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Decreto ministeriale* 12
luglio 1990, n. 186 (pubbl. sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 1990)
Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e
medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle
24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere * N.B. Le parti in corsivo
racchiuse in cornice risultano abolite a seguito dell'applicazione del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 171. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 22 dicembre
1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e, in
particolare, l'art. 72-quater, il quale prevede chel mediante decreto del
Ministro della sanità, sono adottate norme regalamentari per la
determinazione della dose media giornaliera delle sostanze stupefacenti o
psicotrope; Visto l'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito l'Istituto superiore
di sanità; Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400/1988 (nota n. 500.5.DA/10/411 del 10 luglio
1990); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Procedure diagnostiche e
medico-legali 1. L'accertamento dell'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più
degli elementi valutativi appresso indicati: a) riscontro documentale di
trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso strutture
pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso,
di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali; b) segni di assunzione
abituale della sostanza stupefacente o psicotropa; c) sintomi fisici e psichici
di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sindrome di astinenza in
atto; e) presenza si sostanze
stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti. Art. 2. Assunzione nelle ventiquattro
ore 1. Le metodiche per
quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti: a) procedure diagnostiche e
medico-legali di cui all'art. 1; b) valutazione
clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso
[ finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente
assunta nelle 24 ore. ] Le indagini sono svolte in
strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza
clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a
metodiche invasive; c) specifiche procedure
analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi
di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto
delle condizioni metaboliche del soggetto. 2. La scelta della o delle
metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi
accertamenti. Art. 3. Limiti quantitativi massimi di
principio attivo 1. I limiti quantitativi
massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati
nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento. Art. 4. Accertamenti clinici e di
laboratorio 1. Gli accertamenti clinici e
quelli di laboratorio, se necessari sono effettuati presso strutture
pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con
esperienza nei rispettivi settori. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 luglio 1990 Il Ministro: F.DE LORENZO (seguono Tabelle) TABELLE DETERMINAZIONE DEI LIMITI
QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Note esplicative: Le quantità sono espresse di
regola in grammi. In casi particolari vengono
esplicitamente riportati i rispettivi sottomultipli. (1) Le quantità riportate
sono individuate sulla base dei dati epidemiologici relativi all'uso
abituale. Per le sostanze di cui non si
registrano fenomeni di abuso le quantità indicate si riferiscono: (2) alla dose giornaliera
complessiva Farmacopea ufficiale; (3) alla dose equivalente a
quella della sostanza d'abuso di riferimento. (4) Dose media giornaliera
sulla base delle variazioni del contenuto medio di THC presente nei
prodotti della Cannabis. (5) Per la cocaina vengono
specificate rispettivamente sia la dose come cocaina cloridrato sia la
dose come cocaina base in quanto il potere tossicomanigeno delle due
forme chimiche è molto diverso". NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. Note alle premesse: - La legge n. 685/1975 reca
"Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si
trascrive il testo del relativo art. 72-quater, aggiunto dall'art. 16,
comma 1, della legge n. 162/1990: "Art. 72-quater (Quantificazione
delle sostanze). - 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi
previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati: a) le procedure diagnostiche e
medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope; b) le metodiche per
quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore; c) i limiti quantitativi
massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere
periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze
nel settore". Il comma 2 dell'art. 16 della
legge n. 162/1990 prevede che il decreto del Ministro della sanità di
cui all'articolo sopra riportato sia emanato entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della legge stessa, avvenuta 1'11 luglio 1990. - Il comma 3 dell'art. 17
della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
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