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DECRETO 7 maggio 2001 "Definizione dei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge 12 luglio 1999, n.231. Modifica dell'art.2 del decreto interministeriale 21 ottobre 1999 Vista la
legge 12 luglio 1999, n. 231, recante "Disposizioni in materia di
secuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei
confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria o da altra malattia particolarmente grave"; Visto, in
particolare, l'art. 3, il quale prevede che con decreto del
Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro della
giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per
il loro accertamento; Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante
la revisione della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza
epidemiologica; Visto il
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della
giustizia in data 21 ottobre 1999, recante la definizione di caso di AIDS
conclamata o di grave deficienza immunitaria per i fini di cui alla legge
12 luglio 1999, n. 231; Ritenuta
la necessita' di modificare le disposizioni emanate con il suddetto
decreto 21 ottobre 1999, al fine di innalzare da 100 a 200 linfociti
TCD4+/mmc la soglia di rilevanza che, in presenza di un numero di
linfociti pari o inferiore ad essa, evidenzi una grave deficienza
immunitaria, al di sotto della quale aumenta notevolmente il rischio di
contrarre infezioni opportunistiche;
Sentito il favorevole parere al riguardo espresso dalla Commissione
nazionale per la lotta contro l'AIDS nella riunione del 27 febbraio 2001;
Decreta: Art. 1. L'art. 2
del decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della
giustizia del 21 ottobre 1999 citato nelle premesse e' sostituito dal
seguente: "Art.
2 (Grave deficienza immunitaria). - 1. La grave deficienza immunitaria
ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231,
quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della
circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti
anche uno solo dei seguenti parametri: a)
numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto
in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l'uno
dall'altro; b)
indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.". Roma, 7
maggio 2001 Il
Ministro della sanità Fassino Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 172 |