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LEGGE 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati (G.U. n. 90, 18 aprile 2001, Serie
Generale)
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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1.
Oggetto
- Definizioni
1. La
presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al
reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del
Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi
della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986,
concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione
mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d'azione europeo
per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a
Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed
alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai
fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e
per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per
cento di alcol in volume.
Art.
2.
Finalità
La presente
legge:
a) tutela il
diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad
una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate
all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce
l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e
dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce
l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e
dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la
ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del
personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce
le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni
di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi
alcolcorrelati.
Art.
3.
Attribuzioni
dello Stato
1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel
rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario
nazionale, sono definiti:
a) i requisiti
minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle
attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che
tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;
b) gli
standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni
indicate alla lettera a);
c) i criteri
per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi
alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano
l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni
di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università,
nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei
luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinché siano
intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il
rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli
addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione
territoriale sufficiente a garantire un'attività di controllo continuativa.
3. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare
che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci
utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali
è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in
classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro
della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le
organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per
la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera
c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di
prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di
lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di cui
al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Art.
4.
Consulta
nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati
1. E'
istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di
seguito denominata "Consulta", composta da:
a) il Ministro
per la solidarietà sociale, che la presiede;
b) tre membri
designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano
maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
problemi alcolcorrelati;
c) quattro
membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il
direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;
e) un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo
presidente;
f) due membri
designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta
delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di
auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri
designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle
associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri
designati dal Ministro della sanità;
i) due membri
designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
l) il
presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La
Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per
ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed
h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi
spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui
al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La
Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà
dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si
provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della
Consulta.
5. La
Consulta:
a) collabora
nella predisposizione della relazione prevista dall'articolo 8, esaminando,
a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) formula
proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
definiti dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora
con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di
problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della
sanità;
d) fornisce ai
Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.
6. Per
l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di
lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art.
5.
Modifiche
agli ordinamenti didattici universitari
1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario
relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e
psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere
modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l'apprendimento
dell'alcologia.
Art.
6.
Modifiche
al codice della strada
1. Al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: "Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti
che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie
alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura,
riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati";
b)
all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso di incidente o"
sono soppresse.
2. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai
sensi dell'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, provvede all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole
per conducenti nonché dei programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida al fine di assicurare un'adeguata informazione sui rischi
derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della
guida.
3. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica
della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5
grammi per litro.
Art.
7.
Modifica
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540
1. All'articolo
2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono
aggiunte, in fine, le parole: "con particolare riferimento alle
controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande
alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida
derivante dall'assunzione dello stesso medicinale".
Art.
8.
Relazione
al Parlamento
1. Il
Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi
realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle
relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art.
9.
Attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito
delle risorse destinate all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo
sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi e delle strutture,
anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli
interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonché alla formazione ed
all'aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti
dalla presente legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 3.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30
giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi
realizzati ai sensi della presente legge.
Art.
10.
Intervento
ospedaliero
1. Il
trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto
nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le
strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi
dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art.
11.
Strutture
di accoglienza
1. Nell'ambito
della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono
realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e
dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti
che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure
prima dell'invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La
permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a
trenta giorni.
Art.
12.
Collaborazione
con enti ed associazioni
1. Le
regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento
delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro
attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed
associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA' E
SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICH E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art.
13.
Disposizioni
in materia di pubblicità
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente
ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di
valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata,
adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. E'
vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia
trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti
precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca
efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente
riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti
minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo
l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. E'
vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e
superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di
età.
4. E'
vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia
oraria dalle 16 alle 19.
5. E'
inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla
stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.
6. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5
milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore
trasgressione.
7. La
sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed
ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché
ai proprietari delle sale cinematografiche.
Art.
14.
Vendita
di bevande superalcoliche sulle autostrade
1. E'
vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio
situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La
violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire
10 milioni.
Art.
15.
Disposizioni
per la sicurezza sul lavoro
1. Nelle
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per
le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei
luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico
competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai
medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti
di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende
unità sanitarie locali.
3. Ai
lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo
9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire
5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art.
16.
Copertura
finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.125
milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
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