LEGGE 8 febbraio 2001, n.12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del
dolore.
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La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
b) "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte
di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva
l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei";
all'articolo 43:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di
cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non
forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci
forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della
sanita', completato con il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata
non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio
professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui e' rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis e' modificato con
decreto del Ministro della sanita' emanato, in conformita' a nuove disposizioni di
modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e il
Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione
narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso
autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi,
mediante autoricettazione, a detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di
sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale
urgente.
Copia dell'autoricettazione e' conservata per due anni a
cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale
urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di
base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei
farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi
di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei";
4) il comma 6 e' abrogato con effetto dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui al primo periodo del comma
4, come sostituito dal numero 3) della presente lettera;
c) all'articolo 45:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su
presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 43 e nella quantita' e nella forma prescritta";
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore
alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000";
c) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
d) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere
conforme al modello di cui al comma 2 ed e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo
delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico e'
conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica
per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unita'
operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e
quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV
previste dall'articolo 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio
farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria".
2. Al citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente
allegato:
"Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Farmaci che
usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificateBuprenorfina Codeina Diidrocodeina
Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone".
3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4
dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del
presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, le parole: "hanno validita' limitata a dieci giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "hanno validita' limitata a trenta giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7386):
Presentato dall'on. Bolognesi ed altri il 25 ottobre 2000.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
legislativa, l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, XIV, Parlamentare per
le questioni regionali e Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XII commissione il 9, 29, 30 novembre
2000; il 6, 13, 14 dicembre 2000 e approvato il 21 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4937):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede
deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli affari
delle Comunita' europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il
17 gennaio 2001.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede
referente, in data 17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli
affari delle Comunita' europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 17
gennaio 2001.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede
deliberante, in data 19 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli
affari delle Comunita' europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il
23 gennaio 2001 e approvato il 24 gennaio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 41 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (Legge 22 dicembre 1975. n. 685, art. 41-
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalita' di consegna. - 1. La consegna
di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti a delle imprese autorizzati a
commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al
commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna
sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo
accertamento della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere
privato.
In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art.
14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino
ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la
consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori
sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate
da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva
l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in
cui si effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti
trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della
giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere
restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o
psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti
milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve
conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna
avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
La inosservanza delle disposizioni del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 43 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 43 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 -
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2) - Obblighi dei medici chirurghi e dei
medici veterinari. - 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, debbono indicare
chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero
del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e
l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa
la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni
indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo
unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei medici
chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto
della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a
ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui
all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti
dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal
Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanita',
completato con il timbro personale del medico.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola
preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a
giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre,
l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui e' rilasciata.
3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non
superiore a trenta giorni ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale
e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
e' rilasciata.
4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis.
L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis e'
modificato con decreto del Ministro della sanita' emanato, in conformita' a nuove
disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti
le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi una comprovata
azione narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso
autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi,
mediante autoricettazione, a detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di
sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 per uso professionale
urgente. Copia dell'autoricettazione e' conservata per due anni a cura del medico, che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i
farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di
base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche dei
farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi
di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio
sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il
medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per
l'unita' sanitaria locale .".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 45 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' como modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 45 (Legge 22 dicembre1975, n. 685, art 45 -
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11 commi 1 e 2) - Obblighi del farmacista. - 1. La
vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'art. 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi
dell'identita' dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di
riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 soltanto su presentazione di
prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'art. 43 e nella
quantita' e nella forma prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta
sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 43, di annotare sulla
ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini
del discarico ai sensi dell'art. 62.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore
alle disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.
6. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con
proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento
delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli
reparti.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 60 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 60 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) -
Registro di entrata e uscita. - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste,
dall'art. 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna,
abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve
essere tenuto in evidenza il movimento di entnta e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina
dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della
autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'
costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto
dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
2-bis. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere
conforme al modello di cui al comma 2 ed e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo
delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico
conservato,
in ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due
anni dalla data dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unita'
operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e
quello reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV
previste dall'art. 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio
farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria.".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 43, comma 4, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si veda la
precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 539 del 1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella
fornitura dei medicinali per uso umano), cosi' come modifacato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta).
(Omissis).
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
comma 1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal
farmacista, che e' tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni
all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale.
Omissis.".
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