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Decreto
ministeriale 25 Luglio 1990 Istituzione del Servizio centrale per
le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope * Il
Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope con D.P.R. 2 febbraio 1994 n. 196 è confluito nel Dipartimento
della Prevenzione e dei Farmaci del Ministero della Sanità.È
effettivamente operante nel contesto dipartimentale dal mese di dicembre
1995. Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
IL
MINISTRO DELLA SANITÀ Visto,
in particolare, l’articolo 3 di detta legge il quale istituisce presso
il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e demanda al Ministro della
sanità di disciplinarne l’organizzazione con proprio provvedimento da
emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge; Ritenuta
la necessità di procedere alla costituzione del predetto Servizio e alla
definizione dei relativi ambiti funzionali; Ritenuto,
altresì, di individuare le funzioni dirigenziali correlate ai posti
portati in aumento nel quadro C, livelli D ed E della tabella XIX allegata
al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; Sentito
il Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 1990, verbale
n. 301; Decreta Art.
1. È
costituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. Art.
2. L’articolazione
funzionale del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope è così stabilita: Settore
I - AFFARI GENERALI. —
Segreteria del dirigente generale; —
affari generali e riservati; —
affari non rientranti nelle competenze di altri settori; —
organizzazione e funzionamento dei servizi generali; —
gestione del personale del Servizio centrale; —
bilancio di previsione e contabilità relativa ai capitoli amministrati
dal Servizio centrale. Settore
II - TOSSICODIPENDENZE E PREVENZIONE TRA I TOSSICODIPENDENTI DELLE
INFEZIONI DA HIV E DELLE ALTRE PATOLOGIE CORRELATE ALLA TOSSICODIPENDENZA. —
Prevenzione, trattamento e riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope nonché prevenzione tra i
tossicodipendenti delle infezioni da HIV e delle patologie correlate alla
tossicodipendenza; attuazione di iniziative, in collaborazione con le
regioni, per la eliminazione del fenomeno dello scambio di siringhe tra
tossicodipendenti; —
proposte per l’indirizzo e il coordinamento delle attività del settore; —
rapporti con l’Istituto superiore di sanità; —
documentazione, studi, sperimentazioni, consulenza, vigilanza tecnica e
valutazioni sulle attività svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale in materia di tossicodipendenza; —
attività istruttoria ai fini della emanazione e dell’aggiornamento dei
provvedimenti demandati al Ministro della sanità relativi alle tematiche
di competenza; —
motivati pareri sui criteri di autorizzazione in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di materie prime per la produzione delle
stesse; —
rapporti con gli organismi internazionali e con l’Ufficio centrale
stupefacenti per le materie di competenza; —
iniziative, anche in collaborazione con altre amministrazioni, per la
realizzazione di programmi informativi ed educativi nel settore delle
tossicodipendenze e per la prevenzione delle infezioni da HIV tra i
tossicodipendenti nonché per la formazione degli operatori; —
proposte per la definizione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti
a carico del Fondo sanitario nazionale destinati al potenziamento dei
servizi pubblici per le tossicodipendenze; —
predisposizione di progetti finalizzati da presentare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai fini del finanziamento, a valere nel Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga; —
gestione del Bollettino per le farmacodipendenze e di un centro di
documentazione per le materie di competenza del settore. Settore
III - ALCOLISMO. —
Prevenzione, trattamento e riabilitazione degli stati di dipendenza da
alcool; —
proposte per l’indirizzo e il coordinamento delle attività del settore; —
documentazione, studi, sperimentazioni, consulenza, vigilanza tecnica e
valutazioni sulle attività svolte dalle strutture interessate del
Servizio sanitario nazionale in materia di alcolismo; —
rapporti con gli organismi internazionali per le materie di competenza; —
iniziative, anche in collaborazione con altre amministrazioni, per la
realizzazione di programmi informativi ed educativi nel settore delle
dipendenze da alcool e perle attività di formazione degli operatori; —
proposte per la definizione di criteri per il finanziamento di interventi
specifici nel settore. Settore
IV - TABAGISMO. —
Proposte per l’indirizzo e il coordinamento delle attività dirette alla
prevenzione e al trattamento delle dipendenze da tabacco; —
documentazione, studi, sperimentazione, consulenza, vigilanza tecnica e
valutazioni sulle attività svolte dalle strutture interessate del
Servizio sanitario nazionale in materia di lotta al tabagismo; —
rapporti con gli organismi internazionali per le materie di competenza; —
attuazione, anche in collaborazione con altre amministrazioni, di
iniziative di carattere informativo ed educativo e di formazione degli
operatori; —
elaborazione di criteri per il finanziamento di interventi specifici nel
settore. Settore
V - STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA. Rapporti
con l’Istituto superiore di sanità, con il Consiglio sanitario
nazionale, con le Direzioni generali e Uffici centrali del Ministero ed
altri organismi per le materie connesse. Anche
in relazione alle esigenze degli altri Settori: —
determinazione degli indirizzi per la rilevazione epidemiologica, da parte
delle regioni e delle unità sanitarie locali, dei dati sulle dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope- —
raccolta ed elaborazione, anche attraverso il sistema informativo, dei
dati trasmessi dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, relativi
all’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool, nonché degli interventi di prevenzione e di recupero sociale; —
raccolta ed elaborazione, anche attraverso il sistema informativo, dei
dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore
delle droghe e dell’alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati
nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle
attività di recupero e prevenzione messe in atto; —
raccolta ed elaborazione, anche attraverso il sistema informativo, dei
dati epidemiologici e delle statistiche circa l’andamento dei consumi,
delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni
in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; —
rilevazione di dati e notizie – anche attraverso il sistema informativo
– sui danni alla salute derivanti dal fumo; —
predisposizione del rapporto annuale al Ministro della sanità
sull’andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e
da alcool, nonché sugli interventi di prevenzione e recupero sociale; —
trasmissione semestrale dei dati necessari per le rilevazioni di
competenza dell’Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell’art.
1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297; —
attivazione e gestione di un collegamento telematico con analoghi centri
di raccolta di dati statistico-epidemiologici di altre istituzioni
nazionali ed estere; —
diffusione dei dati delle rilevazioni attraverso pubblicazioni periodiche,
stampa ed altri mezzi di divulgazione. Art.
3. Al
Settore I — equivalente a divisione— è preposto un primo dirigente
medico, con funzioni di direttore di divisione. Ai
Settori II, III, IV e V sono preposti dirigenti superiori medici o primi
dirigenti medici con funzioni, rispettivamente, di consigliere
ministeriale aggiunto o di vice consigliere ministeriale. La
funzione di vice direttore generale è svolta da un dirigente superiore
medico. Art.
4. Il
presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione. Roma,
25 luglio 1990. Il
Ministro: F.De Lorenzo |