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Decreto
ministeriale 29 dicembre
1990, n. 448 (pubbl.
sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 1991) Regolamento concernente le
modalità di redazione della relazione sulla verifica del trattamento dei
tossicodipendenti in regime di sospensione del procedimento o di
sospensione dell’esecuzione della pena. IL
MINISTRO DELLA SANITÀ di
concerto con IL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista
la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno
1990, n. 162, e in particolare l’art. 98, il quale prevede che, mediante
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, siano definite le modalità di redazione della relazione per
la verifica del trattamento dei soggetti tossicodipendenti in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena
ai sensi della citata legge; Visto
l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 6
dicembre 1990; Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n.
1100/II/186 del 17 dicembre 1990); Adotta il
seguente regolamento: Art.
1. 1.
La relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena
ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è redatta a cura del
coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale, previa raccolta e
valutazione dei dati necessari, presso le strutture ove il soggetto ha
effettuato o sta effettuando il trattamento. Art.
2. 1.
La relazione si articola sui seguenti elementi: a)
tipologia del
programma; data stabilita per l’inizio del programma e data effettiva di
inizio ove diversa da quella stabilita, con indicazione delle ragioni
dello spostamento; data prevista per la sua conclusione; se concluso, data
di effettiva conclusione; b)
collaborazione
alla definizione del programma, assiduità nell’adesione al programma ed
eventuali motivazioni in caso di discontinua partecipazione;
collaborazione alle relative fasi attuative; c)
partecipazione
alla cura e alla prevenzione delle patologie correlate, con indicazione,
in caso di mancata adesione, delle relative motivazioni; d)
ottemperanza alle
prescrizioni del programma e compatibilità del comportamento del soggetto
con la corretta esecuzione del programma stesso; e)
rapporti con la
famiglia, la scuola, il lavoro, e in generale, nella vita di relazione,
evidenziandone l’andamento con riferimento allo stato di
tossicodipendenza f)
stato attuale di
dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope in rapporto a quello
iniziale, da valutare secondo le metodiche di cui al decreto ministeriale
12 luglio 1990, n. 186, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990; g)
a programma
concluso, risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma
stesso, con elementi valutativi analitici relativi all’eventuale
assunzione delle sostanze stupefacenti. Art.
3. 1.
Ai fini di quanto previsto dalla lettera g) dell’art. 2, i controlli analitici sono effettuati
periodicamente nell’arco di almeno trenta giorni dopo la ultimazione del
programma. 2.
Le metodiche analitiche e la cadenza delle indagini nel periodo successivo
all’ultimazione sono individuate dall’unità sanitaria locale in modo
da evidenziare l’eventuale assunzione illecita di stupefacenti. 3.
Le indagini di laboratorio sono effettuate a norma dall’art. 4 del
decreto del Ministro della sanità 12 luglio 1990, n. 186, e previo
accertamento che i liquidi biologici da analizzare appartengano al
soggetto in esame. Art.
4. 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma,
29 dicembre 1990
Il Ministro della sanità De
Lorenzo Il
Ministro di grazia e giustizia Vassalli NOTE Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati in valore e l’efficacia degli atti legislativi qui descritti. Note
alle premesse: —
La legge n. 685/1975 reca: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza». Si trascrive il testo del relativo art. 98, cosl come
sostituito dall’art. 29 della legge n. 162/1990: «Art.
98 (Verifca del trattamento in
regime di sospensione del procedimento). — 1. Per tutti i soggetti
il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del
procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi della
presente legge, viene trasmessa dall’unità sanitaria locale competente
per territorio, su richiesta dell’autorità che ha disposto la
sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia
relativamente all’andamento del programma, al comportamento del soggettó
e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso,
in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle
I, II, III, IV della presente legge». —
Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Nota
all’art. 1: La
relazione sulla verifica del trattamento dei soggetti in regime di
sospensione del procedimento o di sospensione dell’esecuzione della pena
ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, è quella di cui
all’articolo di legge riportato nelle note alle premesse. Nota
all’art. 2: Il
D.M. n. 186/1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990, reca: «Regolamento
concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali
per accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope,
delle metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle 24 ore e
dei limiti quantitativi massimi di principio attivo perle dosi medie
giornaliere». Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo di
detto decreto: «Art.
