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Deliberazione
del cipe 12 marzo 1991 (pubbl. sulla G.U. n.
83 del 9 aprile 1991) Ripartizione di una quota relativa al
finanziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista
la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamento, modifiche ed
integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la
disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché la prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto,
in particolare, l’art. 27 della predetta legge n. 162/1990 che prevede,
per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un
finanziamento di 30 miliardi di lire per il 1990 e di 240.600 miliardi di
lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992. Considerando
che in base al predetto art. 27 della legge n. 162/1990 la determinazione
dell’organico e delle strutture organizzative-funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze è affidata al Ministro della sanità, che vi
provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali: Vista
la proposta del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1991,
concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome
interessate, per le finalità di cui alla legge n. 162/1990, della somma
di 30 miliardi di lire per il 1990, con le stesse modalità del Fondo
sanitario nazionale; Ritenuto
che in base alla predetta proposta, in attesa dell’attuazione della
disciplina prevista dalla più volte citata legge n. 162/1990, si debba
tenere conto, nella ripartizione delle risorse disponibili, del numero
delle strutture attualmente esistenti e del numero dei tossicodipendenti
che affluiscono alle strutture stesse; Considerato
che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha
espresso il proprio parere in data 19 dicembre 1990; Delibera: È
assegnata, alle regioni e province autonome interessate, per le finalità
indicate in premessa, la somma di 30 miliardi di lire per il 1990, con le
stesse modalità del Fondo sanitario nazionale. Il
predetto importo è ripartito, secondo l’allegata tabella, che fa parte
integrante della presente deliberazione. Roma,
12 marzo 1991
Il Presidente delegato
Cirino Pomicino Ripartizione
quota per potenziamento servizi TOSSICODIPENDENTI (legge
26 giugno 1990, n. 162)
Legge
27 maggio 1991, N. 165 (pubbl. sulla G.U. n.
127 del 1° giugno 1991) La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la
seguente legge: Art.
1. 1)
Al fine di prevenire l’insorgere e la diffusione dell’epatite virale
B, la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi
nati nel primo anno di vita. 2)
Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i
soggetti nel corso del dodicesimo anno di età. Art.
2. 1)
È fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del
Servizio sanitario nazionale di effettuare i cicli vaccinali primari e di
richiamo ai soggetti di cui all’articolo 1 secondo le condizioni e le
modalità previste con decreto del Ministro della sanità, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2)
La certificazione dell’avvenuta vaccinazione è rilasciata gratuitamente
dall’unità sanitaria locale o dal presidio del Servizio sanitario
nazionale o è effettuata mediante autocertificazione in conformità
all’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3)
La certificazione dell’avvenuta vaccinazione è presentata all’atto
della prima iscrizione alla scuola dell’obbligo, a partire dal sesto
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale
certificazione è altresì presentata dagli studenti della scuola media
inferiore al momento dell’ammissione agli esami di licenza. 4)
La certificazione dell’avvenuta vaccinazione dei nuovi nati è
presentata per l’ammissione a comunità infantili permanenti o
transitorie, aperte o chiuse, compresa la scuola materna. 5)
L’autocertificazione contiene l’indicazione della unità sanitaria
locale o del presidio del Servizio sanitario nazionale che ha effettuato
la vaccinazione. Art.
3. 1)
Permane invariato il diritto alla vaccinazione contro l’epatite virale B
dei soggetti appartenenti alle categorie a rischio, individuate con
decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Art.4. 1)
È fatto obbligo ai presidi delle unità sanitarie locali e ai presidi del
Servizio sanitario nazionale di vaccinare gratuitamente, su richiesta, i
soggetti di cui all’articolo 3, rilasciandone la relativa attestazione. Art.
5. 1)
Le gestanti devono sottoporsi ad un esame di sangue per la ricerca dello
HBsAg al terzo trimestre di gravidanza. 2)
I responsabili delle strutture sanitarie pubbliche e private ove viene
effettuato il parto hanno l’obbligo di disporre l’esecuzione
dell’esame di cui al comma 1 qualora esso non sia stato già effettuato. 3)
Le spese per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo
sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale. 4)
La vaccinazione dei nati da madre HBsAg positiva è effettuata secondo le
modalità previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’art.
2, comma 1. Art.
6. 1)
Presso ogni unità sanitaria locale è tenuto un archivio delle
vaccinazioni effettuate. Art.
7. 1)
Coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il
direttore dell’istituto di assistenza pubblico o privato in cui il
minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili
dell’ottemperanza all’obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente
legge. 2)
Il contravventore all’obbligo di cui al comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire cinquecentomila. 3)
All’accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni
amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa
regionale. Art.
8. 1)
La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all’articolo 1 ed
alle categorie dei cittadini a rischio di cui all’articolo 3 è esente
da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini. 2)
Nei casi di cui al comma I gli oneri relativi all’approvvigionamento del
vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli
esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la
somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario
nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti
all’introduzione della vaccinazione obbligatoria. Art.
9. 1)
La presente leggi si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti
o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. Data
a Roma, addì 27 maggio 1991 COSSIGA Andreotti Presidente
del Consiglio dei Ministri De
Lorenzo Ministro
della Sanità Visto,
il Guardasigilli: Martelli NOTE Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Nota
all’art. 2: —Il
testo dell’art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è il seguente: «Art.
18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le
amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all’art. 27. 2.
Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi
o di copia di essi. 3.
Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i
fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o
altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare». Nota
all’art. 7: —
La legge n. 184/1983, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, reca: «Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori». Lavori
preparatori Camera
dei deputati (atto n. 5067) Presentato
dal Ministro della sanità (DE LORENZO) il 7 settembre 1990. Assegnato
alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 18 ottobre
1990, con pareri delle commissioni I, II, V e VII. Esaminato
dalla XII commissione il 5, 7, 12, 13, 14 febbraio 1991 e approvato il 19
febbraio 1991. Senato
della Repubblica (atto n. 2687) Assegnato
alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 6 marzo 1991, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e della commissione per le
questioni regionali. Esaminato
dalla 12ª commissione l’8 maggio 1991 e approvato il 9 maggio 1991. |