BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOOLISMO ANNO XXIII 2000, n. 2:
Normativa nazionale e Internazionale in tema di tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo AIDS
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DECRETO 18 NOVEMBRE 1998 Schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti.
IL MINISTRO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA Visto lart. 11, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in virtù del quale il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, ai fini dellorganizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extraospedalieri, dintesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità; Visti i decreti del Ministro della sanità nelle date 5 e 26 novembre 1996 riguardanti il regime di rimborsabilità ed il prezzo di vendita delle specialità medicinali antiretrovirali, nonchè i successivi decreti di modificazione ed integrazione; Considerato che secondo gli indicati decreti le predette specialità medicinali, inserite nella fascia H, possono essere utilizzate esclusivamente dalle unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie e dalle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS; Considerata lurgenza e la necessità di garantire alle persone detenute ed intemate le medesime opportunità terapeutiche riconosciute alle persone in stato di libertà, con particolare riguardo alle possibilità di accesso ai farmaci antiretrovirali; Ritenuta la necessità di assicurare alle persone detenute ed internate la possibilità di effettuare tutti gli specifici accertamenti diagnosticoterapeutici ed i controlli sanitari secondo le indicazioni fornite dalla commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le altre malattie infettive recepite con la circolare del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, n. 18, recante le "Linee guida per ladozione di principi di terapia antiretrovirale dellinfezione da HIV indirizzate alle unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie e ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani di assistenza ai casi di AIDS"; Considerato che il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria ha attrezzato presso i centri clinici e chirurgici di Milano Opera, Napoli Secondigliano e Genova Marassi, nonchè presso la sezione sanitaria della casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso, reparti speciali per il trattamento di persone detenute o internate con malattie infettive, presso cui può essere garantito il monitoraggio clinico e strumentale ed una corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali, in attesa del compimento della procedura volta al formale accreditamento degli stessi ai sensi della vigente normativa, per il cui espletamento saranno adottate procedure di urgenza; Ritenuto che tali reparti speciali hanno necessità di disporre con immediatezza dei farmaci antiretrovirali; Ritenuto inoltre che altri istituti penitenziari, pur non dotati di strutture sanitarie di particolare specializzazione in ordine alla materia delle malattie infettive, possono comunque garantire o una sorveglianza clinica specialistica ed una corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali, operata sulla base di apposita prescrizione delle unità operative ospedaliere o universitarie di malatte infettive o delle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS, ovvero la mera somministrazione degli indicati farmaci; Ritenuto di dover dettare, mediante ladozione di appositi schemi di accordo contrattuale tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali allassistenza ai casi di AIDS, indirizzi uniformi al fine di assicurare ai detenuti ed agli internati con infezione da HIV unadeguata assistenza sanitaria; Considerato che in ragione dei dati statistici su base storica può presuntivamente ritenersi che circa mille persone detenute o internate potrebbero ogni anno accedere agli accertamenti diagnostici occorrenti per la patologia in argomento, e che circa cinquecento persone affette da HIV potrebbero ogni anno far uso dei farmaci antiretrovirali; Rilevato che, secondo lallegato dettaglio dei costi predisposto dal Ministero della sanità sulla base del decreto ministeriale 22 luglio 1996 "Prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nellambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe", il costo annuale procapite degli accertamenti diagnostici è valutabile in L. 2.244.640 e che la spesa mensile procapite per lacquisto di farmaci antiretrovirali può valutarsi in L. 1.200.000; Considerato che la previsione di cui al precedente punto determinerebbe una spesa di L. 2.244.640.000 per gli accertamenti diagnostici e di L. 7.200.000.000 per i farmaci antiretrovirali, per una spesa complessiva di L. 9.444.640.000; Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le altre malattie infettive nella seduta dell11 novembre 1997; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 23 aprile 1998; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 28 luglio 1998;
ADOTTANO il seguente regolamento: Art. 1. 1. Sono approvati gli schemi di accordo contrattuale, che si allegano e che devono ritenersi parte integrante del presente decreto, per lo svolgimento di prestazioni assistenziali da parte delle aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali allassistenza ai casi di AIDS nei confronti di persone detenute ed internate con infezione da HIV. Art. 2. 1. Gli oneri relativi allattuazione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie di cui allart. 1 e gli istituti penitenziari, presuntivamente valutabili in L. 9.500.000.000 annui, graveranno sul capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 18 novembre 1998 Il Ministro di grazia e
giustizia: DILIBERTO Registrato alla Corte dei conti il 28
gennaio 1999
SCHEMA N. 1 ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELLASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DOTATI DEI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE Lanno il giorno del mese di TRA lAzienda sanitaria con sede in via , in seguito denominata Azienda, nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale , E la Casa di con sede in via , in seguito denominato Istituto, nella persona del Direttore dott. , SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 1. LAzienda assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le altre malattie infettive, necessitino delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci e la supervisione del trattamento stesso. 2. LAzienda assicura inoltre leffettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli esami strumentali non effettuabili a cura dellIstituto, nonchè di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare lanno, da effettuarsi presso strutture dellAzienda. 3. LIstituto garantisce allinterno del proprio reparto di malattie infettive lassistenza specialistica e farmaceutica anche mediante utilizzazione dei farmaci antiretrovirali e leffettuazione a favore delle medesime persone degli opportuni accertamenti di laboratorio secondo le vigenti Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le altre malattie infettive. Art. 2 1. LIstituto si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario allassistenza. 2. LIstituto provvede altresì allinvio tempestivo e diretto dei campioni biologici allAzienda, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allaccompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dellAzienda ai fini delleffettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria. 3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessita di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dellIstituto, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti. 4. LAzienda può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio. Art. 3 1. Le spese relative allerogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dellIstituto. 2. Per il complesso delle suddette prestazioni, lIstituto corrisponderà allAzienda, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nellambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dellerogazione. 3. LIstituto si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dallAzienda. Art. 4 1. Il presente accordo contrattuale decorre dal e conserva efficacia sino al 2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione alleventuale miglioramento delle conoscenze sullinfezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.
