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Deliberatzione del cipe 30 maggio 1991 (pubbl. sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 1991) Ripartizione della quota relativa al finanziamento dei servizi per le tossicodipendenze a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte corrente il
comitato interministeriale per
la programmazione economica Vista
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale; Visto
il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale; Visto
l’art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo
Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto
speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, su proposta del Ministro della sanità; Vista
la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamenti modifiche ed
integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la
disciplina di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè la prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto,
in particolare, l’art. 27 della predetta legge n. 162/1990, in base al
quale è previsto che la determinazione dell’organico e delle strutture
organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT), da
istituire presso ogni unità sanitaria locale, sia affidata al Ministro
della sanità che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali; Considerato
che il predetto art. 27 della legge n. 162/1990 prevede, per il
potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un
finanziamento pari a 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991
e 1992 (la quota ‘90 pari a 30 miliardi di lire è stata assegnata con
precedente deliberazione del 12 marzo 1991), a valere su corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale, vincolante allo scopo ai sensi
dell’art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Visto
il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, in data 30 novembre 1990, n. 444, con il quale si è
provveduto a disciplinare quanto previsto dal più volte citato art. 27
della legge n. 162/1990; Considerato
che in base alle disposizioni del decreto n. 444/1990, ciascuna regione e
provincia autonoma deve curare la definizione dell’organico di ciascun
servizio con riferimento ai criteri di calcolo indicati nella tabella
allegata al decreto medesimo, con la possibilità di incrementare gli
organici in relazione ad eventuali interventi di carattere preventivo,
quando obiettive circostanze lo rendano opportuno; Considerato
altresì, che per l’istituzione dei nuovi servizi o per l’adeguamento
di quelli già esistenti è previsto un termine di sessanta giorni,
decorrente dall’emanazione del decreto in questione; Vista
la proposta del Ministro della sanità in data 3 maggio 1991, concernente
la ripartizione, tra le regioni e province autonome interessate, della
somma di 240.600 miliardi di lire per il 1991, sulla base dei criteri
indicati nel citato decreto n. 444/1990 nonchè delle risultanze emerse
dai lavori istruttori del gruppo tecnico della Conferenza Stato-regioni; Considerato
che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 24
aprile 1991; Delibera: A
valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991, parte
corrente, è assegnata alle regioni e province autonome interessate, la
somma di lire 240,600 miliardi di cui: 212,400
miliardi di lire per l’assunzione di personale nei SERT già esistenti e
di nuova istituzione; 28,200
miliardi di lire per la specifica finalità di incremento degli organici
in relazione ad esigenze connesse con le attività di informazione e
prevenzione. Il
riparto della predetta somma è indicato nell’allegata tabella, che fa
parte integrante della presente deliberazione. Detti
importi verranno erogati con le modalità di svincolo previste dall’art.
17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Roma,
30 maggio 1991
Il
Presidente delegato
Cirino
Pomicino Decreto ministeriale 5 Settembre 1991 (pubbl. sulla G.U. n. 217 del 16 settembre 1991) Integrazione al decreto ministeriale 1 febbraio 1991 concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto
l’art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al
Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti
disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute che danno diritto all’esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le
modalità per il riconoscimento delle patologie stesse; Visto
il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la
rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; Vista
la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito; Ritenuto
di dover integrare, per alcune patologie, le prestazioni erogabili in
esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa già individuata agli
articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto, in ragione dei più ricorrenti e
significativi trattamenti terapeutici previsti in funzione
dell’evoluzione della patologia stessa; Visto
il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20
giugno 1991; Decreta: Art.
1. Il
punto 13) dell’art. 1 del decreto del 1° febbraio 1991 è modificato
come segue: 13)
insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle
complicanze del trattamento dialitico. Al
punto 16) dell’art. 3 del medesimo decreto è abolita la parola «cronica». Art.
2. All’art.
2 del decreto 1° febbraio 1991 è aggiunta la seguente forma morbosa: 14)
riceventi di trapianti organo parenchimali (rene, cuore, fegato,
pancreas). Art.
3. Il
punto 24) dell’art. 3 del decreto del 1° febbraio 1991 è modificato
come segue: 24)
diabete mellito limitatamente a: glicemia, glicoemoglobina, proteine
glicate, esame urine, albominuria, fondo dell’occhio, elettromiografia,
creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo ed
in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica,
determinazione della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno,
visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze
effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all’art.
2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115. Art.
4. Per
i soggetti tossicodipendenti residenti in comunità di recupero
l’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa
sanitaria prevista dal punto 4) dell’art. 4 del decreto 1° febbraio
1991 si applica alla generalità delle forme morbose. Art.
5. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma,
5 settembre 1991 Il Ministro: De Lorenzo
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