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Decreto
ministeriale* 19 dicembre 1990, n. 445 (pubbl. sulla G.U. n. 25 del 30
gennaio 1991) Regolamento concernente la determinazione dei limiti e delle
modalità d’impiego dei farmaci sostitutivi nei programmi di trattamento
degli stati di tossicodipendenza. *
Abolito per applicazione del Referendum abrogativo dell’art. 2, comma 1,
lett.e), punto 4). IL
MINISTRO DELLA SANITÀ Vista
la legge 26 giugno 1990, n. 162, concernente «Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; Visto,
in particolare, l’art. 1-bis della citata legge n. 685 del 1975,
introdotto dall’art. 3 della legge n. 162 del 1990 il quale prevede, al
comma 1, lettera e), punto 4) che il Ministro della sanità, con proprio
decreto, stabilisca i limiti e le modalità di impiego dei farmaci
sostitutivi; Ritenuta
la necessità di disciplinare la materia del trattamento degli stati di
tossicodipendenza con farmaci sostitutivi, stabilendo i relativi
presupposti di carattere soggettivo e oggettivo, le modalità di
attuazione dei programmi, i criteri perla determinazione della durata e
dei dosaggi e i criteri di controllo sull’efficacia dei trattamenti,
consentendo intanto - allo stato attuale delle esperienze - la possibilità
di utilizzazione per detta finalità del solo metadone cloridrato sciroppo; Viste
le conclusioni del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della
sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989,
in materia di «prevenzione dell’AIDS nei tossicodipendenti per via
parenterale» relativamente al paragrafo III B sui «programmi di
trattamento delle tossicodipendenze»; Visto
l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 6
dicembre 1990; Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n.
1100/II/187 del 17 dicembre 1990); Adotta il
seguente regolamento: Art.
1. Impiego
dei farmaci sostitutivi 1.
Nei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza possono
essere impiegati solo farmaci sostitutivi la cui utilizzazione per detta
finalità sia stata autorizzata mediante apposita norma di indirizzo da
emanarsi con decreto ministeriale nonché con espressa previsione di tale
impiego disposta nel decreto ministeriale di autorizzazione alla
immissione in commercio. 2.
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito
unicamente l’impiego del metadone cloridrato sciroppo, di cui ai decreti
ministeriali 7 agosto 1980 e 10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 dell’11 agosto 1980 e n. 281 del 13
ottobre 1980 e richiamati all’art. 9 del regolamento, quale farmaco
sostitutivo dei programmi di trattamento degli stati di tossicodipendenza
da oppioidi. Art.
2. Globalità
del trattamento 1.
I programmi di trattamento con farmaci sostitutivi debbono sempre
rientrare in un più vasto piano integrato di trattamento che preveda
interventi sia di tutela dello stato di salute del tossicodipendente che a
carattere psicologico, sociale e riabilitativo, da realizzare utilizzando
il personale di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro per gli affari sociali in data 30
novembre 1990, sulla organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze
delle unità sanitarie locali. Art.
3. Disponibilità
e sedi dei trattamenti 1.
I servizi per le tossicodipendenze assicurano la disponibilità del
trattamento farmacologico con farmaci sostitutivi nell’ambito delle
varie forme di assistenza di carattere medico, psicologico, sociale e
riabilitativo.
Art.
4. Continuità
dei trattamenti fuori dal comune di residenza 1.
La continuità dei trattamenti farmacologici sostitutivi già in atto deve
essere garantita dai servizi per le tossicodipendenze operanti nel
territorio nazionale anche ai soggetti che si trovino temporaneamente
fuori dal proprio comune di residenza, sulla base di certificazione da
parte del servizio di appartenenza, che adotta idonee misure onde evitare
duplicazioni del trattamento. 2.
Le modalità di trattamento attuate dal servizio di provenienza non
possono essere modificate nei casi di cui al comma 1, se non per necessità
o soprawenute controindicazioni di carattere clinico. Art.
5 Limiti
per l’ammissione al trattamento 1.