1 (Procedure diagnostiche e medico-legali).
— 1. L’accertamento
dell’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno
o più degli elementi valutativi appresso indicati: a)
riscontro
documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze presso
strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto
soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all’abuso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti
medico-legali; b)
segni
di assunzione abituale della sostanza stupefacente o psicotropa; c)
sintomi
fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o
psicotrope; d)
sindrome
di astinenza in atto; e)
presenza
di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei
tessuti. Art.
2 (Assunzione nelle ventiquattro
ore). — 1. Le metodiche per quantificare l’assunzione abituale
nelle 24 ore sono le seguenti: a)
procedure
diagnostiche e medico-legali di cui all’art. 1; b)
valutazione
clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell’intensità
dell’abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose
abitualmente assunta nelle 24 ore. Le
indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in
condizioni di sicurezza clinica e con l’esclusione, ai fini della
suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive; c)
specifiche
procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi
e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo
comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto. 2.
La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere aila
necessità dei relativi accertamenti. Art.
3 (Limiti quantitativi massimi di
principio attivo). — 1. I limiti quantitativi massimi di principio
attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note
esplicative, allegate al presente regolamento. Art.
4 (Accertamenti clinici e di
laboratorio). — 1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio,
se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da
analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi
settori. Art.
5 (Entrata in vigore). — 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Nota
all’art. 3: Per
l’art. 4 del D.M. n. 186/1990, si veda in nota all’art. 2. Decreto
ministeriale 1 febbraio 1991 (pubbl. sulla
G.U. n. 32 del 7 febbraio 1991) Rideterminazione delle forme morbose
che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria IL
MINISTRO DELLA SANITÀ Visto
l’art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al
Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti
disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che danno diritto all’esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le
modalità per il riconoscimento delle patologie stesse; Visto
il decreto del Ministro della sanità del 24 maggio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27
maggio 1989, concernente la individuazione delle forme morbose che danno
diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e loro
ambito di applicazione; Visto
il decreto del Ministro della sanità del 10 aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1990, di integrazione al decreto ministeriale del 24 maggio 1989; Visto
l’art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; Visti
i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 7 e
del 20 novembre 1990; Sentite
le competenti commissioni igiene e sanità del Senato e affari sociali
della Camera dei deputati; Decreta: Art.
1. I
soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l’assistenza
farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio
sanitario nazionale di seguito indicati per ciascuna patologia, salvo
ulteriori rideterminazioni in presenza di eventuali nuove acquisizioni
terapeutiche: 1)
affezioni dell’apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che
richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione:
limitatamente ai farmaci che interferiscono con la coagulazione stessa; 2)
angioedema ereditario: limitatamente all’emoderivato specifico Cl
inattivatore; 3)
artrite reumatoide: limitatamente ai farmaci immunomodulatori e sali
d’oro ed ai trattamenti intra-articolari; 4)
dermatomiosite: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 5)
lupus eritematoso-sistemico: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 6)
sclerosi sistemica progressiva: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 7)
sclerosi multipla: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 8)