LEGGE 12 LUGLIO 1999, N. 231 Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.
LA CAMERA DEI DEPUTATI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LA SEGUENTE LEGGE: Art. 1. 1. Allarticolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, sono soppresse le parole da "o che si trovi in condizioni di salute" fino alla fine del comma; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando limputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dellarticolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nellipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dellimputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se limputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nellassistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui allarticolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dallarticolo 380, relativamente a fatti commessi dopo lapplicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che limputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e lassistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Art. 2. 1. Allarticolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Quando limputato si trova nelle condizioni di cui allarticolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che limputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e lassistenza necessarie". Art. 3. 1. Allarticolo 286-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui allarticolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nellambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dellarticolo 275". Art. 4. 1. Allarticolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-ter, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4-bis"; b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: "4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui allarticolo 286-bis, comma 3". Art. 5. 1. Dopo larticolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 47-quater. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dellinteressato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dellarticolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nellassistenza ai casi di AIDS. 2. Listanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nellassistenza ai casi di AIDS. 3. Le prescrizioni da impartire per lesecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. 4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono lattività di sostegno e controllo circa lattuazione del programma. 5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora linteressato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. 6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio. 7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e lassistenza necessarie. 8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dellarticolo 47-ter. 9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dallarticolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo. 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate". Art. 6. 1. Al primo comma dellarticolo 146 del codice penale, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dellarticolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Art. 7. 1. Dopo larticolo 211 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 211-bis. (Rinvio dellesecuzione delle misure di sicurezza). Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147". Art. 8. 1. Il decreto di cui al comma 2 dellarticolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dallarticolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 1999 CIAMPI DALEMA, Presidente del Consiglio dei
Ministri
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4010): Presentato dallon. Pisapia ed altri il 17
luglio 1997. Senato della Repubblica (atto n. 3743): Assegnato alla commissione 2ª (Giustizia), in
sede deliberante, il 21 gennaio 1999, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 12ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali. Camera dei deputati (atto n. 4010/B): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in
sede referente, il 21 aprile 1999, con pareri delle commissioni
XII, I, V e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dallamministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota allart. 1: Il testo dellart. 275 del codice di procedura penale come modificato, da ultimo, dallart. 4 della legge 8 agosto 1995 n. 332, ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure).1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 2. Ogni misura deve essere proporzionata allentità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui allart. 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare lattività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato letà di settanta anni. 4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando limputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dellart. 286-bis comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nellipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dellimputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se limputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nellassistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui allart. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dallart. 380, relativamente a fatti commessi dopo lapplicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che limputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e lassistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". Nota allart. 2: Il testo dellart. 276 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte).1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dellentità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 1-bis. Quando limputato si trova nelle condizioni di cui allart 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che limputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e lassistenza necessarie". Nota allart. 3: Il testo dellart. 286-bis del codice di procedura penale, aggiunto dallart. 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare).1. (Abrogato). 2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui allart. 275, comma 4-bis ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nellambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dellart. 275". Nota allart. 4: Il testo dellart. 299 del codice di procedura penale, modificato, da ultimo, dallart. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ed ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure).1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dallart. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dallart. 274. 2. Salvo quanto previsto dallart. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata allentità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con unaltra meno grave ovvero ne dispone lapplicazione con modalità meno gravose. 3. Il pubblico ministero e limputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume linterrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dellassunzione di incidente probatorio ovvero quando procede alludienza preliminare o al giudizio. 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive o interdittive, di ufficio o su richiesta dellimputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere linterrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se listanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere linterrogatorio dellimputato che ne ha fatto richiesta. 4. Fermo quanto previsto, dallart. 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con unaltra più grave ovvero ne dispone lapplicazione con modalità più gravose. 4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se limputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi formula le proprie richieste. 4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dellimputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui allart. 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dellart. 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dallaccertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3. 4- quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui allart. 286-bis, comma 3". Nota allart. 5: La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sullordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Nota allart. 6: Il testo dellart. 146 del codice penale, modificato dallart. 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1991, n. 222, ed ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dellesecuzione della pena). Lesecuzione di una pena, che non sia pecuniaria è differita: 1) se deve avere luogo contro donna incinta; 2) se deve avere luogo contro una donna che ha partorito da meno di sei mesi; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dellart. 28-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre e il parto sia avvenuto da oltre due mesi". Nota allart. 8: Per il testo dellart. 28-bis del codice di procedura penale, si veda la nota allart. 3. DECRETO 21 OTTOBRE 1999 Definizione dei casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 231
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante: "Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave; Visto, in particolare lart. 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per il loro accertamento; Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza epidemiologica; Sentita al riguardo la commissione nazionale per la lotta contro lAIDS e le altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio 1999; DECRETA: Art. 1. 1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui allart. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.
Art. 2. 1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui allart. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui allart. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri: a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 100/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni luno dallaltro; b) indice di Karnofsky pari al valore di 50.
Art. 3. 1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui allart. 1 o laccertamento della grave deficienza immunitaria di cui allart. 2, ai fini di cui allart. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per lassistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231. Roma, 21 ottobre 1999 Il Ministro della sanità: BINDI
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