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico - ospedaliere di cui allarticolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dellultimo comma dellarticolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competente in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati allestero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonchè nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel Bolletino ufficiale del Ministero della sanità. Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2335): Presentato dal Ministro della sanità (Bindi)
il 10 aprile 1997. Camera dei deputati (atto n. 3684): Assegnato alla XII commissione (Affari
sociali), in sede referente, il 14 maggio 1997, con pareri delle
commissioni I, II, V e VI. Senato della Repubblica (atto n. 2335/ B): Assegnato alla 12 commissione (Sanità), in
sede deliberante, il 9 luglio 1997, con pareri delle commissioni
1 e 5 .
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascitti. Note allart. 1: - Il testo dellart. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è il seguente: "Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico - fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. 2. Lindennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonchè agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico - fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post - trasfusionali. 4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1, alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie". - Si riporta di seguito la tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177: TABELLA B PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI
- Il testo dellart. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è il seguente: "Art. 8 (Pensione o assegno privilegiato tabellare). - Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985, considerando, per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati. Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1 gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore allimporto previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma. Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dallart. 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092". - Il testo dellart. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescienza è il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dellindice del costo della vita relativo allanno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni dellunità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per lanno stesso sono stati accertati dallIstituto centrale di statistica per i settori dellindustria e del commercio. Lindennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma: a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde; b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde; c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse; d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dellindennità di licenziamento; e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dellimposta complementare. Lindennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi. Per lesercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, limporto dellindennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, limporto dellindennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro". - Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dellart. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dellassistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dellassistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dellassistito. 15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino allimporto massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite". - Il testo del comma 16-ter del medesimo art. 8, introdotto dallart. 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "16 -ter. Per lassistenza farmaceutica lesenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per lassistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15". - Si riporta qui di seguito lart. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 10: "I soggetti interessati ad ottenere lindennizzo di cui allart. 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, lavente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno". - Il testo dellart. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 10, è il seguente: "Art. 4. - 1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dellintegrità psico - fisica o la morte, è espresso dalla commissione medico - ospedaliera di cui allart. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. La commissione medico - ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. 3. La commissione medico - ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio. 4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834". - Il testo dellart. 165 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è il seguente: "Art. 165. - Il giudizio sanitario sulle cause e sullentità delle menomazioni dellintegrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dellAeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dellospedale, dellinfermeria o dellistituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorchè si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta, e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo". Nota allart. 2: - Il decreto - legge 4 aprile 1997, n. 92, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderavati". ORDINANZA 29 LUGLIO 1998, N. 757 Ordinanza emessa il 29 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra B. A. e Ministero della sanità Sanità pubblica - Trattamenti sanitari obbligatori - Infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati anteriore alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Decorrenza dellindennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, anziché dalla manifestazione dellevento dannoso o dalla conoscenza dello stesso da parte dellinteressato - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti sottopostisi a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di non obbligatorietà della vaccinazione stessa - Incidenza sul diritto alla salute - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1990, 118/1996 e 27/1998. (Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e
2; legge 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 2).
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1089/1998 promossa da A. B., con lavv. Roberto Cordini, ricorrente, contro il Ministero della sanità, con lAvvocatura dello Stato, resistente, e con lintervento volontario del comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, con lavv. U. Randi. Il pretore, letti gli atti e i documenti di cause; FATTO Con ricorso al pretore di Milano quale giudice del lavoro, A. B. ha convenuto in giudizio il Ministero della sanità, per sentirlo condannare al pagamento dellindennizzo di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 210/1992, con decorrenza dal febbraio 1978, con riferimento allinfezione da virus e dal dicembre 1983 con riferimento allinfezione da virus HIV. A fondamento del ricorso ed in via pregiudiziale, il ricorrente ha eccepito lillegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche, nella parte in cui nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusioni di sangue e/o derivati, verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fanno decorrere lindennizzo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal verificarsi dellevento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia linteressato, per contralto delle norme suddette con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Il Ministero convenuto ha dal canto suo sostenuto la irrilevanza e la manifesta in fondatezza della questione, sottolineando sotto il primo profilo la tardività della domanda ed evidenziando sotto il secondo profilo la differenza della situazione oggetto del presente giudizio rispetto a quella di trattamenti sanitari obbligatori, già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 118/1996. Nel giudizio e intervenuto volontariamente, ai sensi degli artt. 105 e 419 c.p.c. il Comitato regionale delle associazioni degli emofilici della Lombardia, associandosi alle conclusioni del ricorrente. DIRITTO Il pretore solleva sulla conforme istanza di parte ricorrente, la questione di costituzionalità degli artt. 2 e 3, legge 25 febbraio 1992, n. 210, come successivamente integrati dallart. 1, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui, nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210/1992, fanno decorrere lindennizzo ivi previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e non dal manifestarsi dellevento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto linteressato. Rilevanza della questione La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che indubbiamente dallaccoglimento della rilevata questione di costituzionalità dipende laccoglimento della domanda nel merito. Quanto alla tardività della domanda, eccepita dal Ministero nelle sue difesa, lart. 5, legge n. 210/1992 prevede bensì il ricorso avverso il giudizio della commissione medico ospedaliera di cui al precedente art. 4 nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso e consente la proposizione della domanda giudiziale avverso la decisione su tale ricorso da parte del Ministero della sanità entro un anno dalla comunicazione della decisione stessa. Peraltro, nel caso di specie, il giudizio della commissione medico ospedaliera era stato pienamente favorevole al ricorrente, che, quindi, non aveva alcun interesse ad impugnarlo. Non si ravvisa, pertanto, alcuna condizione di procedibilità né alcun termine di decadenza per la proposizione della domanda di merito svolta nel presente giudizio. Nessun pregio ha, di conseguenza, leccezione sollevata dallAvvocatura al fine di negare rilevanza alla dedotta questione di costituzionalità. Non manifesta infondatezza della questione La questione è da valutarsi, a giudizio del pretore, non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione. Giova premettere un breve excursus della evoluzione della discipline della materia in esame, nella quale ha già avuto modo di intervenire la Corte costituzionale. Punto di partenza, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, e la legge 25 febbraio 1992, n. 210, la quale prevede la corresponsione di un indennizzo, in particolare, a favore di coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dellintegrità psico-fisica e a favore di coloro che, a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, siano risultati contagiati da infezioni da HIV o presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Tale indennizzo, ai sensi dellart. 2, comma 2, della legge, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; il successivo art. 3, al comma 7, precise che, per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già subito le menomazioni sopra indicate, il termine di presentazione della domanda per ottenere lindennizzo decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Successivamente, con sentenza n. 118 del 1996, la Corte costituzionale ha dichiarato lillegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge n. 210/1992 nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dellevento prima dellentrata in vigore della predetta legge e lottenimento della prestazione determinate a norma della stessa legge, il diritto di un equo indennizzo a carico dello Stato, per le menomazioni riportate, a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta. A seguito di ciò il legislatore è intervenuto con la legge 25 luglio 1997, n. 238, che allart. 1, comma 2, prevede, a favore dei soli soggetti che abbiano contratto le menomazioni indicate dalla legge n. 210/1992 a seguito di vaccinazione obbligatoria, la corresponsione di un assegno una tantum pari al 30% dellindennizzo di cui alla predetta legge, per ogni anno relativamente al periodo ricompreso tra il manifestarsi dellevento dannoso e lottenimento dellindennizzo medesimo. Da ultimo, la Corte costituzionale e nuovamente intervenuta con la pronuncia n. 27 del 1998, e ha dichiarato lillegittimità costituzionale dellart. 1, comma 1, n. 210/1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto allindennizzo, alle condizioni ivi stabilite di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. Se è vero che la pronuncia n. 118/1996 della Corte costituzionale estende la decorrenza dellindennizzo fin dal momento del manifestarsi dellevento dannoso, ancorché anteriore allentrata in vigore della legge n. 210/1992, per i soggetti che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica, argomentando sulla base della obbligatorietà giuridica del trattamento sanitario in questione e differenziando tale ipotesi da quelle in cui il cittadino sia invece semplicemente necessitato a sottoporsi ad un trattamento sanitario, ciò dipende dalle peculiari caratteristiche del caso portato allesame della Corte. Infatti, già nella successive pronuncia n. 27/1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto lillegittimità costituzionale del mancato riconoscimento dellindennizzo negli stessi termini anche a favore di coloro si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo in cui tale vaccinazione non era ancora stata resa obbligatoria. La situazione di tali soggetti, semplicemente incentivati a praticare la vaccinazione ancora non obbligatoria, è del tutto assimilabile, sotto il profilo della coartazione a sottoporsi al trattamento sanitario, a quella di coloro i quali si sottopongono a somministrazioni di sangue o suoi derivati per evitare le conseguenze dannose e spesso letali di malattie quali lemofilia. In entrambi i casi la facoltà del soggetto di decidere liberamente e gravemente compromessa dallentità delle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata sottoposizione al trattamento, anzi la coartazione della volontà appare sicuramente più evidente nel secondo caso. Infatti i soggetti affetti da emofilia sono di fatto obbligati a sottoporsi costantemente a somministrazioni di sangue e suoi derivati ai fini della stessa sopravvivenza, né esistono valide alternative. Ora lart. 32 della Costituzione tutela lintegrità fisica dellindividuo come bene individuale e non solo in vista dellinteresse collettivo. Più precisamente secondo lart. 32 la salute è un diritto dellindividuo e soltanto un interesse della collettività, per cui, come diritto, la salute deve essere tutelata primariamente nella sua dimensione individuale. Da ciò deriva ad esempio che ad una persona non può essere imposto un trattamento sanitario nellinteresse della collettività, quando tale trattamento non sia diretto anche alla tutela della salute del singolo che ad esso si sottopone. Evidenziata la valenza precipuamente individuale del diritto alla salute, quale diritto assoluto e primario del singolo, laccento posto dalla Corte costituzionale sulla salute come interesse della collettività non può non implicare una tutela della salute dellindividuo anche quando la collettività non ne tragga un immediato beneficio. In questo senso va letto lart. 32 Cost., anche alla luce del principio di solidarietà di cui agli artt. 2 e 38 Cost., principio che impone una attenzione della collettività nei confronti dei primari interessi del singolo anche a prescindere dalla connessione con decisioni prese dalla collettività nel proprio interesse. Diversamente opinando si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento non solo tra situazioni assimilabili come quelle, già evidenziate, dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo in cui la stessa non era ancora obbligatoria rispetto ai soggetti necessitati a ricorrere a trattamenti sanitari quali il ricorrente ma anche tra soggetti che hanno contratto le infezioni da HIV o HCV rispettivamente prima e dopo lentrata in vigore della legge n. 210/1992. Infatti la diversità del trattamento, per quanto concerne la decorrenza dellindennità, si risolve in una vera e propria riduzione del danno indenizzabile e non in una semplice differenza della misura dellindennità medesima, quest'ultima soltanto sicuramente rimessa alla discrezionalità del legislatore. P. Q.M. Visto lart. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale, degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dallart. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui, nel caso di infezione da virus HIV e/o HCV, conseguente a trasfusione di sangue o derivati verificatasi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 210/1992, fanno decorrere lindennizzo ivi previsto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda non dal manifestarsi dellevento dannoso o dalla conoscenza che di esso abbia avuto linteressato; Ordina la sospensione del giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone limmediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addì 29 luglio 1998 Il pretore: PORCELLI DECRETO 10 SETTEMBRE 1998 Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente laggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; Visto in particolare lart. 1, comma 5, lettera a), del predetto decreto che esclude dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, prevedendo laggiornamento del decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995; Visto il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995 recante "Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile"; Sentito il Consiglio superiore di sanità - Assemblea generale nella seduta del 17 giugno 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;
Decreta: Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dellart. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetricoginecologiche. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dallart. 2 e degli allegati A, B e C. Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialisiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se lanamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dallallegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per lesecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico. Art. 3. 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995. Art. 4. 1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1998 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre
1998
ALLEGATO A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITÀ RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE 1. Prestazioni specialistiche per la donna
2. Prestazioni specialistiche per luomo
3. Prestazioni specialistiche per la coppia
4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista:
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nellambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti.
ALLEGATO B PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO
IN CASO DI MINACCIA Dl ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELLEVOLUZIONE DELLA GRAVIDANZA. Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nellambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. (*) In caso di batteriuria significativa PROVVEDIMENTO
30 SETTEMBRE 1998 Autorizzazione n. 2/1998 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
IL GARANTE Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, lart. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra laltro, lo stato di salute e la vita sessuale; Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di unautorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675/1996); Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino all8 novembre 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purchè si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675/1996, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135); Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dellinteressato, qualora perseguano finalità di tutela dellincolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dellautorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23 della legge n. 675/1996); Considerato che la legge n. 675/1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare: a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza lautorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare lincolumità fisica e la salute degli interessati che abbiano manifestato il proprio consenso per iscritto; b) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, sulla base di unautorizzazione, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato e i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare lincolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività; c) i dati idonei a rivelare la vita sessuale, sulla base del consenso scritto e dellautorizzazione; Considerato che gli enti pubblici economici ed ogni altro soggetto privato, inclusi gli organismi sanitari, possono trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale solo sulla base del consenso scritto e dellautorizzazione; Considerato che il Garante può rilasciare lautorizzazione anche dufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dallart. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista lautorizzazione del Garante adottata il 27 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 29 novembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che è allesame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per lesercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione della raccomandazione N.R (97) 5 adottata dal Consiglio dEuropa in materia di dati sanitari; Constatato che tali decreti dovranno tener conto del principio affermato nella citata raccomandazione, secondo il quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nellambito dellassistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza di efficacia pari a quelle previste in tale ambito; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale volta a proseguire lintento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalità dellUfficio del Garante; Considerata lopportunità che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e ciò allo scopo di evitare che lattività dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati; Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformità a quanto previsto dallemanando regolamento concernente lorganizzazione e il funzionamento dellUfficio di questa Autorità; Ritenuta, tuttavia, la necessità che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalità dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonchè il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti è prevista dalla legge n. 675/1996 ai fini dellapplicazione delle norme sullesonero dallobbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); Considerata la necessità che sia garantito, anche nellattuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e lidentità personale, principi valutati anche sulla base della citata raccomandazione del Consiglio dEuropa; Considerato che un numero elevato di trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato per finalità di prevenzione e di cura, o che riguardano, in particolare, la gestione di servizi sociosanitari, la ricerca scientifica e la fornitura di prestazioni, beni o servizi allinteressato, e che è pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di unautorizzazione generale ai sensi dellart. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