immunodeficienze congenite: limitatamente ad antibiotici, gammaglobuline e
ormoni timici; 9)
pemfigo e pemfigoidi: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 10)
psoriasi pustolosa grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 11)
emoglobinopatie ed altre anemie congenite: limitatamente al sangue
trasfuso; 12)
glaucoma: limitatamente ai farmaci attivi sull’ipertono oculare; 13)
insufficienza renale cronica in trattamento dialitico: limitatamene alle
terapie delle complicanze del trattamento dialitico; 14)
insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia a lungo termine:
limitatamente agli antibiotici nelle fasi di riacutizzazione; 15)
ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico: limitatamente ai farmaci antipertensivi; 16)
miastenia grave: limitatamente ai farmaci immunosoppressori; 17)
morbo di Hansen: limitatamente ai farmaci per la terapia antibatterica
specifica; 18)
T.B.C. attiva bacillifera: limitatamente ai farmaci antitubercolari; 19)
diabete insipido: limitatamente agli ormoni ipofisari; 20)
diabete mellito: limitatamente agli ipoglicemizzanti orali ed insulina; 21)
nanismo ipofisario, sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite:
limitatamente agli ormoni carenti; 22)
neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita
neoplastica e delle complicanze ad esse correlate; 23)
psicosi: limitatamente ai farmaci neurolettici e psicoattivi; 24)
sindrome e morbo di Parkinson: limitatamente agli antiparkinsoniani; 25)
spasticità da cerebropatia: limitatamente ai miorilassanti; 26)
fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico e
agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio; 27)
cirrosi epatica scompensata: limitatamente alle proteine plasmatiche; 28)
rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn: limitatamente a steroidi,
antibiotici, sulfasalazina, mesalazina; 29)
trapianto di organo: limitatamente alla terapia immunodepressiva; 30)
infezioni sintomatiche da HIV: limitatamente ai trattamenti profilattici e
terapeutici previsti da protocolli stabiliti in sede ospedaliera. Art.
2. 1.
Per le forme morbose di seguito elencate, i farmaci ad esse strettamente
correlati sono già inclusi nel prontuario terapeutico a totale carico del
Servizio sanitario nazionale e, pertanto, sono prescritti senza alcuna
quota di partecipazione a carico dell’assistito: 1)
insufficienza cardiaca: cardiocinetici maggiori; 2)
aritmie cardiache: antiaritmici monocomposti; 3)
angina pectoris: nitroglicerina ed isosorbide mononitrato e dinitrato 4)
emofilia: emoderivati antiemofilici; 5)
epilessia: antiepilettici; 6)
cirrosi epatica scompensata: oltre a quanto previsto dall’art. 1, la
vitamina K1; 7)
condizioni a rischio tromboembolico: anticoagulanti; 8)
miastenia gravis: anticolinesterasici; 9)
glaucoma ad angolo aperto - glaucoma in afachia: anticolinesterasici,
oltre a quanto previsto dall’art. 1; 10)
avvelenamenti acuti: chelanti ed antidoti specifici; 11)
iperkaliemia: chelanti specifici; 12)
emocromatosi, emosiderosi, talassemia in trattamento politrasfusionale:
chelanti del ferro; 13)
sovradosaggio da anticoagulanti: antidoti specifici. Art.
3. I
soggetti affetti dalle forme morbose sotto elencate sono esentati dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, limitatamente alle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e alle altre
prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa e di seguito
indicate, sempreché ritenute necessarie dal medico: 1)
affezioni dell’apparato cardiovascolare in trattamento anticoagulante
limitatamente a: tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale
(PTT); 2)
cardiopatie scompensate (N.Y.H.A. classe III e IV) limitatamente a:
elettrocardiografia, telecuore, ecocardiografia, monitoraggio dei farmaci
specifici; 3)
angioedema ereditario: inibitore del Cl; 4)
artrite reumatoide limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di
sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria,
radiologia convenzionale del distretto osteo-articolare coinvolto; 5)
dermatomiosite limitatamente a: fattore reumatoide, velocità di
sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria; 6)
lupus eritematoso sistemico limitatamente a: fattore reumatoide, velocità
di sedimentazione (VES), autoanticorpi specifici, emocromocitometria,
esame urine, radiologia convenzionale del torace; 7)
sclerosi sistemica progressiva limitatamente a: fattore reumatoide,
velocità di sedimentazione (VES), autoanticorpi, emocromocitometria; 8)
sclerosi multipla limitatamente a: monitoraggio della evoluzione della
malattia; 9)
immunodeficienze congenite limitatamente a: immunoglobuline, fattori
complemento, emocromocitometria, sottopopolazioni linfocitarie,
funzionalità neutrofili (NBT); 10)
pemfigo e pemfigoidi limitatamente a: immunofluorescenza diretta ed
indiretta della lesione, dosaggio immunoglobuline, emocromocitometria,
velocità di sedimentazione (VES); 11)
psoriasi pustolosa grave limitatamente a: emocromocitometria, velocità di
sedimentazione (VES); 12)
emoglobinopatie e anemie congenite limitatamente a: emocromocitometria,
reticolociti, bilirubina, ferritinemia; 13)
emofilia limitatamente a: emocromocitometria, radiologia convenzionale del
distretto osteo-articolare coinvolto; 14)
fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo limitatamente a:
aminoacidi e acidi organici urinari, equilibrio acido-base 15)
glaucoma limitatamente a: tonometria, campimetria, fondo dell’occhio,
ecografia oculare; 16)
insufficienza renale cronica limitatamente a: urea, creatinina
(clearance), esame urine, elettroliti, proteinuria, emocromocitometria,
elettrocardiografia, ecografia renale, radiologia convenzionale torace; 17)
insufficienza respiratoria cronica limitatamente a: emogasanalisi,
elettroliti, emocromocitometria, radiologia convenzionale torace,
elettrocardiografia, monitoraggio dei farmaci specifici; 18)
ipertensione arteriosa resistente alle misure generali di ordine igienico
e dietetico limitatamente a: elettroliti, creatinina, esame urine,
radiologia convenzionale torace, elettrocard ografia, fondo oculare; 19)
miastenia grave e miopatie congenite limitatamente a: creatina kinasi,
aldolasi, mioglobina; 20)
morbo di Hansen limitatamente a: anticorpi anti-micobacterium leprae,
radiologia convenzionale dei segmenti scheletrici coinvolti; 21)
tubercolosi attiva bacillifera limitatamente a: velocità di
sedimentazione (VES), emocromocitometria, ricerca bacillo Koch, esami
radiologici relativi agli organi interessati; 22)
i soggetti affetti da HIV e i sospetti di esserlo ai soli fini dei
relativi accertamenti diagnostici; 23)
diabete insipido limitatamente a: elettroliti, osmolarità serica e
urinaria, prova di concentrazione: 24)
diabete mellito limitatamene a: glicemia, glicoemoglobina, proteine
glicate, esame urine, albuminuria, fondo dell’occhio, elettromiografia,
creatinina; 25)
nanismo ipofisario e sindrome di Turner ed altre endocrinopatie congenite
limitatamente a: GH (dopo stimolo), FSH, LH, TSH, T4, cortisolo, 17 OH
progesterone, 17 ketocorticoidi urinari, testosterone, delta 4
androstenedione, estradiolo; monitoraggio età ossea (radiologia
convenzionale mano, polso); 26)
neoplasie limitatamente a: terapia radiante, monitoraggio umorale e
strumentale della crescita neoplastica e della terapia antiblastica; 27)
psicosi limitatamente a: monitoraggio dei farmaci specifici; 28)
spasticità da cerebropatia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici; 29)
sindrome e morbo di Parkinson limitatamente a: monitoraggio dei farmaci
specifici; 30)
epilessia limitatamente a: monitoraggio dei farmaci antiepilettici; 31)
retinite pigmentosa limitatamente a: fondo dell’occhio, visus,
elettroretinogramma, campimetria; 32)
rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn limitatamente a: rettoscopia
pancolonscopia con relative biopsie intestinali, clisma opaco, radiologia
convenzionale digerente, clisma del tenue, ecografia addome,
emocromocitometria, proteine totali ed elettroforesi; 33)
fibrosi cistica del pancreas limitatamente a: emocromo citometria,
proteine, albumina, elettroliti, radiologia convenzionale del torace; 34)
epatite cronica attiva e cirrosi epatica, cirrosi biliare primitiva
limitatamente a: proteine totali, albumina, immunoglobuline, ammonio,
elettroliti, vilirubina, transaminasi (AST, ALT), gammaglutamiltrasferasi
(GGT), fosfatasi alcalina (ALP), emocromocitometria, autoanticorpi,
anticorpi specifici, markers dell’epatite, esogacogramma; 35)
trapianto d’organo limitatamente a: monitoraggio della funzione degli
organi trapiantati; monitoraggio della terapia antirigetto; 36)
i donatori di sangue in rapporto con gli atti di donazione; 37)
i donatori viventi d’organo compresi i donatori di midollo emopoietico
in connessione con gli atti di donazione. Art.
4. Sono
esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria
per le prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche
patologie di cui sono affetti: 1)
i nati prematuri ed immaturi e i nati a terrnine in terapia intensiva
neonatale e patologie correlate nei primi tre anni di vita; 2)
i nati con gravi deficit psichici, fisici e sensoriali; 3)
i tossicodipendenti in relazione ai trattamenti di disassuefazione; 4)
i tossicodipendenti residenti in comunità di recupero. Art.
5. Sono
esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche richieste nell’ambito di interventi e
campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali delle
regioni. Le predette prestazioni sono parimenti esenti quando derivino da
obblighi di legge o siano disposte nel prevalente interesse della
collettività. Art.
6. 1.
I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono
esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle
prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da
quelli inclusi nel prontuario: a)
invalidi di
guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª; b)
invalidi per
lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; c)
invalidi per
servizio appartenenti alle categorie dalla la alla 5ª; d)
invalidi civili
con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi; e)
invalidi civili
con assegno di accompagnamento; f)
ciechi e
sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2
aprile 1968, n. 482. 2.
I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, limitatamente alle
prestazioni correlate alla patologia invalidante, con esclusione comunque
dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario: a)
invalidi di
guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª; b)
invalidi per
lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi; c)
infortunati sul
lavoro o affetti da malattie professionali; d)
invalidi per
servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª. Art.
7. 1.
L’accertamento delle forme morbose di cui al presente decreto deve
essere operato esclusivamente nelle strutture universitarie o nelle
strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali a gestione diretta o
convenzionate obbligatoriamente. Dette strutture provvedono, altresì, a
fornire alla valutazione dei medici curanti gli indirizzi diagnostici e
terapeutici che si riconnettono alle suddette forme morbose. 2.
L’attestato di esenzione è rilasciato dalla unità sanitaria locale
sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma 1
o della documentazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie
contemplate dall’art. 6. 3.
L’attestato di esenzione deve indicare, sia pure in forma codificata, la
patologia che dà luogo all’esenzione o l’appartenenza ad una delle
categorie indicate all’art. 6. 4.
La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di farmaci
esenti ai sensi del presente decreto e di farmaci non esenti. Analoga
procedura deve essere osservata per le richieste di prestazioni
diagnostiche e di altre prestazioni specialistiche esenti ai sensi del
presente decreto con altre prestazioni non esenti. Art.
8. 1.
Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni del decreto ministeriale 24 maggio 1989. 2.
Le regioni, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attuano un programma di revisione generalizzata
delle esenzioni per forme morbose in atto alla stessa data attraverso le
strutture previste dall’art. 7. 3.
Le attestazioni di esenzione già rilasciate alla data di pubblicazione
del presente decreto e riferite alle forme morbose e alle altre situazioni
soggettive contemplate dagli articoli 1, 3, 4 e 6 del decreto medesimo
conservano la loro efficacia fino al termine indicato al comma 2 o alla
loro eventuale scadenza ove anteriore al termine stesso, alla condizione
che rechino l’indicazione della forma morbosa o della situazione
soggettiva che dà luogo all’esenzione. Se prive di tale indicazione, le
medesime attestazioni devono essere convalidate entro la data di entrata
in vigore del presente decreto presso le strutture delle unità sanitarie
locali, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti
della unità sanitaria locale stessa o esibita dagli interessati. Art.
9. Le
disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il trentesimo
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
1° febbraio 1991 Il
Ministro: De
Lorenzo |