Il trattamento della tossicodipendenza da oppioidi con farmaci sostitutivi
è limitato ai soggetti con comprovata dipendenza fisica. I programmi con
metadone sono riservati ai soggetti per i quali altri tipi di trattamento
non abbiano determinato la cessazione di assunzione di eroina o di altri
oppioidi. 2.
L’accertamento degli stati di dipendenza fisica da sostanze oppioidi, di
cui al comma precedente, nonché l’individuazione del dosaggio iniziale
di trattamento con farmaci sostitutivi, che deve corrispondere al grado di
dipendenza del soggetto, sono effettuati con le metodiche di cui al
decreto del Ministro della sanità n. 186 del 12 luglio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990, nonché, ove
necessario e previo consenso informato, mediante altre accreditate
metodiche di carattere clinico-funzionale. 3.
Gli accertamenti preliminari debbono escludere eventuali controindicazioni
farmacologiche ed individuare limitazioni o cautele di impiego relative a
stati fisiologici e a concomitanti o pregresse condizioni patologiche del
soggetto da sottoporre al trattamento. 4.
Il tossicodipendente deve essere informato sulle procedure e sui probabili
effetti collegati all’attuazion e del programma farmacologico. Art.
6. Modalità
di trattamento 1.
L’assunzione dei farmaci sostitutivi ha luogo, alla presenza del medico
o di personale sanitario formalmente di volta in volta dallo stesso
delegato, nella sede del servizio. 2.
Nei casi di comprovata impossibilità da parte del soggetto in
trattamento, la somministrazione può essere domiciliare. Il personale
sanitario addetto al trattamento deve accertare personalmente, sotto la
propria responsabilità, l’assunzione del farmaco sostitutivo da parte
del soggetto. 3.
Nei casi in cui il soggetto in trattamento non si presenti al servizio,
gli operatori si attivano al fine di individuarne le cause e promuovere
ogni utile intervento nell’interesse del soggetto stesso. 4.
Non è consentita l’effettuazione di programmi esterni. Quelli in corso,
autorizzati in base all’art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 13 ottobre 1980, possono
essere completati. Art.
7. Durata
e dosaggi del trattamento 1.
Il trattamento con farmaci sostitutivi è a tempo determinato e
personalizzato; esso è effettuato con i dosaggi minimi necessari per
conseguire la disintossicazione. 2.
La opportunità di proseguire il trattamento con farmaci sostitutivi, o di
apportarne modifiche nell’ambito del programma integrato, è
determinata, in corso di terapia, dal dirigente del servizio, d’intesa
con gli operatori che seguono il trattamento, sulla base dei mutamenti
intervenuti nello stato di salute a livello psicologico, sociale e del
comportamento di assunzione dellé sostanze stupefacenti.
Art.
8 Controlli
sull’efficacia del trattamento 1.
Durante i trattamenti con i farmaci sostitutivi, sono effettuati controlli
analitici periodici senza preawiso almeno ogni sette giorni sulle urine
dei pazienti, al fine di valutare la interruzione dell’assunzione di
eroina, di altri oppioidi o di altre sostanze stupefacenti. Il personale
sanitario dei servizi accerta che i campioni biologici da esaminare
appartengono al soggetto in trattamento. Art.
9 Disposizioni
finali 1.
Restano in vigore, per quanto non in contrasto con il presente
regolamento, i decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1980 e del
10 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
219 dell’11 agosto 1980 e n. 281 del 13 ottobre 1980 e relativi alla
regolamentazione dei trattamenti sostitutivi nella tossicodipendenza da
oppioidi. Art.
10 Entrata
in vigore 1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma,
19 dicembre 1990.
Il Ministro:
F.De Lorenzo NOTE Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note
alle premesse: —
Le conclusioni del Consiglio delle Comunità europee e dei Ministri della
sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 16 maggio 1989,
in materia di «Prevenzione dell’AIDS nei tossicodipendenti per via
parenterale» relativamente al paragrafo III B sui «Programmi di
trattamento delle tossicodipendenze» stabiliscono di rivalutare le varie
opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento dei tossicodipendenti,
anche a seguito della diffusione delle infezioni da HIV, prendendo in
considerazione tutte le strategie utili per contrastare tale diffusione,
compresi i trattamenti con farmaci sostitutivi. —
Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400 del 23 agosto 1988
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento»,
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Note
all’art. 1: —
Il D.M. 7 agosto 1980 concerne la regolamentazione dell’impiego di
farmaci ad azione analgesico-narcotica nel trattamento dei
tossicodipendenti.