AUTORIZZA: a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare lincolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e linteressato non abbia prestato il proprio consenso per iscritto o non possa prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; b) gli organismi e le case di cura private, nonchè ogni altro soggetto privato, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, con il consenso scritto dellinteressato; c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorchè agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dellincolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività; 2) manchi il consenso scritto (art. 23, comma 1, ultimo periodo, legge n. 675/1996), in quanto linteressato non lo ha prestato o non può prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere; 3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. 1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento. 1.1. Lautorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta: a) ai medicichirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi; b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita lattività in regime di libera professione; c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale. In tali casi, lautorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere ladempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di cura e di diagnosi, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dallordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati. Qualora il perseguimento di tali fini richieda lespletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione. 1.2. Lautorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti: a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dellinteressato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorchè si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sullutilizzazione di strutture sociosanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dallart. 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che labbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dellinteressato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima; b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie; c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie; d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, ove esistenti, nelle rispettive norme statutarie; e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura allinteressato di beni, di prestazioni o di servizi. Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dallinteressato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per ludito o per la deambulazione; f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare lidoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche. 1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quando il trattamento sia necessario: a) ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui allart. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni; b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche da parte di un terzo, semprechè il diritto sia di rango pari a quello dellinteressato, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento. 2) Categorie di dati oggetto di trattamento. Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 1), e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi. Devono essere considerati sottoposti allambito di applicazione della presente autorizzazione, anche i seguenti dati: a) le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N.R (97) 5 del Consiglio dEuropa; b) i dati genetici, limitatamente alle informazioni e alle operazioni indispensabili per tutelare lincolumità fisica e la salute dellinteressato, di un terzo o della collettività, sulla base del consenso scritto ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 675/1996. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare lincolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. I dati genetici non possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c), d), e) ed f). Le informative allinteressato previste dallart. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dellinteressato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato che darà attuazione alla citata autorizzazione in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i dati genetici trattati per fini di prevenzione, di diagnosi o di terapia nei confronti dellinteressato, ovvero per finalità di ricerca scientifica, possono essere utilizzati unicamente per tali finalità o per consentire allinteressato di prendere una decisione libera e informata, ovvero per finalità probatorie in sede civile o penale, in conformità alla legge. 3) Modalità di trattamento. Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28 della legge n. 675/1996, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, e il trasferimento allestero dei dati, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1). Restano inoltre fermi gli obblighi di acquisire il consenso scritto dellinteressato e di informare linteressato medesimo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 10, 22 e 23 della legge n. 675/1996. Se linteressato è minore di età, il consenso può essere prestato disgiuntamente da coloro che esercitano la potestà. Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. 4) Conservazione dei dati. Nel quadro del rispetto dellobbligo previsto dallart. 9, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 1), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate, verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati. 5) Comunicazione e diffusione dei dati. Ai sensi dellart. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con losservanza delle norme che regolano la materia. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dallinteressato e per i quali linteressato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate allesercizio di professioni sanitarie o alla fornitura allinteressato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dellinteressato. 6) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nellambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate. 7) Norme finali. Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare: a) dallart. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, il quale prevede che la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano lidentificazione della persona; b) dallart. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che lente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dellidentità della donna; c) dallart. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dellimmagine della persona offesa da atti di violenza sessuale. Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e limpiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonchè gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato il 25 giugno 1995 dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate alleducazione, alla prevenzione o allinformazione di carattere sanitario. 8) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 ottobre, fino al 30 settembre 1999. La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1998 Il presidente: RODOTÀ
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