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Decreto
ministeriale 4
ottobre 1991 (pubbl. sulla G.U. n. 251 del 25 ottobre 1991)
IL
MINISTRO DELLA SANITÀ Visto
l’art. 3, della legge 27 maggio 1991, n. 165; Visti
gli articoli 5, comma 3, e 6, lettera b),
della legge n. 833/1978; Udito
il parere del Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art.
1. La
vaccinazione antiepatite B deve essere offerta gratuitamente: a)
ai conviventi, in
particolare ai bambini non compresi nelle categorie indicate all’art. 1
della legge n. 165/1991, e alle altre persone a contatto con soggetti
HBsAg positivi; b)
ai pazienti
politrasfusi, emofilici ed emodializzati; c)
alle vittime di
punture accidentali con aghi potenzialmente infetti; d)
ai soggetti
affetti da lesioni croniche eczematose e psoriasiche della cute delle mani; e)
ai detenuti negli
istituti di prevenzione e pena; f)
alle persone che si rechino all’estero, per motivi di lavoro, in aree
geografiche ad alta endemia di HBV; g)
ai
tossicodipendenti, agli omosessuali e ai soggetti dediti alla
prostituzione; h)
al personale
sanitario di nuova assunzione nel Servizio sanitario nazionale ed al
personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività di
maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di
emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica,
ostetricia e ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di
analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina
legale e sale autoptiche, pronto soccorso; i)
ai soggetti che
svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della
sanità; l)
al personale ed
agli ospiti di istituti per ritardati mentali; m)
al personale
religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria; n)
al personale
addetto alla lavorazione degli emoderivati; o)
al personale
della Polizia di Stato e agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, al
Corpo della Guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, ai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco e ai Comandi municipali dei
vigili urbani; p)
agli addetti ai
servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Art.
2. Per
le categorie indicate all’art. 1 e in qualsiasi altra condizione in cui
si proceda alla somministrazione di vaccino antiepatite B non è
necessario effettuare la ricerca prevaccinale dei marcatori di HBV (salvo
che per esigenze di ordine epidemiologico e medico-legale). Per
l’esecuzione delle vaccinazioni sarà applicato il protocollo di cui al
decreto ministeriale 3 ottobre 1991 che verrà periodicamente aggiornato. Art.
3. La
spesa per l’attuazione della vaccinazione contro l’epatite virale B,
gratuita per le categorie di cui all’art. 1, graverà sui fondi del
Servizio sanitario nazionale. Art.
4. Il
decreto ministeriale 26 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 10 maggio 1990, è
revocato. Roma,
4 ottobre 1991 Il
Ministro:De
Lorenzo |