—
Il D. M. 10 ottobre 1980 concerne l’impiego di preparati a base di
metadone e morfina per il trattamento dei tossicodipendenti. Nota
all’art. 2: —
Il D.M. 30 novembre 1990, sull’organizzazione dei servizi per le
tossicodipendenze delle unità sanitarie locali, è pubblicato in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3. Nota
all’art. 5: —
Si trascrive il testo del dispositivo del D.M. n. 186/1990, recante il
regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e
medico-legali per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, delle metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle
ventiquattro ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per
le dosi medie giornaliere: «Art.
1 (Procedure diagnostiche e medico-legali). — 1. L’accertamento
dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno
o più degli elementi valutativi appresso indicati: a)
riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le
tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi
ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di
patologie correlate all’abuso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali; b)
segni di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa; c)
sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze
stupefacenti o psicotrope; d)
sindrome di astinenza in atto; e)
presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi
biologici e/o nei tessuti. Art.
2 (Assunzione nelle ventiquattro ore). — 1. Le metodiche per
quantificare l’assunzione abituale nelle ventiquattro ore sono le
seguenti: a)
procedure diagnostiche e medico-legali di cui all’art. 1; b)
valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell’intensità
dell’abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose
abitualmente assunta nelle ventiquattro ore. Le
indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in
condizioni di sicurezza clinica e con l’esclusione, ai fini della
suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive c) specifiche procedure
analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi
di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto
delle condizioni metaboliche del soggetto. 2.
La scelta della o delle metodiche di cui al comma I deve rispondere alla
necessità dei relativi accertamenti. Art.
3 (Limiti quantitativi massimi di principio attivo). — 1. I limiti
quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornalere sono
elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente
regolamento. Art.
4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). — 1. Gli accertamenti clinici
e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture
pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con
esperienza nei rispettivi settori. Art.
5 (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana». Nota
all’art. 6: —
Il testo dell’art. 3 del D. M. 10 ottobre 1980, recante l’impiego di
preparati a base di metadone e morfina per il trattamento dei
tossicodipendenti, è il seguente: «Art.
3. — Per tutte le preparazioni delle quali è consentito l’uso nel
trattamento degli stati di dipendenza da oppiacei, i servizi competenti
per territorio, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto ministeriale 7
agosto 1980, possono stabilire, ove la somministrazione awenga presso le
farmacie, le più idonee modalità per la consegna, in relazione alle
accertate necessità del tossicodipendente, definite nel programma
terapeutico individuale. La
consegna è di regola prescritta nella misura delle dosi occorrenti per
l’uso giornaliero. Le
prescrizioni e la consegna di dosi accedenti l’uso giornaliero, nel
limite di prescrizione stabilito del terzo comma dell’art. 43 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono consentite solo in casi di accertata
necessità, secondo le indicazioni risultanti dal piano terapeutico di cui
all’art. 2 del citato decreto ministeriale 7 agosto 1980». Nota
all’art. 7: —
Il comma 2 dell’art. 1-ter della legge n. 685/1975, introdotto
dall’art. 3 della legge n. 162 del 1990, così recita: «Il
Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate
nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del
Consiglio sanitario nazionale. Inoltre prowede a: a)
raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l’andamento dei
consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope; b)
raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero
sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro
della sanità; c)
raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore delle droghe e dell’alcool, ai contributi ad
essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai
risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in
atto; d)
esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della
sanità; e)
esprimere, sentito l’Istituto superiore di sanità, il parere motivato
in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per
la produzione e l’impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f)
procedere all’accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità
ai sensi dell’art. 80-quater; g)
elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi inalabili; h)
individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o
psicotrope». Nota
all’art. 9: —
Per i decreti del Ministro della sanità 7 agosto 1990 e 10 ottobre 1980
si veda in nota all’art. 1